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23 giugno 1976
23 giugno 1976
Art. 8.
Il personale di ruolo degli enti di sviluppo in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed assegnato all'amministrazione statale ai sensi del precedente articolo 7 puo' continuare ad essere utilizzato dallo stesso Ministero nel limite massimo di 128 unita'. Fino a quando non sara' istituito il ruolo unico di cui all' articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , il personale predetto e' posto in posizione di comando con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro sentito l'ente di appartenenza.
Il personale dipendente dall'AIOC (Associazione interprovinciale organismi cooperativi) che sia utilizzato dall'ente Maremma e dall'ente di sviluppo nelle Marche, per l'espletamento di compiti dell'ente stesso, da almeno due anni, puo' chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nei ruoli organici dell'ente stesso.
L'inquadramento del personale di cui al precedente comma sara' effettuato previa valutazione dei titoli ed il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita delibera adottata dall'ente e approvata dalla regione competente.
Il personale di ruolo degli enti di sviluppo in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed assegnato all'amministrazione statale ai sensi del precedente articolo 7 puo' continuare ad essere utilizzato dallo stesso Ministero nel limite massimo di 128 unita'. Fino a quando non sara' istituito il ruolo unico di cui all' articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , il personale predetto e' posto in posizione di comando con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro sentito l'ente di appartenenza.
Il personale dipendente dall'AIOC (Associazione interprovinciale organismi cooperativi) che sia utilizzato dall'ente Maremma e dall'ente di sviluppo nelle Marche, per l'espletamento di compiti dell'ente stesso, da almeno due anni, puo' chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nei ruoli organici dell'ente stesso.
L'inquadramento del personale di cui al precedente comma sara' effettuato previa valutazione dei titoli ed il superamento di un esame colloquio su materie previste da apposita delibera adottata dall'ente e approvata dalla regione competente.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2012, n. 14653Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo - Presidente - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. MATERA Lina - Consigliere - Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere - Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN C.F. [...], AN DA C.F. [...], AN MA C.F. [...], NELLA LORO QUALTITÀ DI FIGLI LEGITTIMI ED EREDI DI NO NA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 157, presso lo studio dell'avvocato MURANO GIULIO, rappresentati e difesi dall'avvocato GULFO NICOLA; - ricorrenti - contro NO AN; - intimato - sul ricorso 17948-2006 proposto da: NO AN C.F. [...], che rappresenta e …Leggi di più...
- configurabilità·
- fondi agricoli riscattati ai sensi della legge n.379 del 1967·
- acquisto rientrante nella comunione legale ex art. 177 cod.civ·
- riforma fondiaria·
- agricoltura·
- assegnazione