Articolo 8 della Legge 30 aprile 1976, n. 386
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 giugno 1976
Art. 8.
Il personale di ruolo degli enti di sviluppo in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed assegnato all'amministrazione statale ai sensi del precedente articolo 7 puo' continuare ad essere utilizzato dallo stesso Ministero nel limite massimo di 128 unita'. Fino a quando non sara' istituito il ruolo unico di cui all' articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , il personale predetto e' posto in posizione di comando con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro sentito l'ente di appartenenza.
Il personale dipendente dall'AIOC (Associazione interprovinciale organismi cooperativi) che sia utilizzato dall'ente Maremma e dall'ente di sviluppo nelle Marche, per l'espletamento di compiti dell'ente stesso, da almeno due anni, puo' chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nei ruoli organici dell'ente stesso.
L'inquadramento del personale di cui al precedente comma sara' effettuato previa valutazione dei titoli ed il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita delibera adottata dall'ente e approvata dalla regione competente.
Entrata in vigore il 23 giugno 1976
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