Sentenza 30 settembre 2009
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal P.M. e volto a denunciare la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando, in mancanza di richieste formulate dalla parte civile, sia intervenuta "medio tempore" la causa estintiva della prescrizione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2009, n. 39689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39689 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 30/09/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1576
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 11219/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
nei confronti di:
1) V.V. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 857/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, depositata il 21/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO LO VOI che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché i difensori dell'imputato avv. Bono Antonella e D'Amico Pierangelo. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 29/6/06 il Tribunale di Siracusa - Sez. Distac. di Augusta - dichiarava V.V. colpevole del reato di cui allo art. 572 c.p. - per avere sottoposto a maltrattamenti la moglie R.T. , ingiuriandola e minacciandola di morte, qualora non avesse lasciato l'abitazione coniugale e aggredendola anche fisicamente, fino a scagliarle contro un oggetto di vetro, che le cagionava una ferita al piede - e lo condannava alla pena di giustizia.
A seguito di gravame dell'imputato la Corte di Appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, assolveva il V. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, osservando che i contrasti tra i coniugi erano dovuti esclusivamente a motivi di interesse, avendo il marito chiesto ed ottenuto ben quattordici anni prima la separazione dei beni, che gli episodi riferiti non avevano il carattere di abitualità, avendo la parte offesa e le figlie riferito solo di ingiurie e litigi vari e la sola parte offesa di un episodio di lesioni, onde non ricorreva l'ipotesi di maltrattamenti. Contro tale decisione ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, che s sostegno della richiesta di annullamento denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice del gravame aveva fondato il giudizio assolutorio su una parziale valutazione delle emergenze processuali, senza tener conto delle più pregnanti dichiarazioni della madre della parte offesa, che aveva riferito, per conoscenza diretta dei continui litigi tra i coniugi, originati dalla perdurante condotta violenta e sopraffattrice del V. , nonché della cognata della R. , N.R. , che aveva assistito a comportamenti offensivi e ingiuriosi dell'imputato in danno della moglie e riferito dello stato di insufficienza economica in cui costei era tenuta dall'imputato e delle angherie subite dalla donna per lunghi anni.
Osserva il collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Ed invero non è a dubitarsi dell'interesse del P.M. a proporre impugnazione al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato. Tuttavia, come già affermato dalle Sezioni Unite, tale interesse deve però presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità. Peraltro, dovendosi ravvisare l'esistenza del requisito della concretezza anche quando il gravame è diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, deve appunto ritenersi sussistere l'interesse in questione, qualora con l'impugnazione il P.M. miri a far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice (Cass.Sez.Un. 11/3-23/6/1993 n. 6203). Ciò non si verifica nel caso in esame in cui, essendo nelle more intervenuta la causa estintiva della prescrizione, avuto riguardo all'epoca del fatto, e in assenza di richieste della parte civile, l'interesse all'impugnazione viene a perdere i caratteri della concretezza e dell'attualità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2009