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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/09/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Simona Boiardi Presidente est dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice dott. Daniele Mercadante giudice a scioglimento di riserva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso Rg 85-1/2024 proposto da
[...]
, nato il [...], a [...], Pt_1 residente a [...]2 (C.F.: , rappresentato C.F._1
e difeso, dall'Avv. Stefano Vaccari (C.F.:
) presso la cui persona ed il cui Studio C.F._2
è elettivamente domiciliato, anche digitalmente, in
Reggio Emilia (C.A.P. 42121) alla Via della Torre n. 4, nei confronti di Controparte_1
(C.F. ): in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, con sede in Montecchio Emilia (RE), alla Via
Leonardo da Vinci n. 6 e della socia accomandataria
; CP_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della società resistente sita in Montecchio Emilia, Via Leonardo Da
Vinci 6/A; premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la società resistente è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società in accomandita semplice e svolgendo attività di fabbricazione di oggetti in ferro e rame è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
rilevato che parte ricorrente è creditrice dell'importo di euro 3169,49 in forza di decreto ingiuntivo n.326/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
considerato, pertanto, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (debiti iscritti a ruolo verso l'Agenzia delle Entrate pari ad euro 8983,23, debiti non ancora iscritti a ruolo per euro 4500,87, debiti contributivi per euro 8997,09, crediri presso CP_3
l'agente della riscossione euro 9206,27); ritenuto che l'entità dell'indebitamento costituisce indice dell'insolvenza nella quale versa la resistente incapace di fare fronte alle proprie obbligazioni in maniera regolare;
considerato che ai sensi dell'art. 256 CCII la sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società in nome collettivo produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e
121 CCII, così provvede: dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
/ P.I.: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Montecchio Emilia (RE), alla Via Leonardo da
Vinci n. 6 e della socia accomandataria CP_2 nata a [...] il [...] CF: ; C.F._3
I. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
II. nomina curatore il dott. Persona_1
III. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
IV. stabilisce il giorno 2 dicembre 2025 ore 10 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
V. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VI. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010
n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
VIII. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio Emilia il 2 settembre 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia.
il Presidente
Simona Boiardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Simona Boiardi Presidente est dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice dott. Daniele Mercadante giudice a scioglimento di riserva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso Rg 85-1/2024 proposto da
[...]
, nato il [...], a [...], Pt_1 residente a [...]2 (C.F.: , rappresentato C.F._1
e difeso, dall'Avv. Stefano Vaccari (C.F.:
) presso la cui persona ed il cui Studio C.F._2
è elettivamente domiciliato, anche digitalmente, in
Reggio Emilia (C.A.P. 42121) alla Via della Torre n. 4, nei confronti di Controparte_1
(C.F. ): in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, con sede in Montecchio Emilia (RE), alla Via
Leonardo da Vinci n. 6 e della socia accomandataria
; CP_2 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della società resistente sita in Montecchio Emilia, Via Leonardo Da
Vinci 6/A; premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la società resistente è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società in accomandita semplice e svolgendo attività di fabbricazione di oggetti in ferro e rame è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
rilevato che parte ricorrente è creditrice dell'importo di euro 3169,49 in forza di decreto ingiuntivo n.326/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
considerato, pertanto, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII (debiti iscritti a ruolo verso l'Agenzia delle Entrate pari ad euro 8983,23, debiti non ancora iscritti a ruolo per euro 4500,87, debiti contributivi per euro 8997,09, crediri presso CP_3
l'agente della riscossione euro 9206,27); ritenuto che l'entità dell'indebitamento costituisce indice dell'insolvenza nella quale versa la resistente incapace di fare fronte alle proprie obbligazioni in maniera regolare;
considerato che ai sensi dell'art. 256 CCII la sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società in nome collettivo produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e
121 CCII, così provvede: dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
/ P.I.: in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Montecchio Emilia (RE), alla Via Leonardo da
Vinci n. 6 e della socia accomandataria CP_2 nata a [...] il [...] CF: ; C.F._3
I. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
II. nomina curatore il dott. Persona_1
III. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
IV. stabilisce il giorno 2 dicembre 2025 ore 10 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
V. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VI. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010
n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
VIII. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio Emilia il 2 settembre 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia.
il Presidente
Simona Boiardi