Sentenza 16 febbraio 2010
Massime • 1
Nel concorso di diverse cause estintivi della pena, opera quella di dette cause che sia sorta per prima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile l'indulto, poiché la relativa legge concessiva era intervenuta prima della maturazione dei termini per la prescrizione della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2010, n. 10412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10412 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - ORDINANZA
Dott. CAPOZZI AE - Consigliere - N. 471
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 37550/2009
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FA AE, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 20.4.2009 della Corte d'appello di Torino;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Torino, giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta da FA AE avverso il provvedimento con il quale il 19.12.2008 la stessa Corte, a seguito di istanza presentata il 17.11.2008 dal Procuratore generale, aveva dichiarato condonata, ex L. n. 241 del 2006, la pena della multa a lui inflitta con sentenza 16.12.1996,
respingendo la richiesta di declaratoria di prescrizione di detta pena avanzata dall'IN il 18.7.2007.
A ragione osservava che l'indulto opera ex lege al momento dell'entrata in vigore del testo legislativo che lo concede, che la L. n. 241 del 2006 era entrata in vigore il 1.8.2006, che a quella data non era ancora maturata la prescrizione del reato, che andava fatta applicazione perciò della causa estintiva maturata per prima. Ricorre AE FA a mezzo del difensore, avvocato Gregorio Cacciola, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione dell'art. 676 c.p.p., commi 1 e 3, art. 672 c.p.p., commi 1 e 4, e art. 172 c.p. nonché vizi della motivazione.
Osserva che a mente dell'art. 673 c.p.p., comma 3 il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare, anche d'ufficio, l'estinzione della pena per prescrizione, una volta accertatine i presupposti;
che la estinzione della pena per prescrizione opera ex lege e la pronunzia del giudice ha mera efficacia dichiarativa;
l'applicazione del condono comporta invece un iter e presupposti più articolati, e al relativo accertamento non poteva darsi corso, su istanza del Procuratore generale del 17.11.2008, essendo la pena già da dichiarare prescritta alla data del 16.2.2007; l'affermazione secondo cui gli effetti del provvedimento di clemenza andavano retrodatati al momento dell'entrata in vigore della legge che lo concedeva presupponeva comunque che la pena non fosse medio tempore estinta per altra ragione e che il Giudice dell'esecuzione non fosse stato già investito da richiesta del condannato in tal senso. L'art. 672 c.p.p., comma 4 era dal suo canto violato perché a mente di tale norma l'indulto può essere applicato su pena già espiata o altrimenti estinta solo se l'interessato ne abbia fatto richiesta e vi abbia interesse, non d'ufficio o su richiesta del Pubblico ministero.
Su tali aspetti, già illustrati nell'atto di opposizione, la Corte d'appello aveva completamente omesso di rispondere. DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. È principio risalente (S.U. n. 4 del 1957, dep. 23.2.1957, Rv. 097805, Balistreri) e consolidato (tra molte: Sez. 1, n. 1877 del 27/04/1994 Vecchi;
Sez. 1, n. 1146 del 24/02/1995, Arrighini) che, poiché ai sensi dell'art. 183 c.p. le cause estintive della pena operano al momento del loro intervento, anche per l'indulto deve ritenersi che il diritto alla fruizione del beneficio matura all'atto stesso della concessione recata dal provvedimento di clemenza. Di conseguenza, essendo nel caso in esame la legge concessiva d'indulto (la L. n. 241 del 2006) intervenuta prima che fossero maturati i termini per la prescrizione della pena, correttamente il giudice dell'esecuzione ha dichiarato la pena estinta per condono e non per prescrizione.
La circostanza che la sussistenza delle condizioni per godere del beneficio debba necessariamente essere oggetto di successiva ricognizione giudiziale, non sposta i termini della questione. Anche per la prescrizione è infatti necessaria una pronunzia che accerti in concreto che esistono le condizioni previste dalla legge perché la pena possa essere considerata estinta. In entrambi i casi, dunque, la pronunzia giudiziale ha valore puramente ricognitivo e non incide sul momento al quale occorre fare riferimento per verificare la causa per prima intervenuta.
Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010