Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2004, n. 10784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10784 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 19/02/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO FR - Consigliere - N. 392
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 34084/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale Bari;
avverso l'ordinanza 18 luglio 2003 del Tribunale di Bari adottata nei confronti di LE RE.
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Udito, per il LE, l'avvocato Michele Impero.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 18 luglio 2003, il Tribunale di Bari, adito a norma dell'art. 309 c.p.p., accoglieva la richiesta di riesame proposta da LE RE avverso l'ordinanza 17 giugno 2003 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la custodia cautelare il carcere del LE quale persona gravemente indiziata del reato previsto dall'art. 416 - ter c.p. per avere, in concorso con AL FR (ed essendo entrambi personaggi di spicco del gruppo criminale operante nel quartiere San Paolo di Bari), in occasione della consultazione elettorale del 13 maggio 1991 per l'elezione della Camera dei deputati, nella quale AR ND si era candidato con la lista "Democrazia Europea" presso il collegio uninominale n. 19 (comprendente i quartieri San Pasquale, Carbonara-Ceglie-Loseto, San Paolo-Stanic, Palese, Santo Spirito), avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis, c.p. promesso al AR voti grazie all'intervento di esponenti di gruppi camorristico-mafiosi, in cambio della erogazione di somme di denaro corrisposte sia direttamente sia indirettamente, attraverso la dazione di buoni acquisto per generi alimentari, assunzioni temporanee di parenti, regalie di diverso genere.
Osservava il Tribunale che a carico del LE sussiste soltanto un'intercettazione che lo vede come diretto protagonista, ma priva di ogni riscontro;
come tale inidonea a delineare un quadro rilevante ai fini indicati dall'art. 273 c.p.p., neppure alla stregua delle fattispecie di reato descritte dal testo unico delle leggi elettorali.
Più in particolare, il LE racconta al PU (non è chiaro se per pura millanteria) che, in prossimità delle elezioni, i membri dell'associazione erano stati contattati dal AR il quale, in cambio della promessa di voti, aveva consegnato al AL 50 milioni. In ogni caso, la qualità di mafioso di colui il quale è stato interessato, previa consegna di denaro, per appoggiare la campagna elettorale non è di per sè circostanza sufficiente per provare, non solo la collusione tra il candidato e l'organizzazione criminosa, ma anche l'uso dei metodi mafiosi per influenzare il libero e corretto svolgimento della competizione elettorale. In più, non sarebbe emersa con sufficiente attendibilità l'effettiva dazione delle somme alla consorteria mafiosa.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Bari denunciando mancanza e contraddittorietà della motivazione.
L'Ufficio ricorrente assume che si sia apoditticamente ritenuto che il contenuto della intercettazione sopra ricordata potesse essere considerata come manifestazione di una mera millanteria del LE. Inoltre esisterebbero altre significative captazioni non analizzate dal giudice a quo e, più in particolare, quella nel corso della quale il ON, il LE ed il PU, attendendosi l'interessamento del AR per le prossime consultazioni popolari, ipotizzavano il ricorso alla distribuzione di stupefacenti come strumento di propaganda elettorale.
Il ricorso è fondato.
3. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 - ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) non è sufficiente l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nell'art. 416 - bis dello stesso codice (cui l'art. 416-ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale;
elementi, questi, da ritenersi essenziali ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli artt. 96 e 97 del testo unico delle leggi elettorali approvato con il d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che parimenti sanzionano penalmente condotte di minaccia ovvero di promessa o di somministrazione di danaro o di altre utilità finalizzate ad influenzare il libero convincimento del cittadino elettore (Sez. 1^ 25 marzo 2003, Cassata). È stato peraltro rilevato che la condotta descritta dall'art. 416-ter c.p. costituisce una sottospecie di quella già rientrante nella gamma dei comportamenti delineati dalla prescrizione che contempla l'associazione per delinquere di tipo mafioso;
l'associazione, cioè, che, tra gli altri fini, ha di mira di impedire o di ostacolare il diritto di voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali;
così da condizionare ed influenzare in forma sempre più massiccia e penetrante le decisioni politico amministrative e da agevolare - tanto da esplicare una funzione complementare rispetto al precetto dell'art. 416-bis, 3 comma, ultima parte (introdotto, al pari dell'art. 416-ter, dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) - il perseguimento del programma di tali organizzazioni criminali. Dunque, per la peculiare pericolosità della condotta, la soglia di rilevanza penale del patto viene arretrata al momento in cui il soggetto attivo riceve la promessa di voti, nel contesto della ritenuta pericolosità delle azioni cosi sviluppate da parte dell'associazione di tipo mafioso. Rimarcandosi i profili, non soltanto teleologici ma anche assiologici che designano la fattispecie e che la distinguono da quelle contemplate dal testo unico delle leggi elettorali sopra rammentato. Non a caso, il reato di "scambio elettorale politico-mafioso" è sistemato topograficamente nell'area dei delitti contro l'ordine pubblico, subito dopo il reato di associazione di tipo mafioso;
così da salvaguardare solo strumentalmente l'interesse elettorale - protetto in via immediata e diretta dagli artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 361 del 1957 - per far assumere valenza esponenziale all'offesa all'ordine pubblico determinato dall'inquietante connubio tra mafia e politica.
4. Poste tali premesse risulta subito estremamente deformante, assumendo il valore di una vera e propria congettura, l'affermazione - che fa da esordio all'ordinanza impugnata - secondo cui l'ipotesi di reato configurabile nella specie non eccederebbe il ristretto ambito delle previsioni del ricordato testo unico;
dando così per scontata, peraltro con argomentazioni circoscritte al mero richiamo a massime giurisprudenziali, l'insussistenza di un grave quadro indiziario circa il sostegno, da parte del promittente "di chi impieghi il metodo mafioso per adempiere la promessa data". Così negando all'evidenza, con una motivazione manifestamente illogica, oltre che affetta da decisiva lacunosità, l'assetto indiziario promanante dall'ordinanza impositiva della misura che aveva delineato, sulla base di elementi di fatto - almeno allo stato - assolutamente inconfutabili, lo snodarsi della complessiva vicenda entro un assetto mafioso.
5. In proposito è necessario ricordare come secondo il provvedimento denunciato - che, peraltro, trascura un dato di tal genere nella sua parte argomentativa - la genesi delle indagini venga fatta coincidere con le dichiarazioni del collaboratore NT RA, a suo tempo appartenente al clan operante nel quartiere San Pasquale, il quale aveva rivelato agli inquirenti che nel corso delle elezioni politiche del 13 maggio 2001 il candidato AR si era rivolto agli ambienti criminali per ottenere voti nei quartieri mafiosi, fra cui quello di San Paolo, ed aveva spiegato "essere prassi consolidata quella di una vera e propria trattativa con i clan operanti nei quartieri per ottenere un positivo risultato elettorale" riferendo di dazioni dirette di danaro (confluite anche nelle casse del sodalizio) e di altri donativi (buoni per l'acquisto di merce minuziosamente descritti).
Ebbene, simili dichiarazioni hanno ricevuto un univoco riscontro nella conversazione intercettata tra ON NI, LE RE e PU NI ampiamente riportata anche nel testo del provvedimento ora denunciato. Con il che, frutto di mere congetture appare l'interpretazione di tali conversazioni espressa dal giudice a quo, sia alla stregua delle dichiarazioni del collaborante, sia soprattutto considerando gli approdi interpretativi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte Suprema, nel senso che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni (cfr. Sez. 4^, 2 aprile 2003, Qehalliu Luan;
Sez. 4^, 17 ottobre 1991, Russo). Fermo restando che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione di un provvedimento di custodia cautelare non devono avere lo stesso grado di certezza e concludenza delle prove occorrenti per la pronuncia di una sentenza di condanna, ove è necessario che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti (art. 192 c.p.p.) e che è invece sufficiente che siano tali da lasciare desumere con qualificata probabilità la colpevolezza degli indagati (Sez. 1^, 27 settembre 1993, La Rocca).
6. In conclusione, la pregnante valenza indiziaria della captazione è stata immotivatamente trascurata dal giudice a quo. Il quale, inoltre, segmentando il procedimento argomentativo, ha omesso di analizzare l'altissima significazione dell'ulteriore parte della conversazione nel corso della quale, come si ricava dalla limpida descrizione scaturente dall'ordinanza impositiva - e senza che possa individuarsi l'utilizzazione di un diverso criterio di inferenza da parte del provvedimento denunciato - si prospetta, vista la soddisfazione del AR per l'intervento del clan nel quartiere San Paolo, il ricorso agli stupefacenti come strumento di propaganda per le prossime consultazioni elettorali;
un dato icasticamente emergente dalle seguenti parole riportate nell'ordinanza applicativa della misura: "perché quello di noi è rimasto contento...di quello sono rimasti scontenti...ha avuto tremila voti"; ed ancora:
rivolgendosi al ON: "Ciarid, noi dobbiamo mettere tutti i ragazzi che votano...Tutti quanti vanno a votare a quello...Non fa niente che perdiamo dieci milioni, possiamo mettere dieci milioni di fumo in mezzo".
7. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Bari, il quale si atterrà ai principi di diritto sostanziale e processuale sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004