TRIB
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/11/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CA EN, all'esito dell'udienza dell'11/11/2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter
c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3038 R.G. Cont. dell'anno 2019
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 via Eugenio di Savoia, n.
5 - Latina, presso lo studio dell'avv. Assunta BUCCIARELLI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in viale Dello Statuto n.
1 - Latina, presso lo studio dell'avv. Emanuela
MUSILLI, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mutuo tra privati. CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 3/11/2025): “Con le presenti note, questa difesa … si riporta alle conclusioni tutte di cui all'atto di citazione, alla memoria 183 VI C.P.C., nonché alle note conclusive che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e, per l'effetto, chiede l'accoglimento della domanda attrice”; per parte convenuta (note scritte del 7/11/2025): “L'avv. Emanuela Musilli nel riportandosi a tutto quanto già rilevato, dedotto ed eccepito in tutti gli atti difensivi, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed insiste per il rigetto integrale di tutte le domande avversamente spiegate in quanto inammissibili, improponibili, nulle e tra
l'altro, perché risulta infondato e comunque non dimostrato il fatto giuridico costitutivo posto a loro fondamento, per tutte le ragioni ed eccezioni formulate nell'esposizione in fatto ed in diritto , nella comparsa di costituzione e risposta.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare l'avvenuto Controparte_1 versamento della somma di € 30.000,00 a titolo di prestito e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione di tale somma, oltre interessi legali maturati dal dovuto.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che in occasione di una visita presso la propria abitazione da parte del convenuto, marito della nipote dell'attrice
( , avvenuta intorno al mese di Giugno del 2015, lo stesso avrebbe a Persona_1 lei rappresentato di trovarsi in una condizione di difficoltà economica per il sovraindebitamento in cui versava la società di cui era titolare, situazione destinata ad incidere sulla impossibilità per il stesso e la sua famiglia di procurarsi CP_1 financo i beni di prima necessità.
A fronte della esposta condizione finanziaria e personale il convenuto avrebbe chiesto a parte attrice un prestito per la somma di € 30.000,00, con il quale avrebbe potuto risollevare la condizione economica familiare.
In detta occasione, il convenuto avrebbe rassicurato l'attrice che la restituzione della somma sarebbe avvenuta entro la fine del 2018, anche in ragione di alcuni affari che lo stesso avrebbe dovuto concludere e che gli avrebbero consentito di CP_1 restituire la restituzione della somma mutuata. Parte attrice ha, dunque, erogato, a favore del convenuto, la somma di €
30.000,00, per mezzo di assegno n. 0245537501, datato il 6/07/2015, tratto dalla Banca
Fideuram, per la somma di € 20.000,00, e di assegno n. 0245597502, datato il
15/07/2015, tratto dalla medesima banca, per la somma di € 10.000,00.
A fronte del mancato adempimento dell'obbligo di restituzione della somma mutuata, parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione di quanto prestato al convenuto concludendo come riportato in epigrafe. Controparte_1
1.1 Con comparsa depositata il 20/11/2019 si è costituito in giudizio CP_1
, il quale ha contestato di aver ricevuto le somme indicate a titolo di mutuo,
[...] rilevando, al contrario, che gli assegni depositati in atti dimostrerebbero l'esistenza di rapporti commerciali e/o d'affari e familiari intercorrenti tra le parti e risulterebbero versate per l'adempimento di pregresse obbligazioni assunte dall'attrice nei confronti di esso convenuto.
Ciò considerato, parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
1.2 Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 9/02/2021, è stata ammessa la prova per interpello e testi articolata da parte attrice, limitatamente ai capitoli 2, 3, 7 e 8, come formulati nell'atto di citazione, e al capitolo di cui alla memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma,
n. 2, c.p.c..
All'esito dell'udienza del 16/06/2025, sentito il teste di parte attrice, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'udienza dell'11/11/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 - ter c.p.c..
Con ordinanza del 15/11/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre
2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, con ordinanza del 15/11/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. La domanda di parte attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
In punto di diritto, va rilevato che la fattispecie del prestito tra privati, configurato come tale il rapporto intercorso tra le parti dalla stessa parte attrice, è sussumibile, in termini giuridici, nel contratto di mutuo, di cui all'art. 1813 c.c..
Ai sensi della norma citata, il mutuo è definito come il contratto attraverso il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, con l'obbligo, in capo a colui che riceve il denaro, di restituire il tantundem, ovverosia altrettante cose della stessa specie o qualità.
Si tratta di un contratto reale, che si perfeziona non con il consenso, bensì con la consegna della res.
Qualora le parti decidano che la restituzione della somma originariamente ricevuta debba avvenire senza la corresponsione di interessi, si parla di contratto di mutuo a titolo gratuito.
Laddove non emerga una diversa volontà delle parti, si presume che il contratto di mutuo sia a titolo oneroso (art. 1815 c.c.).
Dal tenore letterale dell'art. 1813 c.c. si desume che il contratto di mutuo è a forma libera, pertanto, ai fini della validità, può essere stipulato anche oralmente, con conseguente perfezionamento al momento della consegna del bene.
In tema di riparto dell'onere probatorio, va osservato, con la giurisprudenza di legittimità, che grava sull'attore che chiede la restituzione di somme date in prestito l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., gli elementi costitutivi della domanda.
Poiché l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, potendo il versamento avvenire per svariate ragioni, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n.
9541 del 22/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 9209 del 06/07/2001)” (cfr. parte motiva,
Cass. civ., sez. II, 29/03/2023, (ord.) n. 8829).
Spetta, dunque, all'attore dare prova non solo dell'avvenuta consegna del denaro, ma anche del titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. anche
Cass. civ. 8/1/2018, n.180; Cass. civ. 16/10/2017, n. 24328; Cass. civ. 14/02/2010, n.
3258).
3. In merito alla prova dell'avvenuta consegna, la prospettazione attorea
(versamento di una somma di denaro pari ad € 30.000,00 in favore del convenuto), ha trovato riscontro nei documenti allegati all'atto introduttivo, dai quali emerge che parte attrice ha emesso due assegni in favore del convenuto.
D'altra parte, lo stesso convenuto non contesta la dazione del denaro.
Tale circostanza ha altresì trovato piena conferma anche nelle dichiarazioni precise e concordanti rese dal teste escusso in udienza, che, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della vicenda dedotta nei termini seguenti “Posso riferire che la sig.ra era mia cliente nel periodo di tempo di cui mi si legge;
si rivolse a Parte_1 me per chiedere il disinvestimento di titoli per un importo di € 30.000,00; le chiesi la ragione di tale operazione, come di solito faccio quando la cifra è di una certa rilevanza;
la signora mi disse che sua nipote, , ma in realtà il marito Persona_1 di lei, aveva bisogno di denaro. Accadde infatti che, una volta riversato il denaro del disinvestimento sul conto corrente della sig.ra la stessa abbia emesso in favore Pt_1 di due assegni bancari, uno di € 20.000,00 ed un altro di € Controparte_1
10.000,00” e altresì che aveva saputo dall'attrice che avrebbe consegnato il denaro appunto al sig. a titolo di prestito per le sue esigenze finanziarie. CP_1
La circostanza inerente all'avvenuta consegna del denaro è comprovata, altresì, dalle allegazioni di parte convenuta che non ha contestato, come detto, di aver ricevuto la somma per cui è causa da parte dell'attrice, ma ne ha contestato il titolo rilevando che gli importi sarebbero stati erogati al fine dell'adempimento di pregresse obbligazioni contratte dall'attrice nei propri confronti.
So osservi inoltre, quanto al valore negoziale della dazione di una somma mediante la consegna di assegni bancari, che, con riguardo al contratto di mutuo, la consegna di un assegno di conto corrente, in luogo della datio di una somma di danaro, può incidere sul momento perfezionativo del contratto, ovvero può comportare la conclusione di un contratto atipico, assoggettabile per analogia alla disciplina del mutuo, ma non costituisce elemento idoneo ad escludere la sussistenza stessa del prestito. La mancata stipulazione di un contratto di mutuo non può neppure inferirsi dalla omessa pattuizione degli interessi e del termine di restituzione delle somme mutuate, trattandosi di elementi non essenziali per l'esistenza del contratto, come si desume dal disposto degli art. 1815 e 1817 c.c. (Cass. civ., sez. II, 03/12/1991, n.
12926).
4. L'assolvimento dell'onere concernente la consegna del denaro costituisce, tuttavia, elemento necessario ma non sufficiente, come sopra esposto.
Sul punto, si richiama ribadisce il principio per cui: la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare, neppure in subordine, una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra” (Cass. civ. 7/11/2016, n. 22576) È necessario, dunque, che la parte che agisce per la restituzione di una somma data mutuo, senza proporre, nemmeno in subordine, altra azione volta a porre in discussione il diritto della controparte a trattenere le somme ricevute, provi anche l'esistenza del titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La giurisprudenza di legittimità, come già osservato, è concorde nel ritenere che l'esistenza del titolo non possa essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione (Cass. civ. 8/1/2018, n.180; Cass. civ. 16/10/2017,
n.24328; Cass. civ.14/02/2010, n.3258; Cass. civ., sez. II, 29/03/2023, (ord.) n. 8829).
La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass. civ., sez. II, 29/03/2023, (ord.) n. 8829).
Tenendo, peraltro, conto del criterio di particolare cautela nel rigettare eventualmente la domanda di restituzione, avallato dalla giurisprudenza di legittimità, si rileva come, sebbene non risulti prodotto alcun documento contrattuale, non può negarsi che, nel caso di specie, in assenza di evidenze di segno contrario, tra le odierne parti in giudizio sia intercorso un contratto di mutuo.
Invero, nel nostro ordinamento sussiste il principio fondamentale in ossequio al quale non sono ammessi spostamenti di ricchezza ingiustificati, ovverosia privi di una legittima giustificazione causale.
In assenza di prova dell'esistenza del titolo in base al quale l'attore agisce al fine di ottenere la restituzione di quanto versato, occorre verificare se sussista, al contrario, una causa che giustifichi il diritto di chi riceve le somme di trattenerle.
La prova dell'esistenza/inesistenza di tale causa deve essere circoscritta al caso concreto, vagliando il rapporto tra le parti, in quanto una prova estesa a tutte le infinite e possibili cause di dazione, si tradurrebbe in un onere di prova gravoso, ovverosia in una c.d. probatio diabolica (cfr. parte motiva, Cass. civ. sez. III, 25/01/2011, n. 1734).
Va osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come qualora il convenuto non adduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere le somme e, al contrario, l'attore deduca in giudizio e dimostri il pagamento, come accaduto nel caso di specie, il primo è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a ritenere le somme corrisposte dall'attore (Cass. civ. sez. II, (ord.)
08/10/2021, n. 27372).
4.1 Nel caso in decisione, manca la prova di una diversa e plausibile giustificazione causale, se non quella addotta da parte attrice.
Ed invero, da parte del convenuto, non è stata fornita alcuna dimostrazione di un titolo diverso in base al quale sarebbe avvenuta la dazione di denaro, a fronte della documentazione prodotta dalla ricorrente che comprova, comunque, il versamento dell'importo che si chiede in restituzione.
Inoltre, significativa e concludente in proposito risulta essere la mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, senza allegazione di idonea giustificazione;
convenuto intimato da ultimo all'udienza del 15/07/2024, dopo plurimi differimenti concessi proprio per consentire al di rendere la propria CP_1 versione dei fatti, smentendo l'assunto attoreo.
Come si desume dall'art. 232 c.p.c., la non comparizione, senza giustificato motivo, nonché la mancata risposta della parte a cui è stato deferito l'interrogatorio formale, valutate insieme ad altri elementi di prova, possono far sì che i fatti dedotti nell'interrogatorio vengano considerati come ammessi.
A tal proposito, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che in tema di prove,
l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (Cass. civ., Sez. I, 06/08/
2014, n. 17719).
La mancata risposta, da valutarsi unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie e a quanto emerso dai documenti versati in atti, conduce a ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale e consistiti, appunto, nella configurazione di un rapporto obbligatorio fondato sulla dazione di una somma di denaro a titolo di prestito.
Con ordinanze rese alle udienze del 6/4/2023, del 28/11/2023 e del 12/3/2024, il g.i. ha differito la data per l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto, non comparso alle predette udienze. Da ultimo, all'udienza del 15/7/2024, l'istruttore ha dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale di in Controparte_1 relazione ai capitoli di prova articolati nelle premesse in fatto dell'atto di citazione, in cui si dà atto che il si era rivolto all'attrice manifestando la sua condizione CP_1 di sovraindebitamento economico e la necessità di ottenere un prestito per risanare la situazione economica della sua impresa e della famiglia;
si rappresenta la conclusione di un accordo in attuazione del quale ha consegnato due assegni bancari Parte_1 dell'importo complessivo di € 30.000,00, dietro l'impegno dell'accipiens a restituire la somma entro l'anno 2018.
L'interrogatorio formale rimasto senza risposta è stato deferito sull'ulteriore capitolo articolato nella seconda memoria istruttoria: “Vero che Controparte_1 ricevuto il denaro si impegnava a restituirlo entro l'anno 2018 e dichiarava all'attrice che era un prestito e pertanto la somma di € 30.000,00 l'avrebbe restituita per intero”.
Malgrado i plurimi differimenti dell'udienza, il convenuto non è comparso a rendere l'interrogatorio, con la conseguente possibilità di trarre argomenti di prova concludenti da tale condotta, nel senso della dimostrazione di un rapporto di mutuo sussistente tra le parti e conseguente obbligo restitutorio del mutuatario.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice deve considerarsi fondata e va, pertanto, accolta con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 30.000,00.
Gli interessi legali richiesti possono essere concessi a decorrere dal 1/1/2019.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nonché della non rilevante complessità della causa) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda proposta da e condanna il convenuto Parte_1
a restituire all'attrice la somma di € 30.000,00, oltre interessi al Controparte_1 tasso legale dal 1/1/2019 all'effettivo pagamento;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 3.808,00 per compenso al Parte_1 difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 15/11/2025
Il giudice
CA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CA EN, all'esito dell'udienza dell'11/11/2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter
c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3038 R.G. Cont. dell'anno 2019
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 via Eugenio di Savoia, n.
5 - Latina, presso lo studio dell'avv. Assunta BUCCIARELLI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in viale Dello Statuto n.
1 - Latina, presso lo studio dell'avv. Emanuela
MUSILLI, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mutuo tra privati. CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 3/11/2025): “Con le presenti note, questa difesa … si riporta alle conclusioni tutte di cui all'atto di citazione, alla memoria 183 VI C.P.C., nonché alle note conclusive che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e, per l'effetto, chiede l'accoglimento della domanda attrice”; per parte convenuta (note scritte del 7/11/2025): “L'avv. Emanuela Musilli nel riportandosi a tutto quanto già rilevato, dedotto ed eccepito in tutti gli atti difensivi, impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed insiste per il rigetto integrale di tutte le domande avversamente spiegate in quanto inammissibili, improponibili, nulle e tra
l'altro, perché risulta infondato e comunque non dimostrato il fatto giuridico costitutivo posto a loro fondamento, per tutte le ragioni ed eccezioni formulate nell'esposizione in fatto ed in diritto , nella comparsa di costituzione e risposta.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare l'avvenuto Controparte_1 versamento della somma di € 30.000,00 a titolo di prestito e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione di tale somma, oltre interessi legali maturati dal dovuto.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che in occasione di una visita presso la propria abitazione da parte del convenuto, marito della nipote dell'attrice
( , avvenuta intorno al mese di Giugno del 2015, lo stesso avrebbe a Persona_1 lei rappresentato di trovarsi in una condizione di difficoltà economica per il sovraindebitamento in cui versava la società di cui era titolare, situazione destinata ad incidere sulla impossibilità per il stesso e la sua famiglia di procurarsi CP_1 financo i beni di prima necessità.
A fronte della esposta condizione finanziaria e personale il convenuto avrebbe chiesto a parte attrice un prestito per la somma di € 30.000,00, con il quale avrebbe potuto risollevare la condizione economica familiare.
In detta occasione, il convenuto avrebbe rassicurato l'attrice che la restituzione della somma sarebbe avvenuta entro la fine del 2018, anche in ragione di alcuni affari che lo stesso avrebbe dovuto concludere e che gli avrebbero consentito di CP_1 restituire la restituzione della somma mutuata. Parte attrice ha, dunque, erogato, a favore del convenuto, la somma di €
30.000,00, per mezzo di assegno n. 0245537501, datato il 6/07/2015, tratto dalla Banca
Fideuram, per la somma di € 20.000,00, e di assegno n. 0245597502, datato il
15/07/2015, tratto dalla medesima banca, per la somma di € 10.000,00.
A fronte del mancato adempimento dell'obbligo di restituzione della somma mutuata, parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione di quanto prestato al convenuto concludendo come riportato in epigrafe. Controparte_1
1.1 Con comparsa depositata il 20/11/2019 si è costituito in giudizio CP_1
, il quale ha contestato di aver ricevuto le somme indicate a titolo di mutuo,
[...] rilevando, al contrario, che gli assegni depositati in atti dimostrerebbero l'esistenza di rapporti commerciali e/o d'affari e familiari intercorrenti tra le parti e risulterebbero versate per l'adempimento di pregresse obbligazioni assunte dall'attrice nei confronti di esso convenuto.
Ciò considerato, parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
1.2 Assegnati su istanza di parte i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 9/02/2021, è stata ammessa la prova per interpello e testi articolata da parte attrice, limitatamente ai capitoli 2, 3, 7 e 8, come formulati nell'atto di citazione, e al capitolo di cui alla memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma,
n. 2, c.p.c..
All'esito dell'udienza del 16/06/2025, sentito il teste di parte attrice, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., l'udienza dell'11/11/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 - ter c.p.c..
Con ordinanza del 15/11/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre
2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, con ordinanza del 15/11/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. La domanda di parte attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
In punto di diritto, va rilevato che la fattispecie del prestito tra privati, configurato come tale il rapporto intercorso tra le parti dalla stessa parte attrice, è sussumibile, in termini giuridici, nel contratto di mutuo, di cui all'art. 1813 c.c..
Ai sensi della norma citata, il mutuo è definito come il contratto attraverso il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, con l'obbligo, in capo a colui che riceve il denaro, di restituire il tantundem, ovverosia altrettante cose della stessa specie o qualità.
Si tratta di un contratto reale, che si perfeziona non con il consenso, bensì con la consegna della res.
Qualora le parti decidano che la restituzione della somma originariamente ricevuta debba avvenire senza la corresponsione di interessi, si parla di contratto di mutuo a titolo gratuito.
Laddove non emerga una diversa volontà delle parti, si presume che il contratto di mutuo sia a titolo oneroso (art. 1815 c.c.).
Dal tenore letterale dell'art. 1813 c.c. si desume che il contratto di mutuo è a forma libera, pertanto, ai fini della validità, può essere stipulato anche oralmente, con conseguente perfezionamento al momento della consegna del bene.
In tema di riparto dell'onere probatorio, va osservato, con la giurisprudenza di legittimità, che grava sull'attore che chiede la restituzione di somme date in prestito l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., gli elementi costitutivi della domanda.
Poiché l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, potendo il versamento avvenire per svariate ragioni, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n.
9541 del 22/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 9209 del 06/07/2001)” (cfr. parte motiva,
Cass. civ., sez. II, 29/03/2023, (ord.) n. 8829).
Spetta, dunque, all'attore dare prova non solo dell'avvenuta consegna del denaro, ma anche del titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. anche
Cass. civ. 8/1/2018, n.180; Cass. civ. 16/10/2017, n. 24328; Cass. civ. 14/02/2010, n.
3258).
3. In merito alla prova dell'avvenuta consegna, la prospettazione attorea
(versamento di una somma di denaro pari ad € 30.000,00 in favore del convenuto), ha trovato riscontro nei documenti allegati all'atto introduttivo, dai quali emerge che parte attrice ha emesso due assegni in favore del convenuto.
D'altra parte, lo stesso convenuto non contesta la dazione del denaro.
Tale circostanza ha altresì trovato piena conferma anche nelle dichiarazioni precise e concordanti rese dal teste escusso in udienza, che, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della vicenda dedotta nei termini seguenti “Posso riferire che la sig.ra era mia cliente nel periodo di tempo di cui mi si legge;
si rivolse a Parte_1 me per chiedere il disinvestimento di titoli per un importo di € 30.000,00; le chiesi la ragione di tale operazione, come di solito faccio quando la cifra è di una certa rilevanza;
la signora mi disse che sua nipote, , ma in realtà il marito Persona_1 di lei, aveva bisogno di denaro. Accadde infatti che, una volta riversato il denaro del disinvestimento sul conto corrente della sig.ra la stessa abbia emesso in favore Pt_1 di due assegni bancari, uno di € 20.000,00 ed un altro di € Controparte_1
10.000,00” e altresì che aveva saputo dall'attrice che avrebbe consegnato il denaro appunto al sig. a titolo di prestito per le sue esigenze finanziarie. CP_1
La circostanza inerente all'avvenuta consegna del denaro è comprovata, altresì, dalle allegazioni di parte convenuta che non ha contestato, come detto, di aver ricevuto la somma per cui è causa da parte dell'attrice, ma ne ha contestato il titolo rilevando che gli importi sarebbero stati erogati al fine dell'adempimento di pregresse obbligazioni contratte dall'attrice nei propri confronti.
So osservi inoltre, quanto al valore negoziale della dazione di una somma mediante la consegna di assegni bancari, che, con riguardo al contratto di mutuo, la consegna di un assegno di conto corrente, in luogo della datio di una somma di danaro, può incidere sul momento perfezionativo del contratto, ovvero può comportare la conclusione di un contratto atipico, assoggettabile per analogia alla disciplina del mutuo, ma non costituisce elemento idoneo ad escludere la sussistenza stessa del prestito. La mancata stipulazione di un contratto di mutuo non può neppure inferirsi dalla omessa pattuizione degli interessi e del termine di restituzione delle somme mutuate, trattandosi di elementi non essenziali per l'esistenza del contratto, come si desume dal disposto degli art. 1815 e 1817 c.c. (Cass. civ., sez. II, 03/12/1991, n.
12926).
4. L'assolvimento dell'onere concernente la consegna del denaro costituisce, tuttavia, elemento necessario ma non sufficiente, come sopra esposto.
Sul punto, si richiama ribadisce il principio per cui: la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare, neppure in subordine, una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra” (Cass. civ. 7/11/2016, n. 22576) È necessario, dunque, che la parte che agisce per la restituzione di una somma data mutuo, senza proporre, nemmeno in subordine, altra azione volta a porre in discussione il diritto della controparte a trattenere le somme ricevute, provi anche l'esistenza del titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La giurisprudenza di legittimità, come già osservato, è concorde nel ritenere che l'esistenza del titolo non possa essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione (Cass. civ. 8/1/2018, n.180; Cass. civ. 16/10/2017,
n.24328; Cass. civ.14/02/2010, n.3258; Cass. civ., sez. II, 29/03/2023, (ord.) n. 8829).
La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass. civ., sez. II, 29/03/2023, (ord.) n. 8829).
Tenendo, peraltro, conto del criterio di particolare cautela nel rigettare eventualmente la domanda di restituzione, avallato dalla giurisprudenza di legittimità, si rileva come, sebbene non risulti prodotto alcun documento contrattuale, non può negarsi che, nel caso di specie, in assenza di evidenze di segno contrario, tra le odierne parti in giudizio sia intercorso un contratto di mutuo.
Invero, nel nostro ordinamento sussiste il principio fondamentale in ossequio al quale non sono ammessi spostamenti di ricchezza ingiustificati, ovverosia privi di una legittima giustificazione causale.
In assenza di prova dell'esistenza del titolo in base al quale l'attore agisce al fine di ottenere la restituzione di quanto versato, occorre verificare se sussista, al contrario, una causa che giustifichi il diritto di chi riceve le somme di trattenerle.
La prova dell'esistenza/inesistenza di tale causa deve essere circoscritta al caso concreto, vagliando il rapporto tra le parti, in quanto una prova estesa a tutte le infinite e possibili cause di dazione, si tradurrebbe in un onere di prova gravoso, ovverosia in una c.d. probatio diabolica (cfr. parte motiva, Cass. civ. sez. III, 25/01/2011, n. 1734).
Va osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come qualora il convenuto non adduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere le somme e, al contrario, l'attore deduca in giudizio e dimostri il pagamento, come accaduto nel caso di specie, il primo è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a ritenere le somme corrisposte dall'attore (Cass. civ. sez. II, (ord.)
08/10/2021, n. 27372).
4.1 Nel caso in decisione, manca la prova di una diversa e plausibile giustificazione causale, se non quella addotta da parte attrice.
Ed invero, da parte del convenuto, non è stata fornita alcuna dimostrazione di un titolo diverso in base al quale sarebbe avvenuta la dazione di denaro, a fronte della documentazione prodotta dalla ricorrente che comprova, comunque, il versamento dell'importo che si chiede in restituzione.
Inoltre, significativa e concludente in proposito risulta essere la mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, senza allegazione di idonea giustificazione;
convenuto intimato da ultimo all'udienza del 15/07/2024, dopo plurimi differimenti concessi proprio per consentire al di rendere la propria CP_1 versione dei fatti, smentendo l'assunto attoreo.
Come si desume dall'art. 232 c.p.c., la non comparizione, senza giustificato motivo, nonché la mancata risposta della parte a cui è stato deferito l'interrogatorio formale, valutate insieme ad altri elementi di prova, possono far sì che i fatti dedotti nell'interrogatorio vengano considerati come ammessi.
A tal proposito, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che in tema di prove,
l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (Cass. civ., Sez. I, 06/08/
2014, n. 17719).
La mancata risposta, da valutarsi unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie e a quanto emerso dai documenti versati in atti, conduce a ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale e consistiti, appunto, nella configurazione di un rapporto obbligatorio fondato sulla dazione di una somma di denaro a titolo di prestito.
Con ordinanze rese alle udienze del 6/4/2023, del 28/11/2023 e del 12/3/2024, il g.i. ha differito la data per l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto, non comparso alle predette udienze. Da ultimo, all'udienza del 15/7/2024, l'istruttore ha dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale di in Controparte_1 relazione ai capitoli di prova articolati nelle premesse in fatto dell'atto di citazione, in cui si dà atto che il si era rivolto all'attrice manifestando la sua condizione CP_1 di sovraindebitamento economico e la necessità di ottenere un prestito per risanare la situazione economica della sua impresa e della famiglia;
si rappresenta la conclusione di un accordo in attuazione del quale ha consegnato due assegni bancari Parte_1 dell'importo complessivo di € 30.000,00, dietro l'impegno dell'accipiens a restituire la somma entro l'anno 2018.
L'interrogatorio formale rimasto senza risposta è stato deferito sull'ulteriore capitolo articolato nella seconda memoria istruttoria: “Vero che Controparte_1 ricevuto il denaro si impegnava a restituirlo entro l'anno 2018 e dichiarava all'attrice che era un prestito e pertanto la somma di € 30.000,00 l'avrebbe restituita per intero”.
Malgrado i plurimi differimenti dell'udienza, il convenuto non è comparso a rendere l'interrogatorio, con la conseguente possibilità di trarre argomenti di prova concludenti da tale condotta, nel senso della dimostrazione di un rapporto di mutuo sussistente tra le parti e conseguente obbligo restitutorio del mutuatario.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice deve considerarsi fondata e va, pertanto, accolta con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 30.000,00.
Gli interessi legali richiesti possono essere concessi a decorrere dal 1/1/2019.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, (scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nonché della non rilevante complessità della causa) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda proposta da e condanna il convenuto Parte_1
a restituire all'attrice la somma di € 30.000,00, oltre interessi al Controparte_1 tasso legale dal 1/1/2019 all'effettivo pagamento;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 3.808,00 per compenso al Parte_1 difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 15/11/2025
Il giudice
CA EN