Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2001, n. 6500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6500 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA6500 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogget.to Receno de cechath SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G. N. 5501/99 Dott. Antonio VELLA Rel. Consigliere Cron. 14562 2360 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud. 28/02/01 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. S. 2 on SENTEN ZA per diritti X. 3000 il 18.05.01 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LA FONDIARIA ASSICICURAZIONE SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo difende unitamente LIRE 3000 CANCELLERIA all'avvocato MARINONI MARINA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG513261 AR ET C SNC, in liquidazione in persona del liquidatore TERZI elettivamente domiciliato in DATE SUPEMA DI CASSA UFFICIO COPIE ROMA VIA VALADIER 52, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. RO DI, che lo difende unitamente 2001 MANCINI per diritti 3000 16 LUG 2001 all'avvocato GUIDONI MAURIZIO, giusta delega in atti;
365 CANCELLIERE -1- CANCELLERIA controricorrente avverso la sentenza n. 1934/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 11/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
difensore del udito l'Avvocato MARINONI Marina, l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
+ RO PL udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Mliquein 1 300 da. Sig Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il LUG. 2001 per dinin rigetto del ricorso. CANCOLLIERE YSS 13000. CELLI I D DF022435 -2- NOTZ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 21 settembre 1995 la società RO PA e C. citò la società la Fondiaria Assicurazioni, di cui era agente, davanti al Tribunale di Venezia per la condanna al pagamento della somma di 90.363.814 lire, oltre agli interessi, per le indennità previste dagli art. 12, comma 4, e 13 commi 3 e 4 dell'accordo nazionale agenti, assumendo che vi era stato recesso senza preavviso dal rapporto d'agenzia da parte della convenuta. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, affermò, invece, che, non avendo essa accettato la nomina del nuovo amministratore della "PA", fatta dal Pretore di San Donà, + su ricorso proposto da uno dei soci della medesima, il rapporto si era risolto di diritto, ai sensi del quinto comma dell'art.2 del menzionato accordo, secondo cui: "Salva diversa pattuizione, quando l'impresa dichiari di non accettare la sostituzione di una o più persone fisiche originariamente designate il contratto è sciolto di diritto e alla società spettano le indennità di cui agli art. da 25 a 33". Con sentenza del 18 novembre 1997 il Tribunale accolse la domanda, avendo ritenuto che da parte della convenuta vi era stato un recesso senza preavviso. Propose impugnazione la soccombente insistendo nella sua tesi difensiva, ma la Corte d'appello di Venezia, con sentenza dell' undici dicembre 1998, ha confermato la decisione di primo grado. La società Fondiaria Assicurazioni ricorre per cassazione con sette motivi. La società PA resiste con controricorso. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso si denunzia la violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, adducendosi che la Corte d'appello è incorsa nel vizio di estrapetizione perché ha negato che si era verificata la risoluzione di diritto del rapporto d'agenzia, prevista dal quinto comma dell'art.2 dell'accordo nazionale, in base al rilievo che la permanenza in carica del nuovo amministratore nominato dal . Pretore, avrebbe avuto una durata temporanea, sebbene il Tribunale fosse pervenuto alla stessa conclusione ma per una ragione diversa, avendo ritenuto che, per aversi risoluzione, il nuovo amministratore non gradito al preponente, debba essere designato dagli organi della società agente e non dall'Autorità giudiziaria, come era invece avvenuto nel caso concreto. Il motivo è infondato. Il vizio di ultra o extrapetizione sussiste qualora il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, attribuisca o neghi a una di loro un bene diverso da quello richiesto, perché non compreso nemmeno implicitamente nella domanda, o sostituisca * l'azione proposta con una diversa, fondata su altri fatti o su una differente causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un nuovo titolo, oltre a quello posto dalla parte a fondamento della domanda, e di un nuovo tema d'indagine (sent.nn.3670 del 1996,258 del 1999). Tale vizio non è, invece, ravvisabile quando il Giudice d'appello, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata per ragioni diverse da quelle esposte dal Giudice di primo grado o formulate dalle parti, ponendo in risalto nella motivazione 2. SUFF elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non menzionati in modo espresso dal primo giudice (sent.nn.3100 del 1997 2572 del 1999). Quest'ultima situazione si è verificata nel caso in esame, e, pertanto, deve escludersi che ricorra il vizio denunziato, in quanto la Corte d'appello, senza alterare gli elementi oggettivi dell'azione promossa dalla società PA, ha confermato la * pronuncia del Tribunale e ha soltanto sorretto la sua sentenza con una motivazione diversa, avendo escluso la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia per la temporaneità dell'incarico conferito al nuovo amministratore e non, come ritenuto con la decisione impugnata, per la provenienza della sua designazione dall' Autorità giudiziaria. Con il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo, denunziandosi la violazione degli art.1175,1362,1363,1368 e 1375 del codice civile, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello interpretato in modo erroneo le disposizioni dello accordo nazionale agenti. In proposito si sostiene che la Corte, in presenza della chiara lettera del quinto comma dell'art.2 dell'accordo ( "Il contratto è sciolto di diritto, quando l'impresa dichiari di non accettare la sostituzione di una o più delle persone fisiche originariamente designate"), avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto, essendo rimesso il suo scioglimento alla sola volontà della preponente, che nella specie aveva dichiarato di non gradire la nomina del nuovo amministratore, mentre non avrebbe dovuto attribuire alcuna rilevanza al fatto oggettivo ed esterno a tale volontà, . costituito "dalla durata più o meno lunga della carica del nuovo amministratore", 3. ENGIZW anche perché, per la stessa giurisprudenza, le norme sull'interpretazione contrattuale conferiscono all'elemento soggettivo un valore prevalente sui dati di carattere oggettivo avendo questi ultimi un valore sussidiario. Si soggiunge che il Giudice di • appello è incorso in un ulteriore errore per avere ritenuto il recesso della preponente contrario alla buona fede, pur essendo questo previsto espressamente dall'accordo nazionale, nel caso di sostituzione dell'amministratore originario con altro non gradito dalla preponente. Le censure contenute in questi motivi sono tutte infondate. L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata al giudice del merito il quale deve, è vero, privilegiare il criterio letterale, ma a condizione che questo consenta di identificare la effettiva comune intenzione delle parti, mentre se • risulti a tale scopo insufficiente, deve fare ricorso ai criteri sussidiari, tra i quali vi sono anche quello del collegamento logico tra le varie clausole e l'altro della buona fede prescritto dall'at. 1366 del codice civile. Nella specie, la Corte d'appello si è adeguata a questo principio, perché ha interpretato l'art.2 dell'accordo nazionale, nel senso che la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia da esso prevista, si verifica se "la designazione del nuovo amministratore sia stabile e definitiva", avendo ritenuto, con motivazione esauriente e logica che soltanto in questo caso la persona nominata in sostituzione di quella originaria, potrebbe dare un indirizzo diverso all'azione della società e causare in tal modo delle ripercussioni negative sul legame fiduciario tra preponente e agente. E, avendo rilevato che, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la sostituzione dello 4. NOIZE amministratore era per sua natura "temporanea e provvisoria", (ed infatti,"si era poi ⚫ risolta nell'arco di pochi mesi"), in quanto la nuova persona incaricata di svolgere le relative funzioni era stata nominata dall'Autorità giudiziaria (Pretore) su ricorso proposto da uno dei soci,ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., ha correttamente negato la operatività della disposizione sulla risoluzione di diritto e applicato la disciplina del recesso senza preavviso, prevista dagli art. 12 comma 4° e 14 commi 3° e 4° dello accordo collettivo. In particolare ha affermato che " il recesso risultava ingiustificato e contrario alla buona fede, "perché la sostituzione disposta in sede giudiziaria, con riguardo alle ragioni che la avevano determinata e in riferimento alle peculiari caratteristiche di revocabilità del relativo provvedimento, oggettivamente non appariva una situazione idonea a creare ostacoli al regolare svolgimento dell'attività gestoria, ovvero a incrinare il rapporto di fiducia insito nel contratto agenziale". Con il quinto motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 1322 del codice civile in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello determinato l'indennità spettante alla società PA, in sostituzione arbitraria delle parti, le quali con i propri poteri autonomi avevano, invece, stabilito che la preponente, nel caso, come quello in concreto verificatosi, di suo recesso dal rapporto, per non avere gradito la persona del nuovo • amministratore, debba corrispondere alla agente le indennità fissate dal 5° comma dell'art.2 dell'accordo nazionale. Anche questo motivo è infondato. La Corte d'appello non è incorsa nella violazione dell'art. 1322 del codice civile, in 5. SUPE quanto, avendo ritenuto che da parte della preponente vi era stato il recesso senza preavviso dal rapporto, ha coerentemente riconosciuto alla società agente le indennità in tale ipotesi ad essa attribuite dalle disposizioni degli art.12 e 14 dell'accordo collettivo. Con il settimo e ultimo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto di durata temporanea la nomina del nuovo amministratore, in contrasto con quanto emerso dagli elementi probatori acquisiti al processo. Neanche questo motivo è fondato perché si risolve in una critica inammissibile, • rivolta all'insindacabile apprezzamento di fatto del Giudice del merito ("nomina temporanea e provvisoria del nuovo amministratore...come in effetti avvenne nello arco di pochi mesi"). Conseguono il rigetto del ricorso e, per la sussistenza di giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. .• Roma 28 febbraio 2001. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott F PontorferiPontor (dott.A. Vella) furaverill IL CANCELLIERE C1 Jalanco DEPOSITATO IN CANCELLERIA . Roma 10 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Telorico hoops 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Desargs in 18 GIU 200 4 G2927 290.000 versate £. DUECENTONOVANTAMILA p. 1 Dirigento Area S izi (D.ssa Maria Grazia D PC) Responsabile Servizio i udiziari 31 (Dr. M. AC CHINI) 300