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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13951 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 18632/2023 R.G. il 21.3.2023 e vertente tra
in persona dell'omonimo titolare, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca De Cimmuto, giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Alessandro Alioa e Cesare Giovanni Grassini, giusta procura ad lites per notaio del 7.7.2020, Rep. n. 16380, Racc. n. 9900 Persona_1
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.3.2023 la ditta in Parte_1
persona dell'omonimo titolare, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 754/2023 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 17.1.2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della complessiva somma di € 28.997,44 oltre alle Controparte_1
spese di procedura, e chiedeva disporsene la revoca, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito di controparte;
si costituiva tardivamente in giudizio in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, che, nel contestare in toto la domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto. In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie e rigettate le istanze istruttorie di parte opponente, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 30.4.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.)
allorquando la causa, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente nel proprio atto introduttivo e la sua idoneità alla definizione del presente giudizio.
La fattura azionata in via monitoria da (fattura n. 4166332286 del 10.10.2021) Controparte_1
attiene al periodo temporale ricompreso tra il 1.10.2010 ed il 31.12.2014; è noto che, in materia di contratti di somministrazione con erogazione continuativa e pagamento dei corrispettivi con cadenza periodica, il termine prescrizionale applicabile è quello biennale di cui alla legge n.
205/2017, il cui dies a quo non può che coincidere con il giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data dei consumi, e non già da quella di fatturazione (in tal modo opinando,
infatti, il creditore potrebbe unilateralmente, semplicemente non emettendo la fattura, o emettendo fatture con cadenza posticipata, procrastinare a suo piacimento unilaterale e discrezionale la durata del diritto, vanificando le disposizioni in materia di prescrizione,
inderogabili per legge).
A fronte di un credito relativo al periodo ottobre 2010 – dicembre 2014, si osserva che l'unico atto interruttivo del termine prescrizionale di cui parte opposta ha dato contezza agli atti del presente giudizio è rappresentato dalla lettera di diffida del 10.12.2021 (della quale, pur in difetto di prova documentale di recapito, non viene contestata la ricezione da parte dell'odierno opponente) con cui veniva richiesto il pagamento degli importi di cui alla fattura azionata in via monitoria: alcun altro atto interruttivo è stato versato in atti dalla società opposta, sicché è evidente che, alla data del dicembre 2021, il termine prescrizionale biennale fosse già abbondantemente decorso in relazione a tutto il credito di cui alla fattura in oggetto, con conseguente prescrizione della pretesa creditoria azionata in via monitoria nell'ambito del presente giudizio.
Dalle suesposte considerazioni discende l'accoglimento dell'opposizione con la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Parte_1
in persona dell'omonimo titolare, con atto di citazione notificato in data
[...]
13.3.2023 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 754/2023 emesso dal
Tribunale di Roma in data 17.1.2023 per il complessivo importo di € 28.997,44;---
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.809,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 10.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi