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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/10/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1836/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1836/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
nata a [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in TI (SA), alla via studio dell'avv. Giuseppina Esposito che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] domiciliato in Napoli, alla via Sedile di P C.F._2
o dell'avv. Aurelio Ruggiero che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 4 agosto 2025, e Parte_1 Controparte_1
avanzavano richiesta congiunta n
[...] esponendo di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) in data 12 dicembre 2006 e che dalla loro unione era nata una figlia,
(10.10.2006). Per_1
, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 4122/2018 del 05.06.2018, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 continuerà a con la madre in Pontecagnano Faiano, via Leonardo da Vinci n. 31;
2) il sig. verserà direttamente alla figlia , a Controparte_1 Per_1 titolo ntenimento, la somma di 00 (centocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su c\c individuato dal seguente codice IBAN: [...] - Postepay Evolution. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, tenendole a proprio carico o rimborsando la sig.ra per il caso di sua Parte_1 anticipazione, considerando tali: spese scolas ione e di formazione professionale, spese mediche, le quali si rendano necessarie nell'interesse della figlia e non sottoposte a preventivo accordo;
4) la sig.ra continuerà a percepire al 100% l'assegno unico universale erogato Pt_1 dall'INPS;
5) le parti concordano che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
6) i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni rapporto e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione, anche connessa o collegata;
Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in 12 dicembre 2006 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) tra nata a [...] il Parte_1
19.05.1990, C. F.: e , nato a CodiceFiscale_1 Controparte_1
TI (SA) i egistro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di Po Anno 2006, Atto n. 18, Parte I, Vol. 1, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1836/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
nata a [...] il [...], C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in TI (SA), alla via studio dell'avv. Giuseppina Esposito che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] domiciliato in Napoli, alla via Sedile di P C.F._2
o dell'avv. Aurelio Ruggiero che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 4 agosto 2025, e Parte_1 Controparte_1
avanzavano richiesta congiunta n
[...] esponendo di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) in data 12 dicembre 2006 e che dalla loro unione era nata una figlia,
(10.10.2006). Per_1
, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 4122/2018 del 05.06.2018, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 continuerà a con la madre in Pontecagnano Faiano, via Leonardo da Vinci n. 31;
2) il sig. verserà direttamente alla figlia , a Controparte_1 Per_1 titolo ntenimento, la somma di 00 (centocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su c\c individuato dal seguente codice IBAN: [...] - Postepay Evolution. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) il padre contribuirà al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, tenendole a proprio carico o rimborsando la sig.ra per il caso di sua Parte_1 anticipazione, considerando tali: spese scolas ione e di formazione professionale, spese mediche, le quali si rendano necessarie nell'interesse della figlia e non sottoposte a preventivo accordo;
4) la sig.ra continuerà a percepire al 100% l'assegno unico universale erogato Pt_1 dall'INPS;
5) le parti concordano che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
6) i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni rapporto e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione, anche connessa o collegata;
Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in 12 dicembre 2006 nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA) tra nata a [...] il Parte_1
19.05.1990, C. F.: e , nato a CodiceFiscale_1 Controparte_1
TI (SA) i egistro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di Po Anno 2006, Atto n. 18, Parte I, Vol. 1, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi