Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2019, n. 7963
CASS
Sentenza 26 novembre 2019

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Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter cod. pen.,la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto somme a titolo di indennità per maternità, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto, in forma di risparmio di spesa, le corrispondenti erogazioni.

In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art.316-ter, comma 2, cod. pen. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva. (Fattispecie in cui è stato escluso che, ai fini del superamento della soglia di punibilità, si potesse tener conto dell'ammontare complessivo dei contributi di maternità ed in favore del nucleo familiare fittiziamente erogati e successivamente detratti dai contributi dovuti all'INPS, dovendosi tener conto delle singole e distinte compensazioni poste in essere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2019, n. 7963
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7963
    Data del deposito : 26 novembre 2019

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