Sentenza 14 luglio 2015
Massime • 1
Nel delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia quantitativa, oltre la quale l'illecito amministrativo integra il reato, non configura una condizione obiettiva di punibilità, ma un elemento costitutivo della fattispecie, e come tale, deve essere oggetto di rappresentazione e volontà.
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- 1. Art. 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di erogazioni pubbliche (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'ambito applicativo del delitto di cui all'art. 316-ter è stato del resto approfondito sia dalle Sezioni unite che dalla Corte costituzionale. Le Sezioni Unite sono intervenute con due decisioni. Con la prima (SU, 16568/2007) hanno tracciato i confini tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter e quella di cui all'art. 640-bis, sottolineando – in linea con l'orientamento della Corte costituzionale – che l'introduzione nel codice penale dell'art. 316-ter ha risposto all'intento di estendere la punibilità a condotte “decettive” (in danno di enti pubblici o comunitari) non incluse nell'ambito operativo della fattispecie di truffa …
Leggi di più… - 2. Art. 44 - Condizione obiettiva di punibilitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza La condizione obiettiva di punibilità, quali che siano le incertezze in ordine alla esatta nozione della stessa, risponde alla caratteristica di non fare parte dell'insieme degli elementi necessari per la esistenza del reato, questo inteso come fatto lesivo di un interesse penalmente protetto (SU, 2/2008). La nozione di condizione obiettiva di punibilità risulta del tutto sfuggente, sia perché l'art. 44 non ne fornisce una definizione, sia perché gli stessi lavori preparatori risultano assolutamente poco chiari in merito, il che ha consentito il proliferare, in dottrina, di contrastanti punti di vista, direttamente proporzionali all'elasticità del concetto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2015, n. 38292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38292 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2015 |
Testo completo
382 9 2/ 1 5 42 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIACOMO PAOLONI Presidente N.1022 - -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. DOMENICO CARCANO N. 9695/2014- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nei confronti di: VI IA N. IL 13/02/1937 avverso la sentenza n. 1176/2012 TRIBUNALE di PORDENONE, del 14/06/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persopa del Dott. Francesco Mawes Lacoviello Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. OR IS - imputata del delitto di cui all'art.316 ter c.p. per avere conseguito indebitamente l'erogazione mensile dell'assegno sociale di importo imprecisato nel periodo dal 1° dicembre 2007 al 3 maggio 2009 e per euro 6.894 dal 8 giugno 2011 al 14 marzo 2012, non informando l'INPS del suo trasferimento in Venezuela nei predetti periodi è assolta dal Tribunale di - Pordenone perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ad avviso del Tribunale, l'erogazione mensile di non di 630 euro a titolo di assegno sociale non avrebbe potuto essere considerata, ai fini della configurazione del reato previsto dall'art. 316 ter c.p., nel quantum complessivo erogato, bensì nella somma mensile percepita. Il giudice di primo grado non ha condiviso quanto deciso in un caso pressoché analogo da questa Corte, poiché la condotta del percipiente, nell'ipotesi di erogazioni mensili, ha rilievo penale soltanto se la somma percepita indebitamente non sia pari o inferiore a 3.999,96 euro, costituendo entro tali limiti illecito amministrativo. Il giudice di merito ritiene applicabile il principio affermato da questa Corte a Sezioni unite in tema di peculato, in tema di uso del telefono d'ufficio per fini personali, secondo cui si è nell'ipotesi di peculato d'uso che ha rilievo penale soltanto nel caso in cui si sia arrecato alla pubblica amministrazione un danno apprezzabile, riferibile al costo di una sola telefonato e non a quello complessivo. In ogni caso, il Tribunale, mediante una ricostruzione in fatto delle condotte dell'imputata, esclude che le stesse possano configurare il dolo richiesto per la configurazione del reato, tenuto conto che: la IS ha comunicato all'Inps il suo rientro in Italia e poi ha iniziato a restituire le somme percepite;
per l'ulteriore periodo, le somme sono state accreditate dall'Inps su un conto mai utilizzato. Tali indici sono sintomi, per il giudice di merito, di mancanza di dolo e al più manifestano una mera dimenticanza.
2.Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste impugna la sentenza per violazione di legge, anzitutto perché la decisione si pone in contrasto con quanto già affermato dalla Corte di legittimità. In secondo luogo, l'interpretazione del giudice di merito è in contrasto con l'art.44 c.p., oltre che con la ratio della norma incriminatrice posta tutela della libera formazione delle volontà dell'amministrazione che eroga contributi e gestisce le risorse economiche, a presidio delle quali è stata configurata la norma penale che impone al percipiente di rendere informazioni vere. Per il ricorrente è innegabile che la lesione del bene giuridico va parametrato all'ammontare della somma di danaro pubblico indebitamente erogata. 1 Bud 2 Vi è violazione dell'art.44 c.p., in quanto la soglia di punibilità non è elemento costitutivo del reato, bensì condizione obbiettiva di punibilità, come affermato dalla Corte di legittimità in materia di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per i quali sono previste soglie di punibilità. Nel caso in esame, peraltro, va considerato, ad avviso del ricorrente, che le somme sono erogate per un periodo pari a tredici mensilità e, pertanto, là dove si consideri unitaria tale erogazione il limite stabilito dalla norma incriminatrice e ampiamente superato. Considerato in diritto 1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. di Nel reato (indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato, il superamento della soglia oltre la quale l'illecito amministrativo integra reato non è configurabile come "condizione obiettiva di punibilità", bensì è elemento costitutivo del reato e, come tale, richiede la rappresentazione e la volontà di ottenere la elargizione di una somma che configuri il reato. La condizione "obbiettiva" di punibilità prescinde dalla rappresentazione e volontà e anche dalla colpa, perché ciò è in contrasto sia con la "rubrica" della norma "condizione obiettiva di punibilità" che con il suo testo là dove è previsto che nel caso in cui la punibilità è subordinata a una "...condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto". Che Ciò che esclude il superamento della soglia possa costituire una "condizione obbiettiva di punibilità” è anzitutto che la "struttura" della norma incriminatrice, configurata come reato di danno e non di pericolo del quale il superamento della soglia rappresenti una progressione criminosa e poi la scelta di prevedere una "soglia" non risponde a quella di punire o meno il soggetto, bensì di diversamente punirlo con una "sanzione amministrativa" che potrebbe essere più afflittiva rispetto a quella penale, tanto per la "effettività" che la caratterizza anche per la tempestività dell'intervento. Insomma, si è in presenza di una scelta di opportunità volta a ridurre l'intervento penale. Ne discende che, nell'ipotesi in questione, la configurabilità del reato richiede il dolo e cioè la "rappresentazione e volontà" di percepire una somma "superiore a euro 3.999,96", altrimenti il fatto non costituisce reato e non potrà che integrare un illecito amministrativo.
2. Su tali premesse, la configurabilità del reato di cui all'art.316 ter c.p. prescinde allora dal fatto che l'erogazione avvenga in unica soluzione ovvero in ratei periodici, ma richiede di accertare se il "chiunque" abbia agito con gli "artifici" indicati dalla norme e si "sia rappresentato" e "abbia voluto conseguire indebitamente" erogazioni del tipo indicato dalla norma, in "misura superiore a euro 3.999,96". 2 3 3.La norma in tal modo ricostruita, rende manifestamente infondato il ricorso del pubblico ministero, anzitutto perché fondato sulla configurabilità della "soglia", prevista nel secondo comma dell'art. 316 ter c.p. come "condizione obbiettiva di punibilità" e, in secondo luogo, dal ragionamento probatorio del giudice di merito volto in ogni caso a escludere la sussistenza del dolo. In particolare, precisa il Tribunale, vi è la prova in atti che fu proprio l'imputata a comunicare all'Inps di essere rientrata dal Venezuela, circostanza che dimostra la non volontà di omettere la comunicazione, bensì la sola negligenza dovuta a mera "dimenticanza". Per il secondo periodo, vi sono due circostanze che rilevano per l'esclusione del dolo: l'una, il fatto che OR IS da tempo restituiva le somme indebitamente percepite all'Inps; l'altra, le somme erogate sono state accreditate dall'ente su un conto che non è stato utilizzato dalla IS. Tali elementi, ritiene il giudice di merito, complessivamente valutati escludono che, quanto meno sotto il profilo del dubbio, ci sia stata "rappresentazione e volontà”, bensì con alta probabilità solo "negligenza". Si è dunque, in presenza di una ricostruzione in fatto che esclude la configurabilità del reato.
4. In conclusione, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015 Consigliere est Ditwed Il Presidente pre Domenico Carcar Giacomo Paoloni DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Blera Esposito 2