Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato, per la valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa (pari ad euro 3.999,96) al di sotto della quale, ai sensi dell'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., il fatto degrada a mero illecito amministrativo, occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario, e non di quella allo stesso mensilmente corrisposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2010, n. 11145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11145 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/03/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 489
Dott. CONTI NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 41162/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MAIONE IMMACOLATA N. IL 28/09/1963;
avverso la sentenza n. 9822/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 4-4-2007 il Tribunale di Napoli ha assolto ON Immacolata dal reato di cui all'art. 316 ter c.p. (contestatole in relazione all'indebita percezione dal Comune di Napoli, dal novembre 1999 al dicembre 2001, della complessiva somma di Euro 16.223,448, quale reddito minimo di inserimento), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, in riforma di tale decisione, ha dichiarato l'imputata colpevole del reato ascrittole e, concesse le attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Nel motivare tale decisione, il giudice del gravame ha ritenuto certo, in punto di fatto, che l'imputata, dopo aver presentato al Comune di Napoli, il 17-3-1999, una domanda per ottenere il reddito minimo di inserimento, indicando quali componenti del suo nucleo familiare i due figli minorenni e la madre (titolare di un reddito di pensione di L. 4.500.000), ha omesso di comunicare che, a decorrere dal 5 novembre 1999, era entrato a far parte di tale nucleo anche ON NI (titolare di una pensione mensile di circa 516 Euro); ed ha dato atto che tale variazione comportava il venir meno del diritto della prevenuta all'indennità riconosciutale ed erogatale con cadenza mensile.
Ricorre la ON, dolendosi dell'erronea applicazione della legge penale e della mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che l'indennità da reddito minimo d'inserimento, avendo natura tipicamente assistenziale, non può integrare l'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p., la quale si riferisce a contributi di carattere economco-finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive. Deduce che l'aumento di reddito derivato dal subentrare del padre nel suo nucleo familiare non ha comportato il superamento della cd. soglia di povertà, che nel caso di nucleo familiare di cinque persone, e non più di quattro, va aumentata secondo i parametri indicati nella scala di equivalenza allegata al D.Lgs. n. 237 del 1998. Rileva che la ON, nell'omettere la comunicazione di variazione di composizione del suo nucleo familiare, ha agito in perfetta buona fede. Evidenzia, infine, che il reddito minimo è stato conseguito dalla prevenuta mese per mese, e che la somma di volta in volta percepita è inferiore alla soglia quantitativa minima (4.000 Euro) richiesta dall'art. 316 ter c.p., comma 2 ai fini della punibilità penale.
DIRITTO
1) Rileva la Corte che, in epoca successiva alla sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione relativo al reato per cui si procede, stabilito, a norma del combinato disposto degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p. (nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005, entrata in vigore prima della pronuncia della sentenza di primo grado e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), in anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato (dicembre 2001). Di conseguenza, non evincendosi dagli atti la prova evidente dell'innocenza dell'imputata, s'impone, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché
il reato è estinto per prescrizione.
2) A norma dell'art. 578 c.p.p., nel giudizio d'impugnazione il giudice penale, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni, è tenuto a decidere sul gravame ai soli effetti civili. A tal fine, devono essere esaminati compiutamente i motivi di impugnazione proposti dall'imputato, non potendosi dare conferma alle statuizioni civili in ragione della mera mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2 (Cass. Sez. 6, 9-3-2004 n. 21102; Cass. Sez. 6, 8-6-2004 n. 31464; Sez. 5, 24-3-2009 n. 14522). In questi casi, pertanto, la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra, e il giudice dell'impugnazione deve interamente verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale, al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello, nel caso in cui l'estinzione del reato venga pronunziata dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 4, 8-10-2003/21-1-2004 n. 1484; Sez. 1, 27-9- 2007 n. 40197). Nel procedere, agli indicati fini, all'esame delle doglianze mosse dalla ricorrente, si osserva che, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato, previsto dall'art.316 ter c.p., comma 1, l'indebito conseguimento del reddito minimo di inserimento previsto dal D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237 (Cass. Sez. Un. 19-4-2007 n. 16568). Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ravvisato nella condotta dell'imputata gli estremi integrativi della fattispecie criminosa contestata, avendo accertato che la ON, in seguito all'accoglimento della domanda volta al riconoscimento del reddito minimo di inserimento, ha omesso di comunicare la variazione di reddito dovuta all'inserimento nel suo nucleo familiare del padre ON NI (titolare di una pensione mensile di circa 516,00 Euro), che avrebbe comportato il venir meno del suo diritto alla erogazione del contributo in esame.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, d'altro canto, ai fini della valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa (Euro 3.999,96) al di sotto della quale, ai sensi dell'art. 316 ter c.p., comma 2, il fatto degrada a mero illecito amministrativo, deve tenersi conto della complessiva somma indebitamente percepita dalla prevenuta, e non di quella alla stessa mensilmente corrisposta.
Le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente, volte a sostenere che, per effetto dell'aumento di reddito derivato dall'inserimento del padre nel suo nucleo familiare, non sarebbe stata superata la cd. soglia di povertà richiesta ai fini del riconoscimento del reddito minimo d'inserimento, sono inammissibili, investendo il merito degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice distrettuale, non censurabili in sede di legittimità.
Le statuizioni di carattere civile adottate nella sentenza impugnata, pertanto, devono essere confermate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010