Sentenza 3 aprile 2013
Massime • 3
Sussiste l'interesse al ricorso per cassazione del Procuratore generale territoriale avverso la sentenza dichiarativa di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione) pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, seppure all'accoglimento di essa debba ugualmente seguire la dichiarazione della medesima causa di estinzione del reato maturata dopo la sentenza di primo grado.
La regola prevista dall'art. 158 cod. pen. nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 secondo la quale il termine di prescrizione del reato decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, è applicabile anche nell'ipotesi in cui la sussistenza del vincolo della continuazione, non enunciata nella formale contestazione, sia stata individuata in sentenza, poichè, fino a quando non sia stato compiutamente accertato il giorno dal quale detto termine decorre, non è consentita la declaratoria immediata di estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen..
La commissione dei reati contestati in esecuzione del medesimo disegno criminoso non rientra tra le indicazioni che il decreto che dispone il giudizio deve contenere, poichè l'art. 429 cod. proc. pen. richiede soltanto che il fatto contestato sia enunciato "in forma chiara e precisa".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2013, n. 28712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28712 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIGO P. - Presidente - del 03/04/2013
Dott. TADDEI M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCINZ Ugo - Consigliere - N. 901
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI BE - Consigliere - N. 35653/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
LA UI N. IL 14/11/1943;
LA ND N. IL 06/01/1970;
ER NZ N. IL 08/04/1930;
nei confronti di:
RR EP N. IL 09/07/1944;
NA OB N. IL 07/08/1956;
ON IC N. IL 08/06/1951;
avverso la sentenza n. 2872/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 30/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv. Gentili Marcello per le parti civili ricorrenti DI GI, DI DR ed NI NZ, che si è associato alle richieste del PG, depositando conclusioni e nota spese;
udito per la parte civile non ricorrente RI US, l'avv. Scudoni Flavia, che ha chiesto riconoscersi la prescrizione, od in subordine rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite, ed ha insistito nel chiedere il rigetto del ricorso del PG;
udito l'avv. Sgubbi Filippo per l'imputato IN BE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi del PG e delle parti civili;
udito l'avv. Dirotti Luca per l'imputato RI US, che si è associato alle conclusioni dell'avv. Sgubbi;
udito l'avv. Vellani Massimo per l'imputato ON NI, che si è associato alle conclusioni dei colleghi difensori degli altri imputati;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, con sentenza emessa in data 10 ottobre 2002, ha, per quello che in questa sede rileva:
- dichiarato RR EP e OB NA colpevoli dei reati di cui ai capi C) - G) - I) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio", unificati dal vincolo della continuazione, nonché dei reati di cui ai capi B) - E) - F) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio", ritenuti gli ultimi integranti una sola violazione della L. Fall., art. 227, e ritenuta l'ipotesi di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1;
- dichiarato CH ON colpevole dei reati di cui ai capi E) - F) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio", integranti una sola violazione della L. Fall., art. 227;
- dichiarato non doversi procedere nei confronti di RR EP e OB NA in ordine al reato di cui al capo E - bis) della c.d. "prima richiesta di rinvio a giudizio" perché estinto il reato per prescrizione;
- assolto RR EP dai reati di cui ai capi A) della c.d. "prima richiesta di rinvio a giudizio", A) e D) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio" perché i fatti non sussistono, dal reato di cui al capo C) della c.d. "prima richiesta di rinvio a giudizio" perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e dal reato di cui al capo H) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio" per non aver commesso il fatto;
- assolto OB NA dai reati di cui ai capi A) ed E) della c.d. "prima richiesta di rinvio a giudizio", A) e D) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio" perché i fatti non sussistono, e dal reato di cui al capo C) della c.d. "prima richiesta di rinvio a giudizio" perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
- assolto CH ON dai reati di cui ai capi A) della c.d. "prima richiesta di rinvio a giudizio", A) e D) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio" perché i fatti non sussistono, e dal reato di cui al capo B) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio" per non aver commesso il fatto.
1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha:
- dichiarato non doversi procedere nei confronti di RR EP e OB NA in ordine ai reati di cui ai capi G) ed I) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio" per prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado, revocando le statuizioni civili;
- dichiarato non doversi procedere nei confronti di RR EP e OB NA in ordine ai reati di cui ai capi B), C), E) ed F) (questi ultimi due, come riqualificati in primo grado) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio", perché estinti per prescrizione;
- dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON CH in ordine ai reati di cui ai capi E) ed F) (come riqualificati in primo grado) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio", perché estinti per prescrizione.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione il PG territoriale e le parti civili UI LA, ND LA ed ER NZ, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art.173 disp. att. c.p.p., comma 1:
(ricorso del PG).
1) erronea applicazione della legge penale, nonché difetto ed illogicità della motivazione (lamenta in concreto la violazione dell'art. 158 c.p. nella parte in cui la Corte di appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi G) ed I) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio", intervenuta prima della sentenza di primo grado, poiché in realtà la prescrizione dei predetti reati sarebbe intervenuta dopo la sentenza di primo grado, in quanto il relativo termine decorre dal 25 ottobre 1995, data di cessazione della ritenuta continuazione tra i reati di cui ai capi G) ed I) ed il reato di cui al capo C) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio"; lamenta, inoltre, carenza del relativo iter argomentativo, chiedendo, infine, rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite ove si ravvisi un contrasto di giurisprudenza).
Ha chiesto conclusivamente, previo eventuale accertamento dell'esistenza di contrasto tra le sezioni penali della Suprema Corte, e conseguente accoglimento della richiesta di devoluzione della questione alle Sezioni Unite, l'annullamento della sentenza impugnata "nei confronti, tra l'altro, di RR EP (...) e NA OB (...), con ogni conseguente statuizione di legge e di rito";
(ricorso delle parti civili UI LA, LA ND ed NZ ER):
1) violazione dell'art. 158 c.p. (nella lettura antecedente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005) in relazione all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. B), (lamentano che, nel caso in cui il vincolo della continuazione non sia enunciato nella formale contestazione, esso possa nondimeno essere ritenuto anche successivamente in sentenza, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione secondo la disciplina previgente, e che pertanto non fosse dovuta l'immediata declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi G) ed I) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio" ex art. 129 c.p.p.). Hanno chiesto conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio, nella parte in cui ha revocato le statuizioni civilistiche, con le statuizioni accessorie sulle spese dei gradi di appello e legittimità.
In data 28 marzo 2013 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato EP RR, che ha chiesto dichiararsi inammissibile per carenza di interesse, e comunque infondato, il ricorso del P.G., ed infondato quello delle parti civili.
All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi de P.G. e delle parti civili LA UI, LA ND ed NZ ER sono fondati.
1. Il P.G. ricorrente impugna la declaratoria di non luogo a procedere pronunciata nei confronti degli imputati NA e RR in ordine ai reati di cui ai capi G) ed I) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio" (appropriazione indebita e truffa) "per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado", con conseguente revoca delle statuizioni civili.
1.1. Va immediatamente rilevato che, a parere del collegio, il Procuratore Generale ricorrente risulta sicuramente avere interesse all'impugnazione avanzata avverso la sentenza dichiarativa di una causa di estinzione del reato pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, seppure all'accoglimento di essa debba ugualmente seguire la dichiarazione della medesima causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), ma maturata dopo la sentenza di primo grado, sulla base di una corretta applicazione della legge sostanziale, poiché l'affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge sostanziale al caso di specie costituiscono per l'organo della pubblica accusa un interesse concreto ed attuale (Sez. 3, n. 32527 del 28 aprile 2010, P.M. in proc. Brini ed altri, rv. 248219;
analogamente, pur se con riguardo all'interesse del P.M. ad ottenere l'esatta applicazione della legge processuale, cfr. Sez. un., n. 29529 del 25 giugno 2009, P.G. in proo De Marino, rv. 244110; cfr. anche sez. 4, n. 40896 del 28 settembre 2012, P.G. in proc. Del Pozzo, in motivazione).
1.2. Risulta, pertanto, non accoglibile l'opposta prospettazione argomentata nella memoria difensiva presentata nell'interesse dell'imputato EP RR.
1.3. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"sussiste l'interesse al ricorso per cassazione del Procuratore generale territoriale avverso la sentenza dichiarativa di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione) pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, seppure all'accoglimento di essa debba ugualmente seguire la dichiarazione della medesima causa di estinzione del reato, ma maturata dopo la sentenza di primo grado, sulla base di una corretta applicazione della legge sostanziale, poiché l'affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge sostanziale al caso di specie costituiscono per l'organo della pubblica accusa un interesse concreto ed attuale".
1.4. È senz'altro infondata la censura riguardante la presunta carenza dell'iter argomentativo della decisione impugnata, poiché il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto:
ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non potrebbe sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri ed altri, rv. 247123).
Il problema è, piuttosto, quello di verificare se la dedotta questione di diritto sia stata o meno correttamente risolta dalla Corte di appello.
2. Analoga doglianza, relativa ai reati di cui ai medesimi capi di imputazione, è stata sollevata dalle parti civili ricorrenti.
3. La Corte di appello ha ricordato che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il giudice ha l'obbligo della immediata declaratoria di estinzione del reato ove ne ravvisi i presupposti;
ciò premesso, ha rilevato che, alla stregua della originaria contestazione, che non menzionava la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi G) ed I) ed il reato di cui al capo C) della c.d. "seconda richiesta di rinvio a giudizio", e tenuto conto delle indicate date di commissione dei reati di cui ai capi G) ed I), il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi G) ed I) prima del momento conclusivo del processo, nel quale soltanto avrebbe avuto modo di ritenere la sussistenza di quel vincolo della continuazione che avrebbe comportato il differimento del dies a quo del termine in oggetto alla data di cessazione della continuazione, ovvero alla data di commissione del reato di cui al capo C).
3.1. Dal verificarsi della dichiarata prescrizione prima o dopo la sentenza di primo grado dipende ex lege (art. 578 c.p.p.) la sussistenza (nel secondo caso) o meno (nel primo) dell'onere della Corte di appello di pronunziarsi sulle statuizioni civili.
4. Il P.G. ha sostenuto che, in realtà, dal tenore delle contestazioni di cui ai predetti capi di imputazione dovesse ritenersi già contestata in fatto la sussistenza del vincolo della continuazione tra di essi.
Se questo assunto risultasse fondato, la questione giuridica posta dai ricorrenti risulterebbe assorbita e quindi priva di rilievo;
peraltro, la Corte di appello non ha rilevato ciò e, per la verità, deve dirsi che dal tenore delle imputazioni de quibus non appare con la necessaria evidenza desumibile che fosse stata ipotizzata la commissione delle relative condotte illecite de quibus in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
5. La memoria difensiva presentata nell'interesse dell'imputato EP RR richiama precedenti giurisprudenziali conformi all'orientamento cui ha ritenuto di aderire la Corte di appello, e conclude per l'infondatezza degli avversi ricorsi, o comunque per la necessità della rimessione degli stessi alle Sezioni Unite, in presenza di un contrasto di giurisprudenza.
6. Deve preliminarmente evidenziarsi, a parere del collegio, che è pacifica inter partes, e correttamente ritenuta (in relazione alle date di commissione dei reati de quibus e della data della sentenza di primo grado), l'applicabilità, nel caso di specie, della formulazione dell'art. 158 c.p. vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005, poiché alla data di entrata in vigore di quest'ultima, il processo era già pendente in grado d'appello (essendo già intervenita la sentenza di primo grado), il che, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 393 del 23 novembre 2006) e delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sentenze n. 47008 del 29 ottobre 2009, D'Amato, rv. 244810, e n. 15933 del 24 novembre 2011, P.G. in proc. Rancan, rv. 252012), preclude la retroattività delle norme sopravvenute favorevoli. Nel caso di specie, pertanto, il termine di prescrizione decorreva, ai sensi dell'art. 158 c.p. "vecchio testo", "dal giorno in cui è cessata la continuazione", a nulla rilevando la sopravvenuta abrogazione (pur senz'altro favorable) di tale previsione. 6.1. È necessario premettere, in rito, che l'art. 429 c.p.p. non inserisce, tra gli elementi che il decreto che dispone il giudizio deve indicare in forma chiara e precisa, l'eventuale commissione dei fatti contestati all'imputato in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Ed è, pertanto, pacifico in giurisprudenza che non sussiste alcun obbligo per il P.M. di procedere ad una formale contestazione del vincolo della continuazione tra i reati ipotizzati, in quanto compete al giudice l'apprezzamento discrezionale in ordine all'identità del disegno criminoso (sez. 3, n. 15927 del 5 marzo 2009, S., rv. 243408, con la precisazione che "il fatto che, spesso nella prassi, sia lo stesso P.M. ad indicare l'esistenza del vincolo di cui all'art. 81 cpv. c.p. non deve far perdere di vista la natura propria di questo istituto che, lungi dal dover essere "contestato" - quasi fosse un qualcosa da cui l'imputato debba difendersi - è stato, invece, previsto proprio a vantaggio di colui il quale debba rispondere di più reati: ove questi ultimi siano stati commessi in presenza di certe condizioni, grazie al riconoscimento del vincolo della continuazione, scatta un trattamento sanzionatorio più mite (c.d. cumulo giuridico) rispetto a quello sicuramente più severo cui condurrebbe il cumulo materiale delle pene previste per ciascun reato"). E gli effetti indubbiamente favorables della sussistenza della continuazione sulla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio compensavano ampiamente, nella vigenza dell'art. 158 c.p. "vecchio testo", il limitato effetto sfavorevole del differimento (alla cessazione di essa) della decorrenza del termine di prescrizione.
6.1.1. Il principio era assolutamente pacifico anche nella vigenza dell'abrogato codice di rito del 1930.
La giurisprudenza formatasi in proposito era, infatti, ferma nel ritenere che anche il giudice del dibattimento aveva il potere-dovere di verificare preliminarmente la sussistenza del nesso della continuazione (nel caso di specie, in funzione della determinazione della propria competenza), e che tale facoltà non era preclusa dalla mancata formale enunciazione, nell'atto di accusa, del vincolo della continuazione;
e, proprio in tema di continuazione, si precisava che la regola secondo la quale il termine iniziale della prescrizione decorre dalla cessazione della continuazione è applicabile anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione, non enunciato nella formale contestazione, sia individuato successivamente con la sentenza, dal momento che, ai fini della prescrizione, il reato continuato va considerato in modo unitario, sicché la prescrizione stessa non può avere inizio finché sussiste ed è in corso l'attività determinata dalla univocità del fatto criminoso (Sez. 5, n. 7144 del 7 giugno 1984, Cigalino, rv. 16S474 e 165479; sez. 1, n. 1152 dell'11 aprile 1979, Plaikner, rv. 142069; sez. 2, n. 10156 del 2 aprile 1980, Tomasello, rv. 146136; sez. 3, n. 16090 del 9 novembre 1990, Trinchero, rv. 185963).
6.2. La Corte di appello, il difensore dell'imputato RR (in memoria) ed i difensori degli altri imputati (nel corso della discussione) hanno aderito all'orientamento secondo il quale, in tema di prescrizione decorrente dalla cessazione della continuazione, ove il termine prescrizionale dei singoli reati sia maturato ancor prima che il giudice si accinga a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del vincolo della continuazione, sussiste l'obbligo di applicare la relativa causa estintiva ex art.129 c.p.p.: soltanto quando sia la riunificazione in continuazione delle diverse figure criminose a precedere la maturazione della prescrizione per una o più di esse, il decorso del termine prescrizionale inizia, per tutti i reati, dalla data di consumazione dell'ultimo (Sez. fer., n. 32X 94 del 2 agosto 2008, Crivellari, rv. 222305; sez. 3, n. 16023 del 5 marzo 2004, Tali, rv. 228536; sez. 3, n. 23065 del 6 marzo 2008, Stagno ed altro, rv, 240248). 6.3, A tale orientamento si contrappone quello sostenuto dai ricorrenti, a parere del quale la regola secondo la quale l'inizio del termine di prescrizione del reato coincide con l'esaurimento del reato continuato è applicabile anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione, non enunciato nella formale contestazione, sia individuato successivamente nella sentenza, dal momento che, ai fini dell'estinzione per decorso del tempo, il reato continuato va considerato in modo unitario, sicché la prescrizione non può avere inizio finché sussiste ed è in corso la condotta determinata dall'unitario disegno criminoso (Sez. 1, n. 2809 del 18 febbraio 1998, Silvestre rv. 210038; sez. 2, n. 42790 del 24 ottobre 2003, Del Miglio, rv. 227616; sez. 5, n. 24527 del 3 febbraio 2005, Pirronello, rv. 231500; sez. 2, n. 9904 del 1 marzo 2011, Curro, non massimata).
7. Il collegio ritiene di dover aderire a quest'ultimo orientamento (senz'altro dominante perché sostenuto da più sezioni e dalla giurisprudenza più recente) per le seguenti ineludibili ragioni;
a) è in astratto pacifico che la sussistenza del vincolo della continuazione tra due o più reati non debba essere formalmente contestata all'imputato nella richiesta e nel successivo decreto di rinvio a giudizio. Non può quindi essere enucleata la sussistenza di un tale onere di contestazione soltanto nel caso in cui la continuazione risulti ex post decisiva ai fini della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tenuto anche conto del fatto che, vigendo il "vecchio, testo" dell'art. 158 c.p., essa era sempre a tal fine decisiva.
L'onere di contestare all'imputato la sussistenza della continuazione esiste (sempre) o non esiste (mai), e non può essere ritenuto secundum eventum: nella specie, appare, peraltro, decisivo il rilievo - incontestato in giurisprudenza - che l'art. 429 c.p.p. non ne prevede la formale contestazione;
b) ne' può ritenersi che l'art. 129 c.p.p., nell'imporre l'immediata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, impedisse al giudice la verifica della sussistenza della continuazione e, quindi, della decorrenza posticipata del termine di prescrizione. Invero, si è già osservato che "la sentenza, nella parte in cui ritiene la continuazione fra più reati, ha natura dichiarativa di un fatto accertato e non costitutiva. Ne consegue che, come tutte le pronunzie dichiarative, ha efficacia ex tunc, accertando la pregressa esistenza di un medesimo disegno criminoso" (Sez. 2, n. 9904 del 1 marzo 2011, Curro, non massimata): nel reato continuato, la prescrizione decorre, quindi, dalla cessazione della continuazione, a prescindere dal momento in cui la sua sussistenza sia rilevata.
Appare, inoltre, decisivo il rilievo che il dovere di immediata declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. postula di necessità che in parte qua la cognizione del giudice sia "piena", non incompleta: a nessuno verrebbe in mente di reclamare la declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p. dell'imputato per non aver commesso il fatto sol perché il primo dei testi citati dal P.M. abbia dichiarato di non ricordare nulla a suo carico. La declaratoria ex art. 129 c.p.p. è, in realtà, doverosa (non in presenza di un accertamento sommario perché incompleto, bensì) soltanto quando il necessario accertamento sia completo ed immodificabile da future acquisizioni dibattimentali: con riferimento al caso di specie, pertanto, essa deve ritenersi improponibile fino a quando il giudice non abbia compiutamente verificato se tra due o più dei reati in ordine ai quali si procede sussista, o meno, il vincolo della continuazione e, quindi, quale sia il dies a quo del termine di prescrizione, a prescindere dal fatto che la continuazione tra i reati sia stata, o meno, formalmente contestata.
7.1. Vanno, pertanto, affermati i seguenti principi di diritto:
"La commissione dei reati contestati in esecuzione del medesimo disegno criminoso non rientra tra le indicazioni che il decreto che dispone il giudizio deve contenere, poiché l'art. 429 c.p.p. richiede soltanto che il fatto contestato sia enunciato in forma chiara e precisa";
"la regola prevista dall'art. 158 c.p. nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005, secondo la quale il termine di prescrizione del reato decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, è applicabile anche nell'ipotesi in cui la sussistenza del vincolo della continuazione, non enunciata nella formale contestazione, sia stata individuata in sentenza, poiché, fino a quando non sia stato compiutamente accertato il giorno dal quale detto termine decorre, non è consentita la declaratoria immediata di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p.".
7.2. La ricostruzione del dibattito giurisprudenziale sulla questione oggetto di ricorso ha evidenziato l'esistenza di un orientamento tradizionale senz'altro dominante e ribadito dalla più recente giurisprudenza, che questo collegio ritiene dover ulteriormente ribadire, alla luce delle considerazioni innanzi espresse, essenzialmente perché corroborato dalla disciplina dell'art. 429 c.p.p., e conforme a quella che si ritiene essere la corretta interpretazione dell'art. 129 c.p.p.. Per tali ragioni, non va disposta la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
7.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che si atterrà ai principi di diritto innanzi enunciati.
7.4. La statuizione sulle spese dei giudizi di appello e di legittimità viene differita al definitivo come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 3 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013