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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69353/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69353 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza depositata il 29.09.2024, all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Larissa Pasotti, presso il cui studio, in Roma, via Antonio Neviani n. 51
è domiciliato giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Brusca presso il cui studio in Monterotondo (Rm), piazza della
Libertà n. 25 è domiciliato giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
E
CP_2
CONVENUTA – OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da difese in atti e da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2022, il Sig. conveniva in giudizio, dinanzi Pt_1
a questo Tribunale, e l' (in seguito anche solo CP_2 Controparte_1
) proponendo opposizione all'esecuzione minacciata da con la comunicazione CP_3 CP_3
preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200056655000 del Motociclo targato EH33683 per una somma pari ad euro 68.624,11, notificatagli in data 17 ottobre 2022 e recante quali atti prodromici una pluralità di cartelle di pagamento.
Il sig. premettendo di contestare “per ragioni di competenza” solamente il diritto dei convenuti Pt_1
procedere al fermo in relazione alla cartella di pagamento n. 09720190067562583000 (con cui era intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 8.292,10 comprensivo di maggiorazioni e spese), eccepiva che il credito a quest'ultima sotteso (derivante da due sanzioni amministrative pecuniarie entrambe per violazione dell'art. 6 d.lvo n.193/2007: la prima dell'importo di euro 3.028,47 di cui alla determinazione dirigenziale ingiuntiva di n. 96150018323, prot. 514155 e la CP_2
seconda di euro 2.028,47 di cui alla determinazione dirigenziale ingiuntiva di n. CP_2
96150018325, prot. 514157 del 15 settembre 2015) era stato integralmente e tempestivamente pagato prima dell'emissione della cartella. Aggiungeva di avere inutilmente rappresentato ad l'avvenuto CP_3
pagamento e di avere avanzato istanza di sospensione della riscossione in riferimento alla predetta cartella. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere
l'esecutorietà della comunicazione preventiva di fermo amministrativo perché illegittimo per i motivi di cui alla narrativa;
in via principale dichiarare nel merito la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e della cartella di pagamento 09720190067562583000 stante l'inesistenza del credito dalla stessa portata per intervenuto pagamento”
Si costituiva tempestivamente eccependo l'incompetenza per materia del Tribunale adito e il CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e comunque di essere esonerata dal pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 4 benché ritualmente citata, non si costituiva ed era dichiarata contumace. CP_2
Con ordinanza del 3 giugno 2023, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva della comunicazione di fermo amministrativo limitatamente alla cartella opposta. La causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione di parte attrice, da qualificare come domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria sottostante al preavviso di fermo amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n. 15354/2015) è fondata e merita accoglimento limitatamente al credito sotteso alla cartella n. 09720190067562583000.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da CP_3
(assumendo che “la cartella di riferimento è ... relativa a violazione del cds”, cfr. comparsa di risposta pg. 2), in quanto nel caso di specie oggetto del contendere è il preavviso di fermo attinente a sanzioni amministrative per violazione dell'art. 6 d.lvo n.193/2007 e non per violazioni del codice della strada
(cfr. docc. 4 del fascicolo di parte opponente).
Parimenti da rigettare è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, atteso che è il soggetto CP_3
che ha comunicato il preavviso di fermo ed ha emesso la cartella n. 09720190067562583000 oggetto della domanda di annullamento proposta con l'opposizione.
Nel merito, il sig. ha documentato l'avvenuto tempestivo pagamento in data 05.10.2015 e Pt_1
16.11.2015 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice) di entrambe le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'art. 6/7 D.lgs. n. 193/2007 di cui alle determinazioni dirigenziali di CP_2
sottese alla cartella di pagamento n. 09720190067562583000 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice), la quale, tuttavia, risulta indicata nel preavviso di fermo amministrativo da cui è scaturita la presente opposizione.
Entrambe le convenute devono essere condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio, in virtù del principio della soccombenza, tenuto conto l'attore, prima che gli fosse comunicato il preavviso di fermo amministrativo, e precisamente in data 15 novembre 2020, aveva già chiesto all'ente esattore, ai sensi dell'art. 1 della L. 228/2012, la sospensione legale della riscossione in relazione alla cartella n.
09720190067562583000 documentando il pagamento eseguito, in data antecedente alla emissione della cartella (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice). Le spese sono liquidate come in dispositivo, in conformità
pagina 3 di 4 ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avuto riguardo al valore della domanda (scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000), all'estrema semplicità della causa e all'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 09720190067562583000 e dichiara l'inesistenza del diritto di e CP_2 Controparte_1
di procedere, nei confronti di al fermo amministrativo
[...] Parte_1
preavvisato con la comunicazione n. 09780202200056655000, limitatamente al solo credito sotteso alla annullata cartella;
-condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi euro 1.700,0, Parte_1
oltre al rimborso dell'importo versato per contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 13 febbraio 2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Andrea Picconi (D.M. CP_4
22.10.2024)
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 69353 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza depositata il 29.09.2024, all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter cpc
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Larissa Pasotti, presso il cui studio, in Roma, via Antonio Neviani n. 51
è domiciliato giusta procura in atti
ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Brusca presso il cui studio in Monterotondo (Rm), piazza della
Libertà n. 25 è domiciliato giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
E
CP_2
CONVENUTA – OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come da difese in atti e da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2022, il Sig. conveniva in giudizio, dinanzi Pt_1
a questo Tribunale, e l' (in seguito anche solo CP_2 Controparte_1
) proponendo opposizione all'esecuzione minacciata da con la comunicazione CP_3 CP_3
preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200056655000 del Motociclo targato EH33683 per una somma pari ad euro 68.624,11, notificatagli in data 17 ottobre 2022 e recante quali atti prodromici una pluralità di cartelle di pagamento.
Il sig. premettendo di contestare “per ragioni di competenza” solamente il diritto dei convenuti Pt_1
procedere al fermo in relazione alla cartella di pagamento n. 09720190067562583000 (con cui era intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 8.292,10 comprensivo di maggiorazioni e spese), eccepiva che il credito a quest'ultima sotteso (derivante da due sanzioni amministrative pecuniarie entrambe per violazione dell'art. 6 d.lvo n.193/2007: la prima dell'importo di euro 3.028,47 di cui alla determinazione dirigenziale ingiuntiva di n. 96150018323, prot. 514155 e la CP_2
seconda di euro 2.028,47 di cui alla determinazione dirigenziale ingiuntiva di n. CP_2
96150018325, prot. 514157 del 15 settembre 2015) era stato integralmente e tempestivamente pagato prima dell'emissione della cartella. Aggiungeva di avere inutilmente rappresentato ad l'avvenuto CP_3
pagamento e di avere avanzato istanza di sospensione della riscossione in riferimento alla predetta cartella. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere
l'esecutorietà della comunicazione preventiva di fermo amministrativo perché illegittimo per i motivi di cui alla narrativa;
in via principale dichiarare nel merito la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e della cartella di pagamento 09720190067562583000 stante l'inesistenza del credito dalla stessa portata per intervenuto pagamento”
Si costituiva tempestivamente eccependo l'incompetenza per materia del Tribunale adito e il CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e comunque di essere esonerata dal pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 4 benché ritualmente citata, non si costituiva ed era dichiarata contumace. CP_2
Con ordinanza del 3 giugno 2023, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva della comunicazione di fermo amministrativo limitatamente alla cartella opposta. La causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione di parte attrice, da qualificare come domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria sottostante al preavviso di fermo amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n. 15354/2015) è fondata e merita accoglimento limitatamente al credito sotteso alla cartella n. 09720190067562583000.
In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di incompetenza per materia sollevata da CP_3
(assumendo che “la cartella di riferimento è ... relativa a violazione del cds”, cfr. comparsa di risposta pg. 2), in quanto nel caso di specie oggetto del contendere è il preavviso di fermo attinente a sanzioni amministrative per violazione dell'art. 6 d.lvo n.193/2007 e non per violazioni del codice della strada
(cfr. docc. 4 del fascicolo di parte opponente).
Parimenti da rigettare è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, atteso che è il soggetto CP_3
che ha comunicato il preavviso di fermo ed ha emesso la cartella n. 09720190067562583000 oggetto della domanda di annullamento proposta con l'opposizione.
Nel merito, il sig. ha documentato l'avvenuto tempestivo pagamento in data 05.10.2015 e Pt_1
16.11.2015 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice) di entrambe le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'art. 6/7 D.lgs. n. 193/2007 di cui alle determinazioni dirigenziali di CP_2
sottese alla cartella di pagamento n. 09720190067562583000 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice), la quale, tuttavia, risulta indicata nel preavviso di fermo amministrativo da cui è scaturita la presente opposizione.
Entrambe le convenute devono essere condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio, in virtù del principio della soccombenza, tenuto conto l'attore, prima che gli fosse comunicato il preavviso di fermo amministrativo, e precisamente in data 15 novembre 2020, aveva già chiesto all'ente esattore, ai sensi dell'art. 1 della L. 228/2012, la sospensione legale della riscossione in relazione alla cartella n.
09720190067562583000 documentando il pagamento eseguito, in data antecedente alla emissione della cartella (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice). Le spese sono liquidate come in dispositivo, in conformità
pagina 3 di 4 ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avuto riguardo al valore della domanda (scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000), all'estrema semplicità della causa e all'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 09720190067562583000 e dichiara l'inesistenza del diritto di e CP_2 Controparte_1
di procedere, nei confronti di al fermo amministrativo
[...] Parte_1
preavvisato con la comunicazione n. 09780202200056655000, limitatamente al solo credito sotteso alla annullata cartella;
-condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi euro 1.700,0, Parte_1
oltre al rimborso dell'importo versato per contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 13 febbraio 2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Andrea Picconi (D.M. CP_4
22.10.2024)
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