TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7723/2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, dall'avv. to COIRO Parte_1
FERNANDO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.to VOTO GILDA come da mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 28.11.2022 il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resso il Villaggio Turistico Club CP_1
Paestum sito in Battipaglia (Sa), alla via Spineta Nuova in virtù di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato;
di aver prestato la propria attività lavorativa con qualifica di operaio e mansioni di cuoco capo partita, inquadrato al IV livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi- FIPE.
Rappresentava che, a dispetto dell'orario contrattualmente previsto di 40 ore settimanali, aveva lavorato 12/13 ore al giorno compreso i festivi con cadenza dalle ore 8.30 alle 16.00 e dalle 17.30 fin oltre le 22.30, senza mai fruire di ferie, riposi, compensi straordinari per le attività svolte dal 6 giugno al 28 luglio, quando, a causa dell'eccessivo carico di lavoro, lamentando dolori alla spalla ed alla schiena, si collocava in malattia fino al licenziamento avvenuto il 31 agosto 2022.
Riferiva di essersi occupato non solo dell'organizzazione dei compiti con l'aiutante di cucina, di aver coordinato e supervisionato i camerieri, sincronizzato le preparazioni dei piatti, controllato la dispensa e fatto rispettare le norme igienico sanitarie in cucina. Riferiva di essere stato sottoposto al potere direttivo, di controllo, disciplinare e gerarchico dell'amministratore e dei dirigenti aziendali che gli impartivano le direttive e gli comunicavano gli orari e le modalità di svolgimento delle prestazioni.
Lamentava che le somme corrisposte dalla società non fossero proporzionate alla quantità e qualità del lavoro svolto, e riferiva di vantare, pertanto, un credito lavorativo pari ad € 5.000,00, come da conteggi allegati.
Per tali motivi, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la società resistente e il Sig. che ha Parte_1
svolto le proprie prestazioni di lavoro in favore della secondo CP_2
le modalità ed i tempi indicati in premessa, con ogni conseguenza di legge, con inquadramento del ricorrente nel CCNL imprese esercenti attività del settore Turismo PP.EE. 6 livello;
2. Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inadempimento della società in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, nei confronti del ricorrente, con riferimento al pagamento delle somme sopra evidenziate e analiticamente riportate nei conteggi allegati, qui da intendersi richiamati e trascritti, e, sussistendone i presupposti, emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 423 c.p.c. nei suoi confronti per la somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
3. nel merito,condannare la società in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive e con ogni conseguenza, della somma di € 5.000,00
(dico €uro Cinquemila/00), comprensiva di tutte le somme analiticamente individuate in sede di allegati conteggi – i quali devono qui intendersi integralmente riportati e trascritti – e sopra sinteticamente riportate, o della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche a mezzo di eventuale CTU e/o che apparirà di giustizia, il tutto oltre rivalutazione e interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
4.
In ogni caso, condannare la resistente, in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese e delle competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la società
[...]
e deduceva l'insussistenza dei crediti per totale pagamento Controparte_4 dell'attività lavorativa corrispondente unicamente alle 8 ore contrattualizzate nei soli giorni di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, segnatamente 12 nel mese di giugno e 17 in quello di luglio. Eccepiva che, nel periodo di maggiore affluenza di turisti, il avesse di poco sforato Pt_1
l'orario di lavoro contrattualmente previsto ma avesse comunque ricevuto quanto spettante a titolo di straordinario più una somma aggiuntiva a titolo di incentivo. Eccepiva il grave inadempimento del ricorrente con violazione dei doveri contrattuali avendo egli prestato servizio presso la pizzeria “La Divina” durante il periodo di malattia svolgendo le stesse mansioni per le quali era stato assunto presso la società convenuta, contrariamente ai principi di correttezza e buona fede. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Completata l'attività istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 9.04.2025, il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione. Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione, il ricorrente avanza una domanda di pagamento di differenze retributive sul presupposto di aver lavorato oltre l'orario contrattualmente previsto, in particolare dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e dalle ore 17:30 alle ore 22:30 per sette giorni e anche prima della formale assunzione del 17.06.2022, ovvero dal 6.06.2022 al 28 luglio 2022 allorquando subiva un infortunio per poi essere licenziato il
31.08.2022.
Agli atti di causa abbiamo il contratto di lavoro a tempo determinato – full time dal quale risulta l'assunzione del ricorrente con decorrenza 17.06.2022 sino al 31.08.2022, inquadrato nel livello IV del CCNL Turismo, con qualifica di operaio e mansioni di capo partita;
le buste paga dei mesi di giugno, luglio ed agosto 2022 con relativi bonifici;
due ricevute di pagamento sottoscritte dal ricorrente per l'importo di euro 1.450,00 nel mese di giugno ed euro
500,00 nel mese di luglio. Risulta altresì che il ricorrente è stato in malattia dal 2 al 9 luglio;
dal 28 luglio al 31 agosto (cfr certificati di malattia).
Ciò posto, la domanda volta all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in cui non risulta una formale assunzione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Si rammenta, in proposito, che, sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia, non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze.
Occorre precisare che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato
è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro: subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore. Gli ulteriori caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione, non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con il lavoro autonomo parasubordinato (cfr. Cass. sez. lav., 12.5.2004 n. 9060; Cass. sez. lav., 9.1.2001 n. 224).
In proposito giova rilevare che una certa organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive, ove non siano assolutamente pregnanti ed assidue traducendosi in un'autentica attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, si inserisce in quella attività di coordinamento e di eterodirezione che caratterizza qualsiasi organizzazione aziendale, e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, non già quale potere direttivo e disciplinare. Ciò in quanto il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch' esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. sez. lav., 7.10.2004 n. 20002; Sez. L, Sentenza n.
26986 del 22/12/2009; Cass. 26758/2017).
A ben vedere, è attraverso specifici ordini, e non mediante solo direttive di carattere generale, configurabili anche nel lavoro autonomo, che viene assicurata la c.d. conformazione della prestazione del lavoratore subordinato rispetto alle esigenze dell'impresa. Peraltro, devono essere valutate da quest'ultimo punto di vista fine tutte le modalità di inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione aziendale comportanti il puntuale adeguamento delle sue prestazioni.
Lo svolgimento poi di controlli da parte del datore di lavoro è invece compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare, tipici del lavoro subordinato;
altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, ma certamente non è determinante (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 4889 del
05/04/2002).
Muovendo dunque dall'esatto presupposto che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, è necessario accertare l'effettivo atteggiarsi - alla stregua delle prospettazioni fornite dalle parti - del rapporto durante l'esecuzione dello stesso.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, ritiene il giudicante che dal materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio non vi siano elementi idonei a ritenere sussistente un vincolo di subordinazione secondo i precisi ed univoci criteri sopra richiamati.
Ed invero, il teste di parte ricorrente, , si è limitato a dichiarare Testimone_1
di aver lavorato insieme al ricorrente da giugno 2022, senza specificare altro.
I testi della parte convenuta inoltre hanno confermato le risultanze documentali, ossia l'espletamento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente dal 17 giugno 2022 (cfr EI , Direttore del Villaggio Per_1
Hotel Club Paestum, e , Direttore di Gestione). Parte_2
Pertanto, non è provato che il ricorrente abbia lavorato per la convenuta sin dal 6 giugno 2022 e non dal 17 giugno, data di formale assunzione.
Occorre a tal punto esaminare la domanda attorea volta al pagamento dello straordinario sull'assunto di aver lavorato dal lunedì alla domenica dalle ore
8:30 alle ore 16:00 e dalle ore 17:30 alle 22:30 sino al 28 luglio 2022.
Occorre premettere che, contrariamente alle asserzioni attoree, è documentato che il ricorrente sia stato in malattia dal 2 luglio al 9 luglio, pertanto, non si comprende come avrebbe potuto lavorare anche in tali giorni, svolgendo l'asserito straordinario. Ciò detto, in punto di diritto, giova rammentare che la prova dello svolgimento di lavoro straordinario spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore . Il diritto al compenso per lavoro straordinario, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c. solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni.
L'affermazione poi della continuità del lavoro straordinario reso per un certo tempo non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale ma deve basarsi sul carattere costante e sistematico di queste ultime, da individuarsi nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, occorrendo misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro (cfr. Cass.
11536/2006). Incombe comunque sul lavoratore che reclama il compenso per le ore di lavoro straordinario dimostrare di averlo effettivamente prestato oltre il normale orario di lavoro e che, in difetto di tale prova sulla sussistenza del diritto, non si può procedere a una liquidazione equitativa del compenso.
(cfr. Cass. 28 settembre 1988 n. 5269; Cass. 21 aprile 1993 n. 4668; Cass.
22 dicembre 1999 n. 14460; Cass. 1389/2003).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, ad avviso dello scrivente, la prova dello svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente non è stara raggiunta.
Giova premettere che in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Ebbene, il teste , il quale ha avuto una causa contro la Testimone_1
convenuta con esito negativo, ha riferito di aver lavorato per la convenuta da giugno a settembre 2022 come macellaio ed aiutante cuoco nei secondi, dalle ore 8:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:30, 22:00 con una pausa di 30 minuti verso le 12:00, per sette giorni. Ha dichiarato che il ricorrente osservava i suoi stessi orari, anzi era il primo ad entrare in cucina la mattina, essendo capo partita dei primi. Ha aggiunto che aveva lavorato Pt_1
tutto il mese di luglio per poi infortunarsi ad agosto.
Siffatta dichiarazione, a ben vedere, non è conforme alle asserzioni attoree in punto di orario di lavoro. Ed invero, il assume di aver lavorato Pt_3
dalle ore 8:30 alle ore 16:00 e dalle 17:30 alle 22:30. Il teste, invece, dichiara che gli orari di lavoro che osservava, uguali a quelli del ricorrente, erano dalle
8: 00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:30/22:00 con una pausa di 30 minuti verso le 12:00, e che il ricorrente era il primo ad entrare in cucina la mattina.
Non si comprende dunque come potessero lavorare assieme e come potesse il ricorrente essere il primo ad entrare in cucina la mattina quando, alla luce di quanto asserito in ricorso, iniziava a lavorare dopo il teste. Il teste inoltre riferisce di un'attività lavorativa del ricorrente nel mese di luglio, mentre il , come visto, non ha lavorato dal 2 al 9 luglio e dal 28 Pt_3
luglio in poi sino al termine del contratto di lavoro.
Tutte le richiamate circostanze inducono il giudicante a dubitare della capacità del teste di ben ricordare i fatti di causa e, dunque, della sua attendibilità.
La non conformità delle dichiarazioni del teste con quanto dichiarato dal ricorrente non consente di ritenere raggiunta la prova in ordine allo svolgimento abituale da parte del lavoratore di un lavoro eccedente quello normale. Giova aggiungere che il ricorrente non ha in alcun modo contestato di aver ricevuto il pagamento della somma di euro 1.450,00 a giugno ed euro 500,00
a luglio, oltre quanto risultante dalle buste paga, quale “incentivo” riconosciuto dalla società per coprire eventuali sforamenti dell'orario di lavoro nei periodi di maggiore affluenza. E tale circostanza è stata confermata anche dai testi della convenuta.
Quanto ai ratei di 13^ e 14^ mensilità, alle ferie non godute e al Tfr, rileva evidenziare che dalla busta paga di agosto 2022 risultano tali voci ed il pagamento è provato dal relativo bonifico.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in euro 1.314,00 oltre 15% per compenso spese forfettarie, con attribuzione.
Salerno, 09.04.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino