Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2001, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA PICASSAZIONE UFFICIO COPIE 10 GEN. 200002 03 /01 Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.5853/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 410 Cron. SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 18.10.00 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COFE Escad ha pronunciato la seguente: Rilasciata copiaflegate al Sig. PARLATO SENTENZA per diritti L. sul ricorso proposto da: IL CANCE EAA1 A.R.I.N Azienda Risorse Idriche di Napoli, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa giusta procura a margine dall'avv. Donato Porcelli domiciliata in e con esso Napoli a via Costantinopoli n.98; ricorrente
contro
TO ES, elettivamente domiciliato in Napoli alla via CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciate copia legale al Sig. PORCELLI 4275 -1- per diritti.
1-9 FEB 2001 IL CANCELLIERE 10 Toledon.256 presso l'avv. Guido Parlato che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6395 del 22.12.1997, R.G. n.44604/93 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.10.00 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Donato Porcelli e Guido Parlato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22.12.1997 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto dall'AMAN nei confronti di TO AN, avversO sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto dell'TO all'indennità contrattuale di professionalità, riconosciutagli dall'azienda il 30.10.1991, in quanto era invalida la revoca del riconoscimento medesimo operata con la comunicazione del -2- Osservava in motivazione che il riconoscimento50.11.1991. costituiva applicazione dell'accordo aziendale del 24.4.1987, che aveva attribuito l'indennità a quei dipendenti i quali, come il ricorrente, esercitavano mansioni superiori senza il relativo inquadramento. In ogni caso l'azienda non aveva il potere di revoca di un inquadramento già comunicato. Osservava anche che non sussistevano i presupposti di un potere pubblicistico di annullamento nell'ambito del rapporto privatistico. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo 1'ARIN, nuova denominazione dell'AMAN; resiste con controricorso l'TO, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'ARIN, denunziando la violazione e falsa applicazione della delibera della Commissione Amministratrice n.242 del 6.6.1986, che ha attuato previsione del contratto collettivo e dall'accordo sindacale sulla "professionalità", ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) , lamenta che il Tribunale abbia interpretato come atto amministrativo la comunicazione 30.10.1991, mentre essa era atto materiale contenente una mera dichiarazione di -3- intento, facente parte dell'iter formativa interno della che volontà dell'ente ed indirizzata alle 00.SS. non poteva ' spiegare alcun effetto perché non comunicata all'TO ma alle organizzazioni sindacali. Le censure sono infondate o inammissibili. Non è prospettabile, e quindi è inammissibile, la censura di violazione di legge di cui all'art.360 n.3 deducente la violazione e falsa applicazione di una delibera di una Commissione amministratrice di una azienda municipalizzata. Quanto alla qualificazione giuridica della lettera 30.11.1991 ed al fatto che essa fu comunicata alle 00.SS. e non all'TO, il Tribunale non ha ritenuto che esso fosse atto amministrativo ma atto negoziale, e per questa ragione irrevocabile. Quanto al rilievo che la lettera non fu comunicata all'TO ma alle organizzazioni sindacali, che avevano caldeggiato la sua posizione e quella di altri dipendenti, l'accertamento del Tribunale che la comunicazione produsse i suoi effetti non è censurabile, dovendosi ritenere che il negozio concluso con il rappresentante abbia prodotto i suoi effetti direttamente nei confronti del rappresentato ex art.1388 c.c.. -4- Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in £. 50°000 1 oltre £.
3.000.000 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000 Il Consigliere est Il Presidente Fernando Juli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I 10 GEN. 2001 D , O 0 L oggi, 3 1 5 A A IL COLLABORATORE . S . T S DI CANCELLERIN M R A N E R A T I ' P , D L U S A L S A E E T D P S S I O I S P N N M E G I S O I A G A D A D G O E E T , L T O I R R T I I S D I L G E O E D R -5-