Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12039 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da
RE RE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
AN CH
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
LI MA
NA LU ANGELA RICCI MAA UG OG
ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 12039/2026 Roma, li, 30/03/2026
Sent. n. sez. 129/2026 UP 29/01/2026 R.G.N. 22568/2025
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d'appello di Potenza nel procedimento a carico di:
GR RI nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Potenza Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Silvia Salvadori che si è riportata alla memoria scritta depositata e ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato Pasquale Ciola, del Foro di Potenza in difesa della parte civile EL UT, il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dal procuratore generale;
sentito l'Avvocato Raffaele Piccirillo, del Foro di Napoli, in difesa di RI GR, il quale si è riportato alle conclusioni scritte depositate chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha riformato la sentenza emessa il 16/07/2023 dal Tribunale di Potenza e ha assolto RI GR, per non avere commesso il fatto, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dagli artt.590 e 583 cod.pen., in relazione agli artt. 17, comma 1, lett.a) e 71 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: RE RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: LI MA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 7ff13c5786e06a7b
1.1 Era stato ascritto all'imputato, quale datore di lavoro e legale rappresentante della C.M.D. s.p.a. (esercente attività di fabbricazione di motori a combustione) di avere cagionato gravi lesioni personali all'operaio EL UT;
in particolare in quanto, non valutando i possibili rischi inerenti all'attività di movimentazione del materiale inerte e all'adozione delle misura tecniche finalizzate a evitare il rischio di schiacciamento nell'utilizzo del carrello elevatore, non aveva impedito che - durante una manovra di svuotamento del carrellino - lo stesso, una volta sollevato a mezzo di uno degli elevatori, in quanto privo di ancoraggi e scanalature atte a renderlo stabile durante la fase di sollevamento e trasporto, si ribaltasse sulla persona offesa determinando le lesioni suddette.
1.2 La Corte territoriale ha premesso che la sentenza di condanna pronunciata in primo grado si fondava su quanto accertato dagli ispettori del lavoro, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini e sulle deposizioni testimoniali ivi indicate. La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello proposto dall'imputato e dal responsabile civile riguardante la dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., per avere la sentenza di primo grado fondato la pronuncia di condanna su un'omissione non contestata nel capo di imputazione, ovvero la mancata fornitura al dipendente di idonei meccanismi di protezione individuale;
ritenendo che la sostituzione o l'aggiunta di uno specifico profilo di colpa, sia pure specifica, non fosse idoneo a determinare un'immutazione del fatto rilevante ai sensi dell'art.521 cod.proc.pen.. 1.3 Ha invece accolto il motivo di appello che aveva sostenuto la mancanza della colpevolezza per l'assenza, in capo all'imputato, della previa conoscenza della prassi lavorativa adottata dai dipendenti, a seguito della quale si era verificato l'infortunio e consistente nell'errato utilizzo del carrellino contenitore di scarti di lavorazione;
in quanto il contenitore medesimo non era idoneo a essere trasportato con il carello elevatore a forche, in relazione a un'operazione di svuotamento che non era stata precisata nel documento di valutazione dei rischi. Il giudice di appello ha precisato che, sulla base dell'istruzione dibattimentale, tale operazioni di svuotamento potevano avvenire con due modalità differenti, una delle quali adottata quando il passaggio deputato al carrellino fosse impedito dal materiale di produzione;
caso nel quale il prelievo del carrellino con il carrello elevatore avveniva nella parte esterna dello stabilimento, come ravvisato nella fattispecie in esame;
ha quindi evidenziato che, come emerso in giudizio, questa atipica prassi non fosse mai stata riferita dai responsabili o dai dipendenti dell'impresa all'imputato, al fine di procedere a un'eventuale integrazione del documento di valutazione dei rischi;
ha quindi ritenuto che la
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 518649061734fc8- Firmato Da: RE RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: LI MA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 7ff13c5786e06a7b
mancata conoscenza di tale prassi aziendale incauta non potesse fondare un giudizio di colpa in capo all'imputato.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza, articolando un unico motivo di impugnazione. Ha premesso che il reato ascritto si era estinto per prescrizione il 20/03/2025 (anche tenendo conto dei correlativi termini di sospensione), dopo la pronuncia di secondo grado, facendo comunque riferimento ad alcune pronunce di questa Corte che avevano affermato la sussistenza dell'interesse a impugnare, pure in presenza di un reato ormai prescritto, al fine di garantire la corretta applicazione della legge sostanziale, ritenendo quindi di dover aderire a tale orientamento interpretativo. Ha quindi dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.- la violazione degli artt. 17, comma 1, lett.a) e 28 del d.lgs. n.81/2008 e degli artt. 590 e 583 cod.pen.. Ha esposto che costituiva dato probatorio incontestato quello in base al quale l'attività di smaltimento dei rifiuti cartacei e/o in plastica non fosse stato considerato nella redazione del documento di valutazione dei rischi;
ha quindi argomentato che al di là dell'adozione di una prassi insorta - l'omessa considerazione del rischio nel documento a ciò deputato aveva rimesso tale segmento dell'attività lavorativa alla totale discrezionalità dei lavoratori, dovendosi il documento medesimo considerarsi quindi carente ab origine;
ha pertanto esposto che l'errore sull'analisi dei rischi non valeva a esonerare il datore di lavoro dalla conseguente responsabilità e che la prassi dallo stesso non conoscibile poteva mandarlo esente da responsabilità nel solo caso in cui fosse stata elusiva di prescrizioni positivamente imposte;
ha quindi concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto per prescrizione.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La parte civile ha depositato memoria nella quale ha dedotto l'ammissibilità del ricorso in quanto presentato, ai sensi dell'art.572 cod.proc.pen., su impulso della parte stessa. La difesa dell'imputato ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 518649061734fc8- Firmato Da: RE RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: LI MA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 7ff13c5786e06a7b
1. Il ricorso è inammissibile, difettando in capo all'Ufficio ricorrente la necessaria condizione dell'interesse a impugnare, prevista dall'art.568, comma quarto, cod.proc.pen..
2. Come osservato dallo stesso Ufficio ricorrente, i termini di prescrizione propri del reato contestato sono decorsi successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Occorre, quindi, affrontare pregiudizialmente il tema della sussistenza, in capo allo stesso Ufficio, di un interesse a ricorrere avverso una sentenza di assoluzione in presenza di un reato ormai prescritto.
3. La questione, direttamente afferente all'interpretazione dell'art.568, comma quarto, cod.proc.pen. (in base al quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse») è stata già affrontata, in termini generali, in risalenti pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte. In particolare, Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193744, ha puntualizzato che il pubblico ministero, in considerazione della specifica posizione conferitagli dall'art.73 dell'ordinamento giudiziario, può proporre impugnazione al solo fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato, fermo restando che l'interesse deve presentare i caratteri della concretezza ed attualità, qualunque sia il soggetto;
ritenendo, quindi, che tale concretezza sussista anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093, ha affermato che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.
un
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8-Firmato Da: RE RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: LI MA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 7ff13c5786e06a7b
Successivamente, Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De Marino, Rv. 244110 - nel quadro di una decisione attinente all'ammissibilità del ricorso proposto dal p.m. avverso pronunce di carattere meramente processuale e in riferimento specifico al disposto dell'art.568, comma 2, cod.proc.pen. - ha osservato, in parte motiva, come il pubblico ministero, avuto riguardo alla qualità di parte pubblica del processo ed alla fondamentale funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi portatore di un interesse a proporre impugnazione ogni volta che ravvisi la violazione o la erronea applicazione di una norma giuridica, purché tale interesse presenti le caratteristiche della concretezza ed attualità: il che si realizza allorché, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Più in particolare, ha affermato che l'interesse richiesto dall'art.568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Pertanto, ove la impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero e questo denunci, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi sussistente il presupposto dell'interesse, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: RE RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: LI MA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 7ff13c5786e06a7b
4. La tematica rilevante nel presente giudizio è, specificamente, quella della sussistenza, in capo al p.m., dell'interesse a impugnare una sentenza di proscioglimento nel caso in cui il reato sia da considerarsi ormai prescritto al momento della proposizione del ricorso.
4.1 In ordine a tale problematica, si registra un consistente filone interpretativo che ha ritenuto inammissibile l'impugnazione del p.m. e di cui sono espressione Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575; Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, Pantano, Rv. 285254; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651; Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, Conti, Rv. 272367 (relativa a fattispecie in cui il reato si era già estinto per prescrizione anteriormente alla sentenza di primo grado); Sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, Tremontini, Rv. 267940; Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, Re Mario, Rv. 260121; Sez. 6, n. 27355 del 15/03/2013, Benazzo, Rv. 255740 (relativa a caso in cui il reato si era già
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estinto per prescrizione prima della pronuncia di appello); Sez. 6, n. 49852 del 05/12/2012, Fioravanti, Rv. 253692; Sez. 6, n. 39689 del 30/09/2009, V., Rv.
245014.
In tutte queste pronunce, è stato sottolineato che deve considerarsi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a una pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado, nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso sulla scia dei citati arresti delle Sezioni Unite che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole;
osservandosi che a non diversa conclusione deve giungersi anche in presenza delle parti civili, qualora le stesse non abbiano impugnato le statuizioni che le riguardino ovvero anche nel caso in cui il ricorso sia stato proposto, afferendo comunque il medesimo a un profilo diverso rispetto all'accertamento della responsabilità penale (cfr., in senso conforme, anche la recente Sez. 3, n. 38955 del 30/09/2025, Mammola, Rv. 289010).
4.2 Sussiste, peraltro, anche un secondo orientamento, con il quale è stata invece sostenuta l'ammissibilità del ricorso del p.m. pure in presenza dell'intervenuta maturazione del termine di prescrizione. Di esso sono espressione Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695 02; Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, De Dominicis, Rv. 282814; Sez. 2, n. 28712 del 03/04/2013, Parrillo, Rv. 255704 (relativa a fattispecie in cui il p.m. aveva impugnato una sentenza dichiarativa della prescrizione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, seppure all'accoglimento di essa dovesse ugualmente seguire la dichiarazione della medesima causa di estinzione del reato maturata dopo la sentenza di primo grado); Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, Del Pozzo, Rv. 255004; Sez. 2, n. 23627 del 10/05/2011, Valdroni, Rv. 250255; Sez. 3, n. 32527 del 28/04/2010, Brini, Rv. 248219. In tali pronunce è stato sottolineato che il ricorso per cassazione non può essere considerato inammissibile per carenza di interesse, poiché il pubblico ministero è titolare di un interesse ad impugnare ogniqualvolta ravvisi una violazione di legge e possa ottenere tramite la sua impugnazione una decisione che produca effetti diversi;
sottolineando (in particolare la citata sentenza n.50304/2023) che, per l'ordinamento processuale, la pronuncia di declaratoria di estinzione del reato (art. 531 cod. proc.pen.) o di assoluzione (art. 530 cod. proc.pen.) non è un fatto a valenza neutra: dal che consegue che l'interesse ad agire, per tutte le parti processuali, deve ritenersi in re ipsa ove, con l'impugnazione, venga chiesta la riforma della sentenza assolutoria.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: RE RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: LI MA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 7ff13c5786e06a7b
5. Ritiene questo Collegio di aderire al primo degli orientamenti sopra riassunti, in quanto da ritenere coerenti con i principi già fissati dalle Sezioni Unite;
atteso che la richiesta riforma della sentenza, nel senso dell'annullamento con rinvio con adozione della formula dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (anziché nella conferma dell'assoluzione del merito), non sia sostenuta - in relazione al richiamato art. 568, comma quarto, cod.proc.pen. - da alcun effettivo interesse concreto e attuale e, come tale, idoneo a perseguire un risultato realmente utile al di là della prospettata corretta applicazione delle norme sostanziali. D'altra parte, come sopra rilevato, tale orientamento ha coerentemente e consequenzialmente sostenuto che la relativa carenza di interesse risulta elemento non smentito dall'intervenuta costituzione di parte civile, particolarmente nel caso in cui vi sia assenza di proposizione di impugnazione da parte della stessa (cfr. le citate Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575 e Sez. 3, n. 38955 del 30/09/2025, Mammola, 289010).
6. In ordine alla posizione della parte civile, intervenuta nella presente fase di legittimità, va osservato come la stessa abbia aderito alla richiesta formulata dalla Procura generale impugnante, ritenendo che l'eventuale declaratoria di prescrizione - in luogo della conferma dell'assoluzione nel merito - avrebbe comunque comportato l'obbligo, in capo a questa Corte, di prendere in esame i capi civili della sentenza impugnata in riferimento all'art.578, comma primo, cod.proc.pen.. Tale prospettazione, anche sulla scia dei precedenti citati, deve ritenersi errata in punto di diritto, in quanto lo stesso art. 578, comma primo, cod.proc.pen., statuisce l'obbligo della Corte di Cassazione di provvedere sulle statuizioni civili nel solo caso in cui la sentenza impugnata abbia pronunciato una condanna, anche generica, al risarcimento del danno. D'altra parte, la riscontrata inammissibilità dell'impugnazione, determina che, in capo alla stessa parte civile, si ravvisi nel presente grado - una sostanziale situazione di soccombenza nei confronti dell'imputato, ragione per la quale alla parte civile non possono essere riconosciute le spese richieste (e da porsi a carico dell'imputato medesimo), nella nota depositata in sede di udienza.
ricorso.
7. Deve quindi concludersi per la dichiarazione di inammissibilità del
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 58b49061734fc8- Firmato Da: RE RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: LI MA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 7ff13c5786e06a7b
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Così è deciso, 29/01/2026 Dichiara inammissibile il ricorso.
P.Q.M.
Il Consigliere estensore LI MA
Il Presidente
RE RE
Firmato
Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: RE RE Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: LI MA Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 7ff13c5786e06a7b