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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2023, n. 7826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7826 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: JI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Piacenza che aveva condannato AN JI per il furto aggravato dal mezzo fraudolento di un orologio Rolex e per la ricettazione, attenuata ex art. 648, comma 2, delle chiavi di scorta di un'autovettura, provento di furto in abitazione. 2. Contro la sentenza predetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. in relazione al reato di Penale Sent. Sez. 5 Num. 7826 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 30/11/2022 furto, perché l'imputato si era determinato spontaneamente a restituire l'orologio. La Corte di appello — quanto al profilo risarcitorio — non avrebbe tenuto in considerazione la dichiarazione rilasciata dalla persona offesa di essere soddisfatta e risarcita. In ordine all'altro versante dell'attenuante — l'essersi l'imputato adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato — tale aspetto era stato del tutto trascurato dalla Corte territoriale, ancorché non sussisterebbero dubbi circa la sussistenza dei relativi presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Quanto alla contestazione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. sub specie di riparazione del danno a mezzo risarcimento o restituzione (prima parte della disposizione evocata), il ricorrente si duole della pretermissione della dichiarazione con cui la persona offesa aveva dichiarato di essere "soddisfatta e risarcita". Ebbene, a questo proposito, la risposta della Corte di appello ha fatto corretta applicazione degli insegnamenti di questa Corte, laddove ha reputato non esaustiva tale dichiarazione giacché la mera restituzione dell'orologio non ristorava i danni patrimoniali legati allo spossessamento del bene dalla data di commissione del fatto a quella dell'udienza del giudizio abbreviato e i danni morali. A questo proposito va, infatti, ricordato che questa Corte ha statuito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale;
e che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, Sanchez Jimenez, Rv. 255187; Sez. 2, n. 19663 del 08/04/2010, Albero e altro, Rv. 247118). Non solo: la Corte territoriale ha correttamente operato anche laddove ha reputato non esaustiva la mera restituzione del bene, giacché, per l'applicazione della circostanza attenuante in discorso, è necessario che il colpevole prima del giudizio abbia provveduto alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Talji, Rv. 265092). 2 2. Quanto alla mancata risposta al motivo di appello nella parte in cui aveva invocato la circostanza attenuante nella forma di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 6), cod. pen., vale a dire quella riferibile a chi si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, il ricorso è del pari inammissibile. Ciò in quanto era inammissibile il relativo motivo di appello siccome manifestamente infondato dal momento che l'attenuante, nella predetta forma, non è applicabile con riferimento ai reati contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio (Sez. 5, n. 33188 del 08/04/2019, Bradanini, Rv. 276774; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio ed altri, Rv. 245137). Deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, perché il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Piacenza che aveva condannato AN JI per il furto aggravato dal mezzo fraudolento di un orologio Rolex e per la ricettazione, attenuata ex art. 648, comma 2, delle chiavi di scorta di un'autovettura, provento di furto in abitazione. 2. Contro la sentenza predetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. in relazione al reato di Penale Sent. Sez. 5 Num. 7826 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 30/11/2022 furto, perché l'imputato si era determinato spontaneamente a restituire l'orologio. La Corte di appello — quanto al profilo risarcitorio — non avrebbe tenuto in considerazione la dichiarazione rilasciata dalla persona offesa di essere soddisfatta e risarcita. In ordine all'altro versante dell'attenuante — l'essersi l'imputato adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato — tale aspetto era stato del tutto trascurato dalla Corte territoriale, ancorché non sussisterebbero dubbi circa la sussistenza dei relativi presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Quanto alla contestazione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. sub specie di riparazione del danno a mezzo risarcimento o restituzione (prima parte della disposizione evocata), il ricorrente si duole della pretermissione della dichiarazione con cui la persona offesa aveva dichiarato di essere "soddisfatta e risarcita". Ebbene, a questo proposito, la risposta della Corte di appello ha fatto corretta applicazione degli insegnamenti di questa Corte, laddove ha reputato non esaustiva tale dichiarazione giacché la mera restituzione dell'orologio non ristorava i danni patrimoniali legati allo spossessamento del bene dalla data di commissione del fatto a quella dell'udienza del giudizio abbreviato e i danni morali. A questo proposito va, infatti, ricordato che questa Corte ha statuito che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale;
e che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, Sanchez Jimenez, Rv. 255187; Sez. 2, n. 19663 del 08/04/2010, Albero e altro, Rv. 247118). Non solo: la Corte territoriale ha correttamente operato anche laddove ha reputato non esaustiva la mera restituzione del bene, giacché, per l'applicazione della circostanza attenuante in discorso, è necessario che il colpevole prima del giudizio abbia provveduto alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793; Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Talji, Rv. 265092). 2 2. Quanto alla mancata risposta al motivo di appello nella parte in cui aveva invocato la circostanza attenuante nella forma di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 6), cod. pen., vale a dire quella riferibile a chi si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, il ricorso è del pari inammissibile. Ciò in quanto era inammissibile il relativo motivo di appello siccome manifestamente infondato dal momento che l'attenuante, nella predetta forma, non è applicabile con riferimento ai reati contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio (Sez. 5, n. 33188 del 08/04/2019, Bradanini, Rv. 276774; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio ed altri, Rv. 245137). Deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, perché il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/11/2022.