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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5350/2024 RG fissata all'udienza del 14/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. TROSO Parte_1
UGO e dell'avv. TROSO ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
In data 29/10/2021 la ricorrente riceve dall' di Lecce una raccomandata di sospensione CP_1 temporanea della prestazione di invalidità civile INVCIV n. 7112786, per mancata presenza a visita di revisione, prevista per il giorno 28/10/2021, con invito a produrre all' entro 90 giorni CP_1 idonea motivazione della sua assenza (allegato n. 1).
Tramite il patronato ENASC, la ricorrente in data 29/11/2021, fa presente all'Istituto che la raccomandata di convocazione a visita è stata recapitata da Poste Italiane, in data successiva al giorno della visita e chiede una nuova convocazione (allegato n. 2).
In data 11/1/2022 viene effettuata la visita di revisione, il verbale di visita accerta una percentuale del 75% di invalidità (allegato n. 3).
1 In data 21/1/2022 la ricorrente riceve dall' di Lecce, una comunicazione di rideterminazione della CP_1 prestazione INVCIV n.7112786, con revoca della stessa e la contestazione di un indebito di € 1.569,37, relativamente al periodo dal 1/11/2021 al 31/1/2022, per la seguente motivazione: “assenza alla visita di revisione, fissata per il giorno 28/10/2021” (pratica indebito n.16753131).
Parte ricorrente contesta tale indebito sulla base del fatto che la prima convocazione a visita sarebbe stata tardiva e che la decorrenza della revoca della prestazione non potrebbe che essere successiva alla visita del gennaio 2021.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
Ed invero, per effetto della assenza alla visita di revisione, fissata per il giorno 28 ottobre 2021, la prestazione di invalidità civile n. 7112786 è stata sospesa, con decorrenza dal giorno del mese successivo alla data di mancata presentazione a visita ovvero dal primo novembre 2021 al 31.1.22, data di presentazione alla nuova visita di revisione.
È stata quindi avviata la procedura di revoca in quanto la mancata presentazione a visita fa cessare gli effetti dei verbali nei quali è indicata una data di revisione.
Va premesso che in data 18.1.23 la ricorrente ha ricevuto il mod. con cui Pt_2
l'Istituto sollecita il pagamento della somma di € 1.569,37. Si tratta ovviamente del medesimo indebito di cui alla nota del 21.1.22, facendo riferimento allo stesso numero di indebito n.16753131 e alla stessa somma e periodo.
Nel merito deve farsi presente come, effettivamente, parte ricorrente ha prodotto documento che attesta come la raccomandata 68979721084-1 relativa alla convocazione a visita per il 28.10.21 sia stata consegnata il 30.10.2021 (all. 7 ricorrente). La successiva nota datata del 29.10.21 (di sospensione della prestazione) è stata comunicata l'1.12.21.
La stessa seconda convocazione di fa presente che: [l'ente] accogliendo le motivazioni da CP_1 lei rappresentate, ha disposto una nuova convocazione…
Questo significa che parte ricorrente ha correttamente agito e ai sensi dell'art. 25, comma 6 bis, legge n.114/2014 la mancata presentazione a visita non poteva determinare una sospensione della prestazione giusta la non corretta procedura di avvio a visita di revisione
(invero ammessa anche da nella sua riconvocazione). CP_1
2 Pertanto, pur dopo la seconda visita del gennaio 2022, non poteva l'esito negativo della stessa (non contestato) determinare una revoca retroattiva della prestazione ma solo applicarsi per prestazioni da erogarsi successivamente alla visita stessa (come conferma nella sua memoria, dal mese successivo la visita di gennaio 2022). CP_1
Pertanto, l'erronea convocazione a visita dell'ottobre 2021 è improduttiva di effetti e quanto erogato sino al gennaio 2022 stesso è da ritenersi legittimamente erogato anche alla luce del citato art. 25. Non si fa questione di somme erogate invece dopo il gennaio 2022.
La somma è quindi irripetibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5350/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile la somma di € 1.569,37 di cui al riferimento indebito n.16753131; condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 900,00 oltre spese forfettarie CP_1
(15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 15/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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