Art. 2.
Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883 , e' aggiunto il seguente comma:
"Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui ai precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge".
AI terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883 , le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "commi precedenti".
Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883 , e' aggiunto il seguente comma:
"Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui ai precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge".
AI terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883 , le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "commi precedenti".