Sentenza 30 aprile 1999
Massime • 1
Al verbale di riconoscimento dell'oggetto di un furto compiuto dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto deve riconoscersi natura di accertamento di fatto irripetibile alla stregua dell'art. 354 cod. proc. pen. ed è pertanto legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. b). Nè può esserne contestata l'utilizzabilità allorché la persona che vi ha proceduto acquisti nel corso delle successive indagini la qualità di imputato in procedimento connesso a norma dell'art.12 cod. proc. pen., atteso che la particolare disciplina dettata dall'art. 210 cod. proc. pen. vale solo dal momento in cui la persona venga a trovarsi nella detta qualità e pertanto non incide sull'utilizzabilità dell'atto irripetibile anteriore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/1999, n. 7702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7702 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 30.4.1999
1 . Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. " Franco Marrone " N. 976
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe Sica " N. 39411/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NU IO nato a [...] l'[...]
avverso la sentenza Corte d'appello di Napoli del 16.04.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti
Udito, per la parte civile, l'avv. F. P. Porta
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Favalli che ha concluso per rigetto del ricorso Il difensore non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza, in riforma di quella del tribunale di Napoli in data 20.12.1995, qualificava l'originario fatto di peculato in furto aggravato, condannando il NU alla pena di giustizia. Il ricorrente allegava, in unico contesto, i seguenti motivi:
1) Violazione di norma processuale in relazione alla ritenuta tardività dei motivi aggiunti.
2) Violazione art. 586 c.p.p. in relazione alla ritenuta inoppugnabilità dell'ordinanza ammissiva della parte civile. 3) Omessa motivazione sull'impugnativa di ordinanza dibattimentale in corso di esame testimoniale.
4) Violazione art. 34 c.p.p., in relazione all'incompatabilità del giudice di primo grado che si era pronunciato - con rito ex art. 444 c.p.p. - sulla posizione di coimputati.
5) Falsa applicazione di norme procedurali per indeterminatezza dell'accusa e mancanza di correlazione con la sentenza. 6) Violazione di legge su qualificazione del fatto (su atti non utilizzabili), e vizio di motivazione su mancanza di disponibilità, da parte delle USL, delle cose sottratte (con necessità di rinnovazione del dibattimento) e su valutazione atti. 7) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione del fatto come furto anziché appropriazione indebita. 8) Carenza argomentativa sul giudizio di equivalenza delle circostanze.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. La parte civile ha insistito nella costituzione riportandosi alle conclusioni scritte.
All'odierna udienza è stata preliminarmente rigettata istanza di rinvio per mancanza dell'assoluto impedimento a comparire del difensore imputato.
Ritiene questa corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato e, sotto vari profi8li, inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché non tiene in alcun conto l'art. 585 co. 4 c.p.p. che consente la presentazione di motivi nuovi non oltre 15 giorni prima dell'udienza. La norma impone che nel termine indicato i motivi pervengano nella cancelleria della corte, derogando espressamente all'art. 583 co. 2 c.p.p. circa la data di spedizione a mezzo posta.
Quanto al secondo motivo, l'impugnata sentenza si è motivatamente riportata a quella giurisprudenza che ritiene non impugnabile l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile, neppure con la sentenza di merito cioè ai sensi dell'art. 586 c.p.p. Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato dall'art. 568 co. 1 c.p.p., impedisce di considerare impugnabili le ordinanze che decidono sulla costituzione di parte civile. Nè può trovare applicazione l'art. 586 c.p.p., considerata la specificità della disciplina di costituzione della parte civile nella previsione di esclusione e revoca (anche d'ufficio), non compatibili con l'impugnabilità generalizzata assieme alla sentenza di merito.
Quanto al difetto di motivazione sull'impugnazione di "ordinanze dibattimentali in sede di esame e controesame", il giudice non è tenuto a motivare richieste palesemente inammissibili. Nel caso che ci occupa l'imputato aveva, nell'atto d'appello, impugnato genericamente ("... nonché avverso le ordinanze che, per altro immotivatamente, non hanno ammesso le domande durante esame e controesame"), sicché la mancanza di specificità impediva l'adempimento dell'obbligo di motivazione.
Nessuna incompatibilità sussiste per il giudice che abbia delibato la richiesta concorde di applicazione della pena in relazione ad altri coimputati, poiché l'accertamento di merito nel rito ex art.444 c.p.p. è limitato al controllo sull'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.
La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità sollevata, sotto tale profilo, in relazione all'art. 34 c.p.p., come ha correttamente argomentato la corte territoriale.
Anche il quinto punto di ricorso è privo di fondamento. Non sussiste nullità del decreto di citazione in relazione all'enunciazione del fatto e, conseguentemente, non è necessario procedere ad una nuova contestazione (ex artt. 516 e ss. c.p.p.) se la descrizione della condotta ponga l'imputato in condizioni di assumere posizione difensiva indipendentemente da successive specificazioni non comportanti sostanziali immutazioni. L'impugnata sentenza ha correttamente argomentato sul punto, sottolineando l'assenza di lesione al diritto di difesa nel caso di specificazione degli oggetti sottratti e della qualifica nell'ambito del rapporto di lavoro dell'imputato con le USL.
Tale ultima questione (pure oggetto di doglianza) diveniva rilevante nella specie al fine dell'esatta qualificazione giuridica del reato che - già contestato come peculato - la corte di merito ha derubricato in furto, ritenendo il NU "addetto alla dispensa" dell'Ospedale ma non responsabile del servizio stesso. Le mansioni meramente materiali spiegate (art. 358 cpv. c.p.), nel mentre giustificavano la modifica della definizione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 521 co. 1 c.p.p., escludevano anche il "possesso" dei viveri acquisiti alla dispensa, sicché correttamente la corte territoriale ha negato la configurabilità
dell'appropriazione indebita.
La struttura argomentativa della sentenza è del tutto congrua e si sottrae al sindacato di legittimità nella parte in cui valuta risultanze probatorie, per riconoscere alle USL il possesso dei beni sottratti.
Il rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento è, certamente, ben motivato con la decibilità allo stato degli atti per "l'imponenza degli elementi raccolti nell'istruttoria dibattimentale" di primo grado.
La difforme tesi del ricorrente (sesto punto di impugnazione) in ordine alla spettanza del possesso costituisce censura di merito non consentita.
Quanto alla pretesa nullità o inutilizzabilità del "riconoscimento" della frutta, occorre individuare la natura di un tale atto, compiuto il 17.10.1992 dalla polizia giudiziaria nel corso dell'operazione che doveva condurre all'accertamento della sottrazione ad opera di alcuni dipendenti delle USL di Napoli, in danno dell'ospedale "L. Bianchi". Al verbale di "riconoscimento" dell'oggetto di un furto (il Romano pur non risultando essere il fornitore del nosocomio, era comunque l'incaricato della consegna, come si evince in punto di fatto dall'impugnata sentenza), deve riconoscersi natura di accertamento di fatto e non di "ricognizione di cose" ai sensi degli artt. 213/217 c.p.p. Si tratta, tuttavia, di accertamento irripetibile ai sensi dell'art.354 c.p.p., siccome compiuto dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, al fine di prendere diretta cognizione di una particolare situazione avente rilevanza penale e suscettibile di subire modificazioni nel tempo.
L'irripetibilità, infatti, si riferisce all'atto in sè non al verbale che ne costituisce la documentazione.
Il difensore ha solo il diritto di assistere, ove sia presente, ma non quello di un preventivo avviso considerato il peculiare carattere "a sorpresa" di un tale atto.
Ne consegue non solo la legittimità dell'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento (art. 431 lett. b, c.p.p.) ma anche l'impossibilità di negarne l'utilizzabilità (art. 191 c.p.p.) qualora la persona, a mezzo della quale si è proceduto all'accertamento "ricognitivo", acquisti nel corso delle successive indagini la qualità di imputato in procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. L'art. 210 c.p.p., infatti, detta la particolare disciplina, a pena di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p., solo dal momento in cui la persona venga a trovarsi nelle specifiche condizioni di imputato in procedimento connesso e, pertanto, non incide sull'utilizzabilità dell'atto "irripetibile" anteriore.
Per concludere, una volta ammesso legittimamente nel fascicolo del dibattimento, il verbale relativo all'atto di accertamento ricognitivo è liberamente utilizzabile dal giudice nella formazione del suo convincimento.
Quanto all'ultima censura, attinente al giudizio ex art. 69 c.p., il riferimento anche generico agli elementi indicati dall'art. 133 c.p. può bastare ad argomentare l'equivalenza tra circostanze del reato. Il ricorso, per quanto sopra detto, deve essere rigettato globalmente, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione di quelle a favore della parte civile liquidate, queste ultime, nel dispositivo.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidate in complessive L.
2.040.000 di cui L.
2.000.000 a titolo di onorari.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999