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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/09/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 15/09/2025 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 189/2023 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] a [...] Parte_1
(ME), e residente a [...] in C/da Casale n. 3, C.F.
( ), elettivamente elettivamente domiciliato in PA C.F._1
Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio TIMPANARO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli Avv.ti Gino Madonia e Monoriti Antonello giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.01.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di aver espletato, come bracciante agricola, CP_1
regolarmente la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta
IE AM Cono con sede legale a PA (ME) Via Sant'Antonino
n. 22, accumulando 101 giornate lavorative per l'anno 2020. Deduceva che, con missiva datata 29/09/2022 ma pervenuta il 07/10/2022, l' CP_1
comunicava un provvedimento di disconoscimento di 51 giornate per l'anno 2020 su 101 effettivamente lavorate. Rimasto infruttuoso il ricorso amministrativo, chiedeva, quindi, che fosse riconosciuto il proprio lavoro come dedotto, con la condanna dell' all'iscrizione della ricorrente CP_1 negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2020 per le giornate indicate, oltre alla rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore anticipatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 26.04.2023, contestando la CP_1
fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa sulla base dei motivi che seguono.
L'azione risulta promossa tempestivamente e non sussiste nessun problema di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione. Parte ricorrente, difatti, ha fornito valida prova della presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dell'iscrizione degli elenchi per l'anno 2020.
Non si pongono, altresì, problemi di decadenza essendo stati rispettatati i relativi termini.
Deve, dunque, procedersi all'analisi nel merito della fondatezza delle questioni dedotte e, quindi, principalmente, sul diritto della ricorrente al riconoscimento delle giornate lavorative per l'annualità dedotta.
Ora, a fronte del disconoscimento operato dall' delle giornate CP_1
agricole dagli elenchi dei braccianti agricoli, sulla ricorrente gravava
2 l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta IE AM Cono nell'anno 2020.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n.
7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Dalle risultanze istruttorie versate in atti non si evince in modo incontrovertibilmente chiaro che parte ricorrente abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta per 101 giornate Parte_1 annue nell'anno 2020.
Infatti, il teste Sig.ra riferiva testualmente: “Ricordo Testimone_1 che la ricorrente ha lavorato da giugno a dicembre di quell'anno. Noi lavoravamo bene o male dal lunedì al sabato anche se capitava che non andavamo a lavorare se pioveva o comunque non tutti i giorni. Non mi ricordo quanti giorni esattamente la ricorrente abbia lavorato. Io per il
2020 ho lavorato 51 giornate. Ricordo che spesso vedevo la ricorrente e capitava ovviamente che qualche giorno mancava ma eravamo quindici persone e non mi posso ricordare le singole giornate di tutti.” (cfr. verbale di udienza del 06.12.2023).
3 Dello stesso avviso, era l'altro teste sentito, Sig. , il Testimone_2
quale riferiva in modo generico sul numero di giornate prestate da parte ricorrente alle dipendenze della ditta IE AM. Testualmente asseriva: “Mi ricordo che parte ricorrente ha lavorato nell'anno 2020. Io ho iniziato, per quell'anno, a lavorare da marzo perché mi occupavo anche della motofalce. Ricordo che la ricorrente non lavorava tutti i giorni ma spesso veniva perché raccoglieva la legna e l'erba. Inoltre ha lavorato tutto il periodo della raccolta. Quindi, da marzo ha lavorato saltuariamente, poi da fine agosto ha lavorato in pieno per tutto il periodo della raccolta, tutti i giorni. Abbiamo lavorato anche per la pandemia. Solo il periodo della raccolta saranno state più di 40 giorni, ricordo che prima pure la vedevo spesso. Non posso dire le singole giornate perché non le ricordo.” (cfr. verbale di udienza del 06.12.2023).
Orbene, nel caso di specie non è stato operato dall' un CP_2
disconoscimento totale delle giornate lavorative: questo d'altronde sarebbe stato illegittimo, poiché comunque dalle prove è emerso che vi sia stato uno svolgimento di attività lavorativa di parte ricorrente.
Tuttavia, in ipotesi di cancellazione parziale, più rigida diventa la valutazione della prova in relazione alla dimostrazione dell'effettiva consistenza del numero di giornate lavorate.
Ciò a maggior ragione nel caso di 101 giornate da distribuire nell'arco di ben 6 mesi (dal giugno al dicembre).
Nel caso di specie, invero, non sono stati indicati i periodi di lavoro, né
l'effettiva consistenza dello stesso ("non andavamo tutti i giorni" ecc sono espressioni che non riescono a quantificare, in modo esatto, l'entità dell'attività lavorativa svolta).
È pacifico in giurisprudenza l'assunto secondo il quale “la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta
a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il
4 giudice l'obbligo di accertare l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione”.
Ne consegue che “l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi consiste nel fatto che, fintanto che sussiste (e non è questo il caso di specie), esime l'assicurato dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, a meno che l'ente previdenziale convenuto in giudizio non contesti l'attendibilità delle risultanze documentali richiamando elementi di fatto (come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo invece pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 c.c.” (Cass.
S.U. n. 1133 del 2000; Corte di Cassazione, 17 gennaio 2023, n. 1295e
Cass. nn. 27655 e 35548 del 2022).
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Sulle spese si osserva quanto segue.
In merito all'applicazione dell'esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. la giurisprudenza ha affermato che esso si applica quando il diritto alla prestazione previdenziale è l'oggetto della domanda giudiziale e non mera conseguenza «indiretta ed eventuale» della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione (Cass. n. 6572/2023).
Questo anche alla luce del già espresso orientamento (Cass. nr. 37973 del
2022) che, affrontando la medesima questione, ha affermato il principio secondo cui «il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., nella ricorrenza dei relativi
5 presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione.
Da detta argomentazione deriva che non può applicarsi l'esonero delle spese ex art. 152 disp att c.p.c. nel caso di ricorso diretto solo alla reiscrizione negli elenchi agricoli senza l'ulteriore richiesta di qualsivoglia prestazione previdenziale.
Parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento in favore dell' CP_1
delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della lite, con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
, con ricorso depositato in data 23.01.2023, nei Parte_1 confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell' che liquida in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase studio;
€ CP_1
213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
PA, 15.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Carmelo Proiti
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