Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2016, n. 15989
CASS
Sentenza 16 marzo 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni. (In motivazione, la S.C. ha precisato che queste ultime possono consistere anche nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta, non essendo necessario l'ottenimento di una somma di denaro).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2016, n. 15989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15989
    Data del deposito : 16 marzo 2016

    Testo completo