Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2010, n. 10412
CASS
Sentenza 16 febbraio 2010

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La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con ordinanza n. 471 del 16 marzo 2010, ha esaminato il ricorso proposto da un condannato avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la sua opposizione. Il condannato aveva contestato il provvedimento con cui la Corte d'appello, a seguito di istanza del Procuratore generale, aveva dichiarato condonata la pena della multa a lui inflitta con sentenza del 1996, rigettando la sua richiesta di declaratoria di prescrizione della stessa pena. Il ricorrente lamentava la violazione degli articoli 676, commi 1 e 3, 672, commi 1 e 4, del codice di procedura penale, e dell'articolo 172 del codice penale, oltre a vizi della motivazione. In particolare, sosteneva che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio l'estinzione della pena per prescrizione, essendo questa intervenuta prima dell'applicazione del condono, la cui procedura è più complessa e non poteva essere avviata su istanza del Procuratore generale quando la pena era già prescritta. Contestava inoltre l'applicazione del condono su pena già estinta per prescrizione, in assenza di una sua specifica richiesta, come previsto dall'art. 672 c.p.p., comma 4, e lamentava l'omessa risposta della Corte d'appello su tali argomenti.

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio consolidato secondo cui le cause estintive della pena operano al momento del loro intervento e, pertanto, il diritto alla fruizione del beneficio del condono matura all'atto della concessione recata dal provvedimento di clemenza. Nel caso di specie, la legge concessiva d'indulto (L. n. 241 del 2006) era intervenuta prima della maturazione dei termini per la prescrizione della pena, giustificando così la dichiarazione di estinzione per condono anziché per prescrizione. La Corte ha precisato che, sebbene la sussistenza delle condizioni per il beneficio debba essere oggetto di ricognizione giudiziale, tale pronuncia ha valore meramente ricognitivo e non incide sul momento in cui verificare quale causa estintiva sia intervenuta per prima. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Nel concorso di diverse cause estintivi della pena, opera quella di dette cause che sia sorta per prima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile l'indulto, poiché la relativa legge concessiva era intervenuta prima della maturazione dei termini per la prescrizione della pena).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2010, n. 10412
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10412
    Data del deposito : 16 febbraio 2010

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