Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2013, n. 28712
CASS
Sentenza 3 aprile 2013

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Sussiste l'interesse al ricorso per cassazione del Procuratore generale territoriale avverso la sentenza dichiarativa di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione) pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, seppure all'accoglimento di essa debba ugualmente seguire la dichiarazione della medesima causa di estinzione del reato maturata dopo la sentenza di primo grado.

La regola prevista dall'art. 158 cod. pen. nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 secondo la quale il termine di prescrizione del reato decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, è applicabile anche nell'ipotesi in cui la sussistenza del vincolo della continuazione, non enunciata nella formale contestazione, sia stata individuata in sentenza, poichè, fino a quando non sia stato compiutamente accertato il giorno dal quale detto termine decorre, non è consentita la declaratoria immediata di estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen..

La commissione dei reati contestati in esecuzione del medesimo disegno criminoso non rientra tra le indicazioni che il decreto che dispone il giudizio deve contenere, poichè l'art. 429 cod. proc. pen. richiede soltanto che il fatto contestato sia enunciato "in forma chiara e precisa".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2013, n. 28712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28712
    Data del deposito : 3 aprile 2013

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