Articolo 16 della Legge 28 giugno 2016, n. 132
Articolo 15Articolo 17
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14 gennaio 2017
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19 ottobre 2017
Art. 16. Disposizioni transitorie e finali 1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari.
2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. ((1)) 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 luglio - 12 ottobre 2017, n. 212 (in G.U. 1ª s.s. 18/10/2017, n. 42), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui, stabilendo che restano efficaci le vigenti disposizioni regionali e provinciali «fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative», dispone la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome" e del comma 4, secondo periodo, del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che le Province autonome devono recepire l'intera legge statale, anziche' limitarsi ad imporre un onere di adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata".
Entrata in vigore il 19 ottobre 2017
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