Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 680/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2) dott. Ginevra Chinè Consigliere
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.10.2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 1269/2022 pubblicata il 9.9.2022 dal Tribunale di Palmi vertente
TRA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Taccone e Danilo Parte_1
Romano
- appellante -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Lea.Napoletano (PEC: CP_1
t) Email_1
- appellato -
E
con l'avv. Sabrina Palmieri (n. fax Controparte_2
0982582575 e pec: Email_2
-appellata -
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palmi ha così deciso:
05/11/2019, in relazione al credito di cui agli avvisi di addebito n.
39420120000511313000 e n 39420130000228450000,dell'importo di €. 5.705,43, poiché non più dovuto a seguito di pronuncia giudiziale definitiva;
Ordina al Concessionario di provvedere alla Controparte_3
riduzione presso il Conservatore dei Registri Immobiliari, territorialmente competente, della iscrizione ipotecaria per l'importo di €. 5.705.43;
Condanna in solido i resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €. 1.243,00, per onorari, €. 43,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari “.
Avverso la sentenza propone appello parziale in ragione di un unico Pt_1
motivo, concernente la liquidazione delle spese ritenuta in violazione dei parametri di legge.
Si è costituito l' eccependo che l'appello sarebbe inammissibile, poiché la CP_1
parte, non avrebbe legittimazione attiva, essendovi stata la CP_4
pronuncia e la liquidazione delle spese a favore degli antistatari, che avrebbero dovuto in proprio appellare la sentenza.
Resiste anche , deducendo la correttezza della Controparte_3
pronuncia di primo grado, avuto riguardo a: 1) fase decisionale alquanto concisa;
2) semplicità della materia trattata;
3) valore della controversia di poco superiore al limite minimo dello scaglione “€ 5.201 - € 26.000”.
La causa è stata decisa con le forme di cui 127 ter c.p.c nella camera di consiglio del 25.10.2024 previa verifica del deposito di note di trattazione scritta nel termine dell'11.10.2024
Motivi della decisione
CP_ Va dato atto che in primo grado l' ha resistito sia in proprio che quale
CP_ mandatario di;
la notifica Controparte_5
del gravame è stata eseguita presso il procuratore costituito in primo grado, ma la
CP_ successiva costituzione in appello è stata effettuata dall' solo in proprio;
va pertanto dichiarata la contumacia di CP_5
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva
CP_ dell'appellante proposta dall' alla stregua di pacifica giurisprudenza: “In sede di gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare, giacchè l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista
“(tra le molte, Cass.
6-1 Sì. 6841 del 9.3.2021)
Nel merito, l'appellante si duole unicamente della liquidazione delle spese processuali, poste in solido a carico degli enti appellati, deducendo che : nella determinazione del compenso si deve tener conto dei valori medi di cui alle tabelle , i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento;
il Giudice di prime cure, invece, non ha rispettato i parametri fissati dal D.M.
37/2018, tenuto conto del valore della causa di €.5.705,43 (rientrante nello scaglione da €.5201 a €.26.000), poiché “avrebbe dovuto liquidare gli onorari in base ai valori medi, ridotti massimo del 50%, ovvero: €.1776 già decurtata del
50%, come di seguito specificato: €.443 per la fase di studio;
€.370 per la fase introduttiva;
€.963 per la fase decisionale (considerando che non vi è stata la fase di trattazione)oltre €.43,00 per spese.
L'appello è fondato, posto che:
vi è stato accoglimento totale del ricorso per maturata prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito impugnato per un importo complessivo rientrante nello scaglione da € 5201 a € 26.000; sulla base dei criteri specificamente invocati e del conteggio proposto nell'appello
(con esclusione della fase di trattazione/istruttoria), risulta erronea la quantificazione dei compensi e spetta l'importo così come richiesto dall'appellante con computo analitico, conforme alla tabella vigente all'epoca della pronuncia (DM
n. 37/2018 , poiché l'aggiornamento di cui al DM n. 147/2022 è entrato in vigore il l 23 ottobre 2022). Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in base al valore della presente causa, che è dato dalla differenza tra le spese riconosciute in primo grado (€ 1.243,00 per onorari) e quelle accertate in questa sede, pari a € 533,00, per cui si applica il I scaglione del DM
n. 147/2022, riconoscendo le quattro fasi, nei minimi stante la semplicità della questione .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e e Parte_1 CP_1 CP_5
e avverso la sentenza n. 1269/2022 pubblicata il Controparte_3
9.9.2022 dal Tribunale di Palmi:
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell' impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali del giudizio di primo grado ,
CP_ già poste in solido a carico dell' e dell' ( e distratte in Controparte_3
favore dei procuratori Avv. Giovanni Taccone e Danilo Romano) in € 1.766,00 per onorari, € 43,00 per spese vive , oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
CP_ condanna e a rifondere all'appellante le spese del Controparte_3 presente grado, che liquida in € 336,5 oltre spese generali al 15 % iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori Avv. Giovanni Taccone e Danilo
Romano.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 25.10.2025 .
Il Presidente est.
(dott. Eugenio Scopelliti)