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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 450 -1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 450-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
RA LO SR (C.F. 10360360019) in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Veronelli
- RICORRENTE- nei confronti di
ARTICOLI PROTETTIVI MISPA SRL (C.F. e P. IVA 05869200013), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, in Via M. Boccardo n. 6/A
- CONVENUTA–
***
Con ricorso depositato il 2 settembre 2024 RA LO SR ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società a responsabilità limitata
ARTICOLI PROTETTIVI MISPA (C.F. e P. IVA 05869200013), con sede legale a Torino, in
Via M. Boccardo n. 6/A. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria alla convenuta a mezzo pec del 5.9.2024.
ADER ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata
6.9.2024 ed inserita nel fascicolo telematico in data 9.9.2024, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo è pari a 292.204,34, in particolare ha certificato che vi sono debiti per euro 289.174,42 quale “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, euro 3.029,92 per “importi oggetto di provvedimento di sospensione della riscossione l. n. 197/22” ed euro 32,14 oggetto di definizione agevolata.
Parte convenuta si è costituita senza ausilio di difesa tecnica, come previsto dall'art. 40 co
5 CCII, ed ha trasmesso in data 3 ottobre 2024 una memoria e documentazione, da cui è emerso che la odierna ricorrente forniva servizi contabili alla ARTICOLI PROTETTIVI
MISPA, nei cui confronti non ha contestato l'esistenza di debiti che hanno causato l'interruzione del rapporto, contestandone invece la quantificazione. Stante l'avvenuta interruzione del rapporto, ha richiesto un termine per poter depositare i bilanci.
All'udienza del 8 ottobre 2024 è comparso il legale rappresentante della società convenuta, il quale ha precisato “di non aver mai avuto intenzione di non pagare il Commercialista, ma poiché nel 2017 è stato perso il cliente GTT in seguito a contenzioso, intaccando le proprie risorse, ha proposto un saldo e stralcio al fine di onorare il proprio debito, non accettato, mentre altri creditori hanno accettato accordi e sono stati soddisfatti”. Ha dichiarato di di voler procedere al deposito dei bilanci al fine di illustrare le dimensioni dell'impresa, affermando che l'ultimo bilancio riguarda l'anno di esercizio 2020, poiché “chi doveva redigere i bilanci è il creditore odierno ricorrente che si è rifiutato di redigerli”. Durante tale udienza, il legale rappresentante ha affermato di non essere, allo stato, in grado di fornire informazioni precise circa i ricavi e la situazione debitoria, sostenendo invece che l'attivo patrimoniale sarebbe inferiore a 300.000,00 euro, concludendo con una richiesta di termine al fine di ricostruire le dimensioni dell'impresa e depositare i bilanci così da dimostrare di essere impresa minore.
Parte ricorrente nulla ha osservato rispetto a tale istanza e si è rimesso alle valutazioni del
Tribunale.
Il Giudice designato all'istruttoria ha rinviato l'udienza al 5.11.2024, al fine di verificare i progressi nell'eventuale predisposizione dei bilanci e per la presa di posizione da parte della convenuta in ordine a ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, co 1, lett d), CCII.
2 A tale udienza il legale rappresentante della società convenuta ha esibito e consegnato in cartaceo documenti denominati “bilanci 2020, 2021 e 2022” con ricevuta di trasmissione alla camera di commercio in data 4.11.2024 per i bilanci 2021 e 2022. Ha dichiarato, inoltre, essere in corso di predisposizione il bilancio per l'anno 2023, precisando che per tale annualità di esercizio:
- “la situazione complessiva debitoria è di 8.000 euro otre 12.000 alla banca, oltre ADER con cui è stata proposta rateizzazione e il debito nei confronti della ricorrente”;
- “il fatturato è stato di 70/75.000 euro”;
- “quanto all'attivo non so dire. Vi è un magazzino che al 2022 era valorizzato 140/150.00 euro e nel 2023 dopo averne venduto parte varrà circa 70.000 euro. La società non ha immobili, né mobili registrati, crediti sui 7/9.000 euro. Le commesse in corso stanno continuando (con CIS) ed ho commesse più piccole per l'anti incendio. Inoltre, ho uno show room dove vendo, i locali sono in locazione”.
Il legale rappresentante ha affermato che per il bilancio 2023 la studio che è stato incaricato aveva chiesto 60 giorni dalla precedente udienza e chiesto di poterlo terminare per provare le soglie dimensionali.
Il legale di parte ricorrente come nella precedente occasione nulla ha osservato in ordine a tale istanza e si è rimesso alle decisioni del Tribunale.
Il Giudice designato alla trattazione ha autorizzato il legale rappresentante a trasmettere via pec la documentazione esibita ed eventualmente il bilancio relativo all'anno di esercizio
2023, disponendone ad opera della Cancelleria, all'esito della trasmissione via pec,
l'inserimento nel fascicolo telematico, nonché disposto la richiesta ad ADER di certificazione aggiornata.
ADER ha trasmesso informativa datata 7.11.2024 ed inserita nel fascicolo l'11.11.2024, da cui emerge che l'importo complessivo l'importo dei carichi iscritti al ruolo è pari a 303.529,58, nel dettaglio vi sono debiti per euro 298.472,46 quale “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, euro 3.029,92 per “importi oggetto di provvedimento di sospensione della riscossione l. n. 197/22”, euro
2.027,20 “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica” , euro 32,14 oggetto di definizione agevolata e si indicano altresì euro 108.496,20 per importi assoggettati a piani di rateazione in essere.
All'udienza del 13 dicembre 2024 è comparso il legale rappresentante della convenuta, il quale ha dichiarato che: “il magazzino vale circa 60/70.000 euro e che venduto in liquidazione giudiziale non sarebbe così valorizzabile”; “il credito della ricorrente è
3 contestato nel quantum” e che sarebbe disponibile a trovare un accordo per il pagamento della ricorrente ma non nella misura richiesta.
Il legale della ricorrente, circa l'ammontare del credito della sua assistita ha osservato che vi è un decreto ingiuntivo, che non vi sono stati pagamenti e le proposte pervenute non sono state accettate. Ha chiesto rinviarsi l'udienza per esaminare i bilanci inseriti nel fascicolo telematico il 12.12.2024.
Accolta tale istanza, all'udienza del 14 gennaio 2025, parte ricorrente ha osservato che l'unico bilancio che risulta depositato dalla società è relativo all'anno di esercizio 2021 e che da esso emerge il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co1, lett d) CCII, in particolare con riferimento all'attivo pari a 383.339,00.
Il legale rappresentante della convenuta ha replicato che i bilanci sono stati trasmessi, come da ricevuta esibita durante la precedente udienza e quanto al bilancio 2023, ha dichiarato di avere la ricevuta della trasmissione. Circa il superamento della soglia dell'attivo per l'anno
2021, ha affermato di non ricordare chi abbia redatto il bilancio e dunque nulla sapere al riguardo. Ha altresì esibito ulteriore documentazione e ribadito di aver effettuato ulteriori proposte di rientro non accolte. Ha dichiarato che il Durc è in corso di validità e che il debito nei confronti di San LO per il finanziamento in corso di pandemia è sceso a 8.000,00 euro, essendo giunte ulteriori provviste. Ha ribadito la contestazione circa l'ammontare del debito nei confronti della ricorrente, che ha mantenuto costanti le richieste di pagamento nonostante il calo di lavoro e di fatturato. Infine, ha dichiarato che “la contabilità era tenuta da Generale Valore che non mi ha mai informato di nulla”, di non essersi rivolto ad un avvocato in quanto i soldi che riesce a guadagnare li utilizza per i pagamenti, di non sapere altro oltre quanto dichiarato e si è rimesso alla valutazione del Tribunale.
Il legale della ricorrente nulla ha opposto all'acquisizione dei documenti esibiti dal legale rappresentante, opponendosi ad ulteriori eventuali depositi ed insistendo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della società ricorrente, nei cui confronti non vi è contestazione circa la sussistenza di debito, contestato invece nel quantum (cfr. verbale di udienza 13.12.2024 e 14.1.2025), senza che tale aspetto quantitativo rilevi ai fini della legittimazione ad agire. Tale debito appare comunque cristallizzato dal decreto ingiuntivo
4 non opposto, n. 5750/2023 del Tribunale di Torino (doc. 1) e nel successivo atto di precetto
è stato quantificato in euro 37.822,61 (doc.2);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino, in Via M. Boccardo n. 6/A (cfr. visura camerale del
5.9.2024 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate e si è costituita ex art. 40 co 5 CCII a mezzo del proprio legale rappresentante Antonio Adamo, comparso a tutte le udienze;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale la produzione ed il commercio di indumenti ed articoli speciali per la prevenzione degli infortuni e articoli sportivi, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Al riguardo deve osservarsi che pacificamente dal bilancio relativo all'anno di esercizio 2021 risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co1, lett d) CCII, in particolare con riferimento all'attivo pari a 383.339,00. Anche per l'anno di esercizio 2022, dal bilancio depositato nel presente procedimento dalla società convenuta, l'ammontare complessivo dell'attivo è indicato in euro 376.431,00. A prescindere da ogni questione circa l'avvenuta trasmissione alla Camera di Commercio dei bilanci, dunque, dalla stessa documentazione prodotta dalla convenuta risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co 1 lett d) CCII
e sono prive di rilievo a tale fine le affermazioni del legale rappresentante di non ricordare chi abbia redatto il bilancio e dunque nulla sapere al riguardo (verbale di udienza 14.1.2025).
Non risulta perciò provato che ARTICOLI PROTETTIVI MISPA sia un'impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da ADER citata, che riporta il complessivo l'importo dei carichi iscritti al ruolo pari a 303.529,58;
l'affermazione del legale rappresentante di contestare il quantum portato dal decreto
5 ingiuntivo emesso in favore della ricorrente ma di non essersi rivolto ad un avvocato per carenza di fondi, destinati tutti ai pagamenti (udienza del 14.1.2025); le dichiarazioni del legale rappresentante all'udienza dell' 8 ottobre 2024 di “non aver mai avuto intenzione di non pagare il Commercialista, ma poiché nel 2017 è stato perso il cliente GTT in seguito a contenzioso, intaccando le proprie risorse, ha proposto un saldo e stralcio al fine di onorare il proprio debito, non accettato, mentre altri creditori hanno accettato accordi e sono stati soddisfatti”; l'assenza di immobili e la valorizzazione del magazzino effettuata dal legale rappresentante all'udienza, il quale ha precisato che il magazzino è stato già in parte venduto ed il residuo potrebbe valere circa 70.000 euro ma non in sede di vendita in ambito giudiziario (verbale di udienza del 5.11.2024); l'assenza di bilanci dopo l'anno di esercizio
2020 sino alla ricezione della notifica del ricorso e la tardiva redazione degli stessi in corso di procedimento;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito di ADER, senza considerare quello nei confronti della ricorrente in quanto non necessario tenuto conto del principio della ragione più liquida.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ARTICOLI PROTETTIVI
MISPA SRL (C.F. e P. IVA 05869200013), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, in Via M. Boccardo n. 6/A; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. Giuseppe Ruvolo, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
6 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 6 maggio 2025 alle ore 14:15 nell'aula 9, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
7 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16.1.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 450-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
RA LO SR (C.F. 10360360019) in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Veronelli
- RICORRENTE- nei confronti di
ARTICOLI PROTETTIVI MISPA SRL (C.F. e P. IVA 05869200013), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, in Via M. Boccardo n. 6/A
- CONVENUTA–
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Con ricorso depositato il 2 settembre 2024 RA LO SR ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società a responsabilità limitata
ARTICOLI PROTETTIVI MISPA (C.F. e P. IVA 05869200013), con sede legale a Torino, in
Via M. Boccardo n. 6/A. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria alla convenuta a mezzo pec del 5.9.2024.
ADER ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata
6.9.2024 ed inserita nel fascicolo telematico in data 9.9.2024, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo è pari a 292.204,34, in particolare ha certificato che vi sono debiti per euro 289.174,42 quale “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, euro 3.029,92 per “importi oggetto di provvedimento di sospensione della riscossione l. n. 197/22” ed euro 32,14 oggetto di definizione agevolata.
Parte convenuta si è costituita senza ausilio di difesa tecnica, come previsto dall'art. 40 co
5 CCII, ed ha trasmesso in data 3 ottobre 2024 una memoria e documentazione, da cui è emerso che la odierna ricorrente forniva servizi contabili alla ARTICOLI PROTETTIVI
MISPA, nei cui confronti non ha contestato l'esistenza di debiti che hanno causato l'interruzione del rapporto, contestandone invece la quantificazione. Stante l'avvenuta interruzione del rapporto, ha richiesto un termine per poter depositare i bilanci.
All'udienza del 8 ottobre 2024 è comparso il legale rappresentante della società convenuta, il quale ha precisato “di non aver mai avuto intenzione di non pagare il Commercialista, ma poiché nel 2017 è stato perso il cliente GTT in seguito a contenzioso, intaccando le proprie risorse, ha proposto un saldo e stralcio al fine di onorare il proprio debito, non accettato, mentre altri creditori hanno accettato accordi e sono stati soddisfatti”. Ha dichiarato di di voler procedere al deposito dei bilanci al fine di illustrare le dimensioni dell'impresa, affermando che l'ultimo bilancio riguarda l'anno di esercizio 2020, poiché “chi doveva redigere i bilanci è il creditore odierno ricorrente che si è rifiutato di redigerli”. Durante tale udienza, il legale rappresentante ha affermato di non essere, allo stato, in grado di fornire informazioni precise circa i ricavi e la situazione debitoria, sostenendo invece che l'attivo patrimoniale sarebbe inferiore a 300.000,00 euro, concludendo con una richiesta di termine al fine di ricostruire le dimensioni dell'impresa e depositare i bilanci così da dimostrare di essere impresa minore.
Parte ricorrente nulla ha osservato rispetto a tale istanza e si è rimesso alle valutazioni del
Tribunale.
Il Giudice designato all'istruttoria ha rinviato l'udienza al 5.11.2024, al fine di verificare i progressi nell'eventuale predisposizione dei bilanci e per la presa di posizione da parte della convenuta in ordine a ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, co 1, lett d), CCII.
2 A tale udienza il legale rappresentante della società convenuta ha esibito e consegnato in cartaceo documenti denominati “bilanci 2020, 2021 e 2022” con ricevuta di trasmissione alla camera di commercio in data 4.11.2024 per i bilanci 2021 e 2022. Ha dichiarato, inoltre, essere in corso di predisposizione il bilancio per l'anno 2023, precisando che per tale annualità di esercizio:
- “la situazione complessiva debitoria è di 8.000 euro otre 12.000 alla banca, oltre ADER con cui è stata proposta rateizzazione e il debito nei confronti della ricorrente”;
- “il fatturato è stato di 70/75.000 euro”;
- “quanto all'attivo non so dire. Vi è un magazzino che al 2022 era valorizzato 140/150.00 euro e nel 2023 dopo averne venduto parte varrà circa 70.000 euro. La società non ha immobili, né mobili registrati, crediti sui 7/9.000 euro. Le commesse in corso stanno continuando (con CIS) ed ho commesse più piccole per l'anti incendio. Inoltre, ho uno show room dove vendo, i locali sono in locazione”.
Il legale rappresentante ha affermato che per il bilancio 2023 la studio che è stato incaricato aveva chiesto 60 giorni dalla precedente udienza e chiesto di poterlo terminare per provare le soglie dimensionali.
Il legale di parte ricorrente come nella precedente occasione nulla ha osservato in ordine a tale istanza e si è rimesso alle decisioni del Tribunale.
Il Giudice designato alla trattazione ha autorizzato il legale rappresentante a trasmettere via pec la documentazione esibita ed eventualmente il bilancio relativo all'anno di esercizio
2023, disponendone ad opera della Cancelleria, all'esito della trasmissione via pec,
l'inserimento nel fascicolo telematico, nonché disposto la richiesta ad ADER di certificazione aggiornata.
ADER ha trasmesso informativa datata 7.11.2024 ed inserita nel fascicolo l'11.11.2024, da cui emerge che l'importo complessivo l'importo dei carichi iscritti al ruolo è pari a 303.529,58, nel dettaglio vi sono debiti per euro 298.472,46 quale “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, euro 3.029,92 per “importi oggetto di provvedimento di sospensione della riscossione l. n. 197/22”, euro
2.027,20 “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica” , euro 32,14 oggetto di definizione agevolata e si indicano altresì euro 108.496,20 per importi assoggettati a piani di rateazione in essere.
All'udienza del 13 dicembre 2024 è comparso il legale rappresentante della convenuta, il quale ha dichiarato che: “il magazzino vale circa 60/70.000 euro e che venduto in liquidazione giudiziale non sarebbe così valorizzabile”; “il credito della ricorrente è
3 contestato nel quantum” e che sarebbe disponibile a trovare un accordo per il pagamento della ricorrente ma non nella misura richiesta.
Il legale della ricorrente, circa l'ammontare del credito della sua assistita ha osservato che vi è un decreto ingiuntivo, che non vi sono stati pagamenti e le proposte pervenute non sono state accettate. Ha chiesto rinviarsi l'udienza per esaminare i bilanci inseriti nel fascicolo telematico il 12.12.2024.
Accolta tale istanza, all'udienza del 14 gennaio 2025, parte ricorrente ha osservato che l'unico bilancio che risulta depositato dalla società è relativo all'anno di esercizio 2021 e che da esso emerge il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co1, lett d) CCII, in particolare con riferimento all'attivo pari a 383.339,00.
Il legale rappresentante della convenuta ha replicato che i bilanci sono stati trasmessi, come da ricevuta esibita durante la precedente udienza e quanto al bilancio 2023, ha dichiarato di avere la ricevuta della trasmissione. Circa il superamento della soglia dell'attivo per l'anno
2021, ha affermato di non ricordare chi abbia redatto il bilancio e dunque nulla sapere al riguardo. Ha altresì esibito ulteriore documentazione e ribadito di aver effettuato ulteriori proposte di rientro non accolte. Ha dichiarato che il Durc è in corso di validità e che il debito nei confronti di San LO per il finanziamento in corso di pandemia è sceso a 8.000,00 euro, essendo giunte ulteriori provviste. Ha ribadito la contestazione circa l'ammontare del debito nei confronti della ricorrente, che ha mantenuto costanti le richieste di pagamento nonostante il calo di lavoro e di fatturato. Infine, ha dichiarato che “la contabilità era tenuta da Generale Valore che non mi ha mai informato di nulla”, di non essersi rivolto ad un avvocato in quanto i soldi che riesce a guadagnare li utilizza per i pagamenti, di non sapere altro oltre quanto dichiarato e si è rimesso alla valutazione del Tribunale.
Il legale della ricorrente nulla ha opposto all'acquisizione dei documenti esibiti dal legale rappresentante, opponendosi ad ulteriori eventuali depositi ed insistendo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della società ricorrente, nei cui confronti non vi è contestazione circa la sussistenza di debito, contestato invece nel quantum (cfr. verbale di udienza 13.12.2024 e 14.1.2025), senza che tale aspetto quantitativo rilevi ai fini della legittimazione ad agire. Tale debito appare comunque cristallizzato dal decreto ingiuntivo
4 non opposto, n. 5750/2023 del Tribunale di Torino (doc. 1) e nel successivo atto di precetto
è stato quantificato in euro 37.822,61 (doc.2);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino, in Via M. Boccardo n. 6/A (cfr. visura camerale del
5.9.2024 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate e si è costituita ex art. 40 co 5 CCII a mezzo del proprio legale rappresentante Antonio Adamo, comparso a tutte le udienze;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale la produzione ed il commercio di indumenti ed articoli speciali per la prevenzione degli infortuni e articoli sportivi, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Al riguardo deve osservarsi che pacificamente dal bilancio relativo all'anno di esercizio 2021 risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co1, lett d) CCII, in particolare con riferimento all'attivo pari a 383.339,00. Anche per l'anno di esercizio 2022, dal bilancio depositato nel presente procedimento dalla società convenuta, l'ammontare complessivo dell'attivo è indicato in euro 376.431,00. A prescindere da ogni questione circa l'avvenuta trasmissione alla Camera di Commercio dei bilanci, dunque, dalla stessa documentazione prodotta dalla convenuta risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co 1 lett d) CCII
e sono prive di rilievo a tale fine le affermazioni del legale rappresentante di non ricordare chi abbia redatto il bilancio e dunque nulla sapere al riguardo (verbale di udienza 14.1.2025).
Non risulta perciò provato che ARTICOLI PROTETTIVI MISPA sia un'impresa minore e come tale sottratta alla liquidazione giudiziale;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da ADER citata, che riporta il complessivo l'importo dei carichi iscritti al ruolo pari a 303.529,58;
l'affermazione del legale rappresentante di contestare il quantum portato dal decreto
5 ingiuntivo emesso in favore della ricorrente ma di non essersi rivolto ad un avvocato per carenza di fondi, destinati tutti ai pagamenti (udienza del 14.1.2025); le dichiarazioni del legale rappresentante all'udienza dell' 8 ottobre 2024 di “non aver mai avuto intenzione di non pagare il Commercialista, ma poiché nel 2017 è stato perso il cliente GTT in seguito a contenzioso, intaccando le proprie risorse, ha proposto un saldo e stralcio al fine di onorare il proprio debito, non accettato, mentre altri creditori hanno accettato accordi e sono stati soddisfatti”; l'assenza di immobili e la valorizzazione del magazzino effettuata dal legale rappresentante all'udienza, il quale ha precisato che il magazzino è stato già in parte venduto ed il residuo potrebbe valere circa 70.000 euro ma non in sede di vendita in ambito giudiziario (verbale di udienza del 5.11.2024); l'assenza di bilanci dopo l'anno di esercizio
2020 sino alla ricezione della notifica del ricorso e la tardiva redazione degli stessi in corso di procedimento;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito di ADER, senza considerare quello nei confronti della ricorrente in quanto non necessario tenuto conto del principio della ragione più liquida.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ARTICOLI PROTETTIVI
MISPA SRL (C.F. e P. IVA 05869200013), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, in Via M. Boccardo n. 6/A; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. Giuseppe Ruvolo, che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
6 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 6 maggio 2025 alle ore 14:15 nell'aula 9, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in
7 mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16.1.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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