Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2016, n. 51334
CASS
Sentenza 23 novembre 2016

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Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.

Commentari2

  • 1Si può denunciare il datore di lavoro che non paga malattia o maternità?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 settembre 2024

  • 2L’indebito conguaglio di contributi INPS è un’indebita percezione di erogazioni pubblicheAccesso limitato
    Francesco De Rosa · https://www.eutekne.info/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2016, n. 51334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51334
Data del deposito : 23 novembre 2016

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