Sentenza 21 gennaio 2003
Massime • 1
In virtù dell'art.34 D.P.R. n.43 del 1973, l'I.V.A. dovuta all'importazione , avendo natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spetta esclusivamente alla dogana in occasione della relativa operazione di importazione, è uno dei diritti di confine. Ne consegue che la sottrazione dell'I.V.A. all'importazione è sottrazione a un diritto doganale di confine, sanzionata esclusivamente dalla legge doganale come reato di contrabbando.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2003, n. 13102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13102 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ZUMBO ANTONIO Presidente
1.Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere
2.Dott. GRASSI ALDO Consigliere
3.Dott. GENTILE MARIO Consigliere
4.Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AL VA N. IL 10/05/1955;
avverso SENTENZA del 22/03/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DE MAIO Guido;
Sentito il P.G. Cons. FRATICELLI Mario;
Difensore di fiducia presente in udienza Avv.to BENEDINI Daniele di Milano.
MOTIVAZIONE
CH AN fu rinviato al giudizio del Tribunale di Milano perché rispondesse, insieme ad altri soggetti:
A) Del reato di cui agli artt. 110 c.p., 292 e 295 DPR 43/1973, 67 e 70 DPR 43/1973 per avere, in concorso tra loro, il solo ARIANO limitatamente alla merce sequestrata il 18 e 19 ottobre 1995, importato in Italia da Paesi extracomunitari apparecchi telefonici del tipo "cordless" ed altri prodotti accessori per telefonia (delle marche UN, ITT e OL) in evasione dell'I.V.A. all'importazione e con modalità fraudolente.
In particolare: per il 1994 n. 14335 pezzi per un imponibile di Lire 1.498.972.309 (IVA al 19% pari a Lire 284.804.739;per il 1995 n. 35.80 7 pezzi per Lire 1.697.230.639 (IVA al 19% pari a Lire 322.473.821).
B) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 477 e 482 c.p. per avere, in concorso tra loro, apposto in tempi diversi agli apparecchi telefonici "cordless" di cui al capo A) contrassegni di omologazione mendaci. In particolare mediante applicazione su ogni apparecchio dell'etichetta adesiva recante la dicitura "omologato PP.TT. nonchè i dati numerici identificativi dell'avvenuta omologazione.
Dati, questi ultimi, in realtà riferibili ad altro prodotto in commercio realmente omologato (il modello EN PH 306 commercializzato dalla INTERCOMM di San Marino).
C) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 515 c.p. per avere, in concorso tra loro, commercializzato gli apparecchi telefonici "cordless" di cui al capo A), più in particolare quelli UN e OL, per origine, provenienza e qualità diversi da quelli pattuiti.
Nella specie, venivano importati come prodotti chiaramente "rigenerati" e successivamente, previo reimballaggio ed apposizione di nuove etichette e contrassegni mendaci, venivano immessi in commercio e duti come "nuovi".
D) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 517 c.p. per avere, in concorso tra loro e con le modalità di cui ai capi precedenti, messo in vendita o comunque in circolazione gli apparecchi telefonici di cui al capo A) con marchi e segni distintivi atti ad indurre in inganno i compratori sulla provenienza e qualità dei prodotti. E) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 468 c.p. per avere, in concorso tra loro, creato falsamente le etichette riportanti gli estremi dell'omologazione "IT/94/TF/133 MOD. PH 306" rilasciata dal Ministero delle Poste in data 12.10.1994 alla INTERCOMM Srl di San Marino per la commercializzazione del diverso prodotto "EN PH 306" (con cordone) e poi apposte fraudolentemente agli apparecchi "cordless" "UN 001".
F) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 473 c.p. per avere, in concorso tra loro, apposto fraudolentemente su apparecchi telefonici marca "WAVE" o di altre marche non meglio specificate il marchio "ITT"; nonchè per aver commissionato alla EDGARDO GRAFIOCHE FERRARI OFFSET Spa di Peschiera Borromeo e alla RA PACKAGING Spa la realizzazione di materiale illustrativo e pubblicitario con il marchio identificativo delle società produttrici "OL". "UN" e "ITT" che. veniva poi utilizzato per il riconfezionamento dei prodotti importati.
Fatti commessi in Peschiera Borromeo fino al 20.12.1995. Con sentenza in data 20.7.2001 del menzionato Tribunale, il CH, mentre fu assolto dall'imputazione sub--E) perché il fatto non sussiste, fu condannato, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al capo A), alla pena di lire 1.010.000.000 di multa, oltre confisca e distruzione degli apparecchi in sequestro, perché ritenuto responsabile dei reati, ritenuti continuati, di cui ai capi A, B, C, D ed F.
A seguito di impugnazione proposta dall'imputato, la Corte d'Appello di Milano, confermò la decisione di primo grado con sentenza in data 22.2.2002, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione dal difensore. Le tesi difensive, prospettate con i due primi motivi di ricorso sotto i profili della violazione delle norme penali interessate e del vizio di motivazione, sono: I) che l'IVA non ha natura di diritto di confine, per cui le relative imposizione e riscossione non spettano esclusivamente alla dogana;
II) che, comunque, le merci in questione, per le quali la PA aveva corrisposto a Rotterdam i dazi doganali, erano state messe in "libera pratica" e si trovavano in regime di "sospensione di imposta"; III) che l'art. 17 del DPR 633/72 stabilisce che "gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero... devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni". Tali doglianze sono infondate, dovendosi rilevare sul primo punto che i rilievi esposti dai giudici di merito circa la natura dell'IVA all'importazione sono giuridicamente esatti, in quanto rispettosi dell'esplicito disposto dell'art. 34 DPR 43/73 e allineati con la dottrina anche di diritto comunitario e con la prevalente giurisprudenza di questa Corte (essendo inesatte le osservazioni del ricorrente circa una interpretazione che sarebbe, invece, minoritaria e più risalente). Infatti, il cit. art. 34 dispone che "si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione e inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposta di consumo a favore dello Stato". L'IVA dovuta all'importazione è, quindi, uno dei diritti di confine, avendo natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spetta esclusivamente alla dogana in occasione della relativa operazione di importazione. Ne consegue che, come ritenuto dai giudici di merito, la sottrazione all'IVA all'importazione è sottrazione a un diritto doganale di confine, sanzionata esclusivamente dalla legge doganale come reato contrabbando (cfr., in questo senso, Cass.
7.5.98 n. 5370; sez. 111, 1.8.92 n. 1298; 24.4.85 n. 3865). Del resto, la detta natura dell'IVA all'importazione, e, quindi, anche la configurazione dei delitto di contrabbando con riferimento all'importazione di merce extracomunitaria senza il pagamento della relativa imposta, trova ulteriore riscontro normativo dell'art. 70 DPR 633/70, in base al quale le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine si applicano `per quanto concerne le controversie e le sanzioni" anche alle violazioni dell' IVA all'importazione. I rilievi esposti sul punto, sia pure sinteticamente, dai giudici di merito sono ineccepibili anche relativamente ai dedotti regimi di libera pratica o di sospensione di imposta. Al riguardo va premesso che i giudici di merito di entrambi i gradi hanno omesso completamente l'accertamento relativo all'esistenza delle condizioni per una valida ammissione dell'imputato agli anzidetti regimi e all'esatto adempimento, da parte dell'imputato stesso, delle relative prescrizioni, ma tale omissione è, comunque, irrilevante, essendo indiscutibile il venir meno dei presupposti dei regimi citati, sotto la cui egida le merci in questione, da un punto di vista formale, viaggiavano. Costituiscono, infatti, principi pacifici (riaffermati anche di recente nella sent. della Corte di Giustizia, V sez. 11.7. 2002, causa C-371/99): I) che un'irregolarità che debba essere qualificata come sottrazione alla sorveglianza doganale comporta sempre lo svincolo delle merci dagli indicati regimi e, quindi, l'immediata insorgenza dell'obbligazione doganale;
II) che la nozione di sottrazione alla sorveglianza doganale deve essere intesa nel senso che essa comprende qualsiasi azione od omissione che ha come risultato di impedire, anche momentaneamente, all'autorità doganale competente di accedere a una merce sotto sorveglianza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla normativa doganale. Nel caso in esame risulta evidente che i presupposti degli anzidetti regime erano, come esattamente ritenuto dai giudici di merito, venuti meno, dal momento che il materiale, una volta trasferito in Italia, era stato immesso in magazzini di altre società e qui fatto oggetto di attività di vendita o preparazione per la vendita. Altrettanto indiscutibile è che, come anche qui esattamente rilevato dai giudici di merito, costituisse preparazione per la vendita la "rigenerazione" e/o il "riconfezionamento" della merce, entrambi certamente avvenuti nel caso in esame (e dei quali si dirà in seguito); ne erano, di conseguenza, derivati, come già precisato, la decadenza dai regime di libera pratica e/o di sospensione di imposta e la contemporanea e parallela insorgenza dell'obbligo del pagamento dell'IVA all'importazione. Infatti, il regime di libera pratica o di sospensione di imposta non poteva che concernere quegli stessi beni, nella loro ontologica individualità, in ordine ai quali era avvenuto, in territorio olandese, il pagamento dei dazi doganali;
una volta che tali beni erano stati, come si è detto, sottratti al regime di sorveglianza doganale e per di più, mediante rigenerazione o riconfezionamento, comunque modificati o trasformati e avviati al commercio, venivano meno i presupposti degli indicati regimi ed era sorto l'obbligo del pagamento dell'IVA all'importazione. Del tutto irrilevante era, quindi, ai fini dell'esclusione del reato, il fatto che i beni fossero accompagnati da una dichiarazione "in base alla quale l'IVA all'importazione non doveva essere assolta, trattandosi di cessione intracomunitaria destinata ad altro soggetto" (così, testualmente, il ricorso alle pagg 5 - 6).
Non pertinente, poi, è il richiamo all'art. 17 del DPR 633/72, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto, con accertamento di fatto non più discutibile in questa sede, che "la PA LTD, con sede in Peschiera Borromeo, ha operato a tutti gli effetti come importatore nel territorio italiano" e che, per essa, l'attuale ricorrente è stato l'effettivo importatore della merce statunitense e, di conseguenza, il diretto obbligato al pagamento dell'IVA all'atto della sua introduzione nel territorio comunitario e, più propriamente, in quello italiano, in cui era destinata ad essere commercializzata. Del pari non pertinenti risultano i richiami agli artt. 77, 78 e 79 DPR 43/73, norme che attengono alle diverse possibili modalità di pagamento, una volta accertata l'esistenza e l'entità dell'obbligazione, e non al momento genetico della stessa. È bene precisare che sulle conclusioni raggiunte dai giudici di merito, e qui confermate, non ha influenza alcuna l'avvenuto pagamento a Rotterdam di alcuni dei diritti di confine. Il ricorrente sembra adombrare, in alcuni passi del ricorso (uno dei quali sopra citato), la tesi che il detto pagamento fosse tale da rendere intracomunitaria la circolazione della merce, tesi che, chiaramente, non ha alcun fondamento giuridico: è evidente che il detto pagamento, anche perché la merce restava nella proprietà e disponibilità dello stesso soggetto, sotto nessun profilo era idoneo a mutare il regime della merce, che, quindi, restava, pur dopo il pagamento dei diritti di confine, di provenienza extracomunitaria, con tutte le connesse conseguenze;
del resto, che il CH ben sapesse che non si trattava di scambi intracomunitari e dunque non soggetti alla doppia imposizione, risulta proprio dal fatto che la merce in questione aveva viaggiato da Rotterdam a Milano in regime di sospensione di imposta (e tale rilievo è decisivo anche in relazione alla tesi, di cui al secondo motivo di ricorso, di mancanza dell'elemento soggettivo del reato). Sulla base di tutti i rilievi che precedono deve, in conclusione, ritenersi che le tesi principali su cui si fonda il ricorso in relazione al reato di cui al capo A (natura dell'IVA all'importazione, pagamento dei diritti di confine a Rotterdam e sussistenza dei regimi di libera pratica ovvero di sospensione di imposta) sono inidonee a indurre a ritenere che non fosse ancora sorta l'obbligazione del pagamento dell'IVA all'importazione ovvero anche che obbligato non fosse l'attuale ricorrente.
Con il secondo motivo viene dedotto che sarebbe insussistente l'elemento soggettivo del reato, dal momento che "la merce è stata regolarmente mostrata e presentata alle autorità doganali olandesi" e che, quindi, "non vi è stato alcun comportamento ingannatorio e fraudolento che abbia condotto all'omesso versamento dell'IVA all'importazione"; e, comunque, si sarebbe in presenza di un errore scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p. L'assunto è smentito già da quanto ritenuto dai giudici di merito (come si vedrà, esattamente) circa l'esistenza di una connessione tra l'evasione dell'IVA e il delitto contro la fede pubblica;
ma, ancor più efficacemente, può aggiungersi che la sussistenza dell'elemento psicologico del reato è dimostrata, come già rilevato, in particolare, dal regime di sospensione dell'IVA la cui instaurazione artificiosa e strumentale è evidente.
Quanto, poi, a una ipotetica ignoranza scusabile circa i presupposti del regime stesso, è sufficiente richiamare il principio (consolidato, oltre che nella giurisprudenza della C. Cast., e anche in quella di questa Corte), secondo cui il fondamento costituzionale della scusa della inevitabile ignoranza della legge penale può valere per chi versi in condizioni soggettive di sicura inferiorità, ma non può certo essere strumentalizzato per coprire omissioni di controllo o atteggiamenti indifferenti di soggetti (quale per l'appunto il CH) dai quali, per la loro condizione sociale o tecnica, sono esigibili comportamenti realizzativi di obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali;
più in particolare, ancora, va rilevato che è del tutto pacifico che, alla stregua della sentenza costituzionale n. 364 del 1988, l'inevitabilità dell'errore non costituisce una causa indiscriminata di scusabilità, ma deriva da particolari situazioni in cui il predetto errore è inevitabile, per cui è indiscutibile l'esistenza di un obbligo incombente su chi svolge attività in un determinato settore di informarsi con molta diligenza sulla normativa esistente e, in caso di dubbio, astenersi dal porre in essere la condotta. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, l'attività del CH, quale agente della PA, consisteva nel reperire di clienti della società inglese, i quali avrebbero quindi acconsentito ad acquistare proprio quei prodotti che la PA, in ragione degli accordi intercorsi, a sua volta acquistava ed importava prima di destinarli ai vari grossisti ed operatori commerciali (i quali, di conseguenza, come destinatari finali della merce avrebbero assolto all'obbligo del pagamento dell'IVA"). Il motivo è inammissibile perché è di mero fatto e, comunque, manifestamente infondato. Infatti, i giudici di merito hanno ritenuto, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità e, comunque, sorretto da adeguata motivazione (pagg. 12-15 della sentenza), che il CH non si limitava a fare da agente tra il fabbricante e il destinatario finale della merce e a curarne il trasporto, ma della merce era "il vero e proprio proprietario" in quanto "la PA comprava e rivendeva"; ne deriva che tenuto al pagamento dell'IVA alla importazione, anche sotto tale ulteriore profilo, era per l'appunto l'attuale ricorrente. Le considerazione di segno contrario contenute nelle pagg. 22-31 del ricorso sono di mero fatto e attengono a una diversa valutazione delle risultanze processuali (come dimostrato a pag. 29 dall'affermazione conclusiva, sul punto, secondo cui "la motivazione della sentenza è basata su elementi in netto contrasto con le prove assunte nel processo"); nella stessa linea di inammissibilità si pongono gli ulteriori rilievi (alle pagg. 29 - 34) circa l'attendibilità dei testi RE e AL.
Con il quarto motivo viene dedotto che la sanzione dell'evasione dell'IVA all'importazione, essendo più severa di quella concernente l'IVA sugli scambi interni, "dovrebbe considerarsi non più punibile, perché non più prevista dalla legge come reato", secondo l'orientamento della Corte di Giustizia della CEE e l'esplicito disposto degli artt. 10 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea;
249 del DPR 43173; e lo stesso art. 67 DPR 633172. Anche tale motivo è manifestamente infondato, perché sia l'orientamento della Corte di Giustizia che le norme citate riguardano la circolazione di merci comunitarie (natura che, come già precisato, deve essere esclusa rispetto alle merci di cui si discute). Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 282 e segg., 295 lett. c) DPR 43/73, 67 e 70 DPR 633/72 e difetto di motivazione, dovendosi rilevare "l'inesistenza della motivazione sulla configurabilità nel caso concreto della connessione del reato di evasione dell'IVA all'importazione con il reato di falso, relativo alle etichette rinvenute presso l'Elettrica MB". Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale rilevato, in fatto, che "il falso ora in esame è servito per conseguire il profitto del reato di contrabbando in quanto, nel disegno criminoso del CH, l'apparecchiatura veniva dapprima importata in evasione di IVA e quindi con l'apparenza di legalità, garantita dalla falsa omologazione, messa in commercio". Tale rilievo di fatto giustifica, sotto un profilo giuridico, il convincimento espresso dai giudici di merito circa "la connessione del delitto contro la fede pubblica con il reato di evasione dell'IVA all'importazione" e, di conseguenza, la configurabilità dell'aggravante contestata: l'evasione dell'IVA si poneva, per usare la terminologia del ricorrente, come reato-mezzo rispetto al reato fine della fraudolenta commercializzazione (perseguita con la falsa attestazione di omologazione e con le intraprese attività di rigenerazione e riconfezionamento degli apparecchi). Al riguardo va precisato che, nella circostanza aggravante della connessione del fatto di contrabbando con altro delitto contro la fede pubblica, la connessione richiesta è circoscritta allo schema di quella di cui all'art. 61 n. 2 c.p. (e non si estende, come esattamente rilevato dal ricorrente medesimo, alla più ampia connessione processuale prevista dall'art. 45 c.p.p.). La formulazione normativa implica una relazione di interdipendenza tra le azioni delittuose commesse, per effetto della quale nel caso concreto un reato si ponga come conditio sine qua non dell'altro: e un siffatto rapporto di connessione è chiaramente ravvisabile nel caso in esame, in cui l'evasione dell'IVA costituiva un presupposto necessario per la successiva più agevole commercializzazione della merce. Con lo stesso sesto motivo viene sollevata questione di legittimità costituzionale del comb. disp. degli artt. 67 e 70 DPR 633/72 e degli artt. 282 e segg., 295 DPR 43/73 in relaz. all'art. 3 Cost., sotto il profilo che l'impianto normativo di cui alle norme citate "è destinato a creare una disparità di trattamento tra coloro che importano un bene violando tutte le imposizioni di diritti di confine in regime di clandestinità (con artifici e attività illecite volte a nascondere il bene, la sua provenienza, la sua destinazione) e coloro che, pur non dando luogo a tale clandestinità e pur provvedendo a pagare i diritti di confine previsti dal DPR 43/73, omettono di versare l'IVA all'importazione": le norme , denunziate creerebbero, in altri termini, un "ingiustificato trattamento sanzionatorio per chi, come nel caso in esame, ha provveduto a pagare i diritti dovuti in base agli artt. 282 e segg. DPR 43/73". La questione è manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcuna irrazionale disparità di trattamento: infatti, nelle due diverse situazioni prospettate si determina pur sempre, in pari misura, una evasione dell'IVA all'importazione e, per quanto riguarda specificamente il caso in esame (e, quindi, da questo angolazione visuale, sotto il profilo della rilevanza), addirittura con aspetti maggiormente fraudolenti (dal momento, il pagamento dei dazi doganali è stato finalizzato all'artificioso tentativo di far figurare le merci come in regime di sospensione di imposta). Gli altri motivi investono aspetti diversi dall'evasione dell'IVA all' importazione. In particolare, con il quinto motivo si denuncia carenza di motivazione e violazione degli art. 477, 482 e 43 c.p., in relazione ai quali i giudici di appello avrebbero basato la motivazione "unicamente su talune parti dell'esame del CH nel dibattimento di primo grado, senza considerare le parti dell'esame a lui più favorevoli e trascurando altresì l'esistenza dei documenti prodotti dalla difesa" (in particolare, non sarebbe stato tenuto conto di un'annotazione di servizio del 14.6.95 della P.S. prodotta dalla difesa all'udienza del 21.5.2001 e del fatto che la scritta omologato PP. TT "sia stata rinvenuta su uno solo degli apparecchi in questione", così che ne risulterebbe configurabile, eventualmente, solo l'ipotesi del reato tentato di cui agli artt.477 e 482 c.p., nonchè l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.). E
motivo, di ampiezza notevolissima (pagg. 37 - 46 del ricorso) è inammissibile per genericità nella parte in cui prospetta la mancata considerazione di alcuni aspetti dell'esame del CH (non essendo state precisate né le parti trascurate, né la loro rilevanza ai fini della decisione); inoltre, nella parte in cui contesta l'inattendibilità, ritenuta dai giudici di merito, delle giustificazioni addotte dal CH (pag. 38) perché prospetta una diversa valutazione delle risultanze processuali;
infine, perché di mero fatto nelle altre considerazioni svolte alle pagg. 40 - 45 (con l'unica eccezione di quello trattato qui subito di seguito). Il motivo stesso è, altresì, nella sua restante parte, infondato, pur rispondendo al vero che l'etichetta in questione "omologato PP.TT" risultò già apposta sulla confezione di un solo apparecchio ES (come evidenziato, tra l'altro, a pag. 41 del ricorso, sulla base dal succitato verbale di sequestro). La contestazione della continuazione risulta, tuttavia, giustificata dal rinvenimento, "all'interno di quella stessa confezione, di una busta intestata ER al cui interno erano due fogli di etichette autoadesive (per un totale di 18 etichette)"; poiché era risultato che la già citata ER aveva ceduto alla EL MB 15 apparecchi cordless, mentre i verbalizzanti ne rinvennero presso la sede della società da ultimo nominata 14 "(di cui uno esposto in vetrina)", ciò significa in modo univoco che uno degli apparecchi era già stato venduto e che l'apposizione sugli apparecchi stessi della falsa etichetta rispondeva a una pratica costante e ripetutamente posta in essere;
infine, la reiterazione e continuità nel tempo dell'attività di restyling, alla quale gli apparecchi venivano sottoposti, risulta ben individuata, sulla scorta di decisive testimonianze, anche alle pagg. 10 - 11 della sentenza di primo grado.
Inammissibili, poi, a norma dell'art. 606 ult. co. c.p.p., sono la prospettazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e l'ulteriore deduzione, pure contenuta nel motivo in esame, secondo cui "le etichette contenenti i dati di omologazione del EN PH 306 e contenute in una busta all'interno della scatola ove erano i cordless NI 901 non potevano generare in alcun modo equivoci e confusioni", di guisa che si sarebbe in presenza di un falso inutile". Ed invero, tale assunto, configurante una denuncia di violazione di legge, non era stato prospettato ai giudici di primo grado.
Con l'ultimo motivo viene denunciata violazione del comb. disp. degli artt. 132, 133, 163 e segg. nonché carenza dì motivazione, in quanto, nonostante nei motivi di appello vi fosse una specifica doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, i giudici di appello avrebbero omesso "di dar conto... dei criteri adottati ai sensi dell'art. 133 c.p.", nonché "dei motivi in base ai quali non si dovesse concedere la sospensione condizionale della pena". La censura è inammissibile per manifesta infondatezza. È, infatti, vero che la sentenza impugnata non ha affatto preso in considerazione il sesto motivo di appello ("Trattamento sanzionatorio"), ma altrettanto vero è che si tratta di omissione irrilevante, in quanto il motivo stesso era del tutto generico ("è richiesta in via subordinata, l'applicazione di una pena più mite, in ogni caso accompagnata dal riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche") e senza motivazione alcuna (non potendosi considerare tale il rilievo, non accompagnato da alcuna censura rilevante, che "l'importo dell'IVA evasa è stato calcolato... esclusivamente sulla base di un asettico e scarno prospetto formulato dalla G. di F."). Quanto, infine, al beneficio della sospensione condizionale, lo stesso, in considerazione dell'entità della pena inflitta, non poteva essere concesso;
anche a questo proposito, quindi, è irrilevante l'omessa valutazione della relativa richiesta contenuta nei motivi di appello.
Con il settimo motivo viene denunciata manifesta illogicità della motivazione e violazione degli art. 515, 517 e 473 c.p., in quanto le argomentazioni poste a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi C), D) ed F) sarebbero "in netto contrasto con il materiale acquisito nel fascicolo di causa"; si sostiene, inoltre, che nella specie mancherebbe "un presupposto essenziale" per la ravvisabilità dei reati stessi e cioè "la potenziale lesività del fatto", dal momento che "l'inganno consisterebbe nell'aver venduto apparecchi semplicemente riverniciati, ma certamente della stessa marca e con le stesse caratteristiche di quelli prospettati al consumatore". Tale censura è fondata solo in parte. Ed invero, anche per il reato di cui all'art. 473 c.p. (capo F) sono decisive i rilievi fatti in riferimento al reato di cui agli artt. 477 - 482 c.p.p., (essendo entrambi i reati fondati sugli stessi presupposti di fatto ed essendo sufficiente, ai fini della relativa consumazione, la semplice realizzazione della "falsità"). Anche su tali punti, questa Corte -cui funzionalmente non compete un terzo grado di merito e alla quale è inibita la rilettura degli atti e quindi una possibilità di controllo degli stessi- deve rilevare l'inammissibilità delle censure secondo cui i rilievi del giudici di merito sarebbero "in netto contrasto con il materiale probatorio acquisito" e, in particolare, con la documentazione delle società produttrici che avrebbe consentito, in una certa misura, l'attività di rigenerazione e riconvenzionamento;
non sono invece, ravvisabili i vizi, sugli stessi punti, denunciati come interni alla motivazione della sentenza.
Per quanto riguarda, invece, i reati di cui agli artt. 515 (capo C) e 517 (capo D) c.p., effettivamente difetta, nelle motivazioni delle sentenze (sia di primo che di secondo grado), qualsiasi accenno (né, chiaramente, la prova al riguardo sarebbe in qualche modo acquisibile ora) sull'elemento della commercializzazione;
comunque, in base alle modalità del fatto (quali risultano dalle sentenze stesse), il detto elemento deve ritenersi -relativamente ai "fatti commessi in Peschiera fino al 20.12.95" (ai quali soltanto si riferiscono i citati capi di imputazione) deve ritenersi certamente insussistente, anche a livello di tentativo. Infatti, gli apparecchi di cui si discute furono sequestrati in un momento troppo lontano dalla detta commercializzazione (quando erano detenuti all'interno dei depositi o trasportati da una società all'altro), per cui manca la prova, anche ai fini del configurabilità del solo tentativo, della consegna all'acquirente di apparecchi "rigenerati" come, invece, "nuovi" (come contestato sub art. 515 c.p.), ovvero anche della messa in vendita degli apparecchi stessi con marchi e segni distintivi atti ad indurre in inganno i compratori sulla provenienza e qualità dei prodotti (come contestato sub art. 517 c.p). È, infatti, pacifico che i delitti di frode in commercio (art. 515 c.p) e di vendita di prodotti commerciali con segni mendaci (art. 517 c.p.) richiedono, anche si fini della configurabilità del solo tentativo, una presa di contatto con l'acquirente, e cioè quanto meno l'inizio di contrattazione idoneamente e inequivocabilmente predisposta alla consegna di merce diversa a chi in concreto intenda acquistarla (come è reso palese dalla formulazione delle norme stesse: chiunque consegna per l'art. 515 c.p. e chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione per l'art. 5 17); non è, quindi, sufficiente, ai detti fini, la semplice esposizione della merce per la eventuale vendita e, ancor meno, la semplice detenzione della merce stessa in depositi o su mezzi di trasporto (v., in riferimento, in particolare, all'art. 517, Cass. sez. 111, 7.5.97 n. 4066, rv. 207765). È, peraltro, appena il caso di rilevare che l'elemento della commercializzazione, ai fini della configurabilità dei reati in questione, è del tutto diverso da quello della preparazione alla vendita, di cui si è discusso innanzi, che determina, insieme eventualmente ad altri, la sottrazione alla sorveglianza doganale. Dagli indicati reati di cui agli artt. 515 e 517, pertanto, l'imputato va assolto perché il fatto non sussiste e, limitatamente agli stessi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio;
di conseguenza, la sentenza stessa va annullata con rinvio, ai soli fini della determinazione della pena per i residui reati, ad altra sezione della stessa Corte d'Appello (che dovrà provvedere all'eliminazione dell'aumento di pena per la continuazione relativo ai reati ex art. 515 e 517, non autonomamente determinato dai giudici di merito e, quindi, non enucleabile direttamente da questa Corte ex art. 620 lett. L) c.p.p.).
P.Q.M.
la Corte dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p. perché il fatto non sussiste e con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano limitatamente alla determinazione della pena quanto agli altri reati;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 MARZO 2003.