TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16851 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 45818/2023 del ruolo generale e proposto da
nata a [...], Pennsylvania, Stati Parte_1
Uniti d'America, in data 14 luglio 1974; nata Parte_2
a San Francisco, California, Stati Uniti d'America, in data 20 febbraio 2004
e , nato a [...], Pennsylvania, Stati Parte_3
Uniti d'America, in data 30 gennaio 1983, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Livio Pochetti;
- ricorrenti –
nei confronti di e in Controparte_1 Controparte_2
persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- resistenti –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '(…) accertare e dichiarare che i ricorrenti sono
cittadini italiani iure sanguinis;
per l'effetto, ordinare al CP_1
pagina 1 dell'Interno, e per esso all'ufficiale di stato civile competente di procedere
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile';
per parte resistente: '(…) chiede, in caso di riconoscimento della
cittadinanza, di compensare le spese di giudizio'
Fatto e diritto
Con la presente azione gli odierni ricorrenti instano affinché il Tribunale
accerti il loro status di cittadini italiani in forza della comune e diretta discendenza da , nato nel Comune di Carpineto Persona_1
Romano in provincia di Roma il giorno 12/07/1887, e successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America. Gli istanti riferiscono che il suddetto avo acquisiva la cittadinanza statunitense per naturalizzazione nel 1925,
perdendo contestualmente quella italiana ai sensi dell'art. 8 della l. 12
giugno 1912 n.555, quando il suo discendente diretto Persona_2
era ancora minorenne, in quanto nato nel 1920. Osservano i
[...]
ricorrenti che tale circostanza non osta alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, dal momento che l'art. 7 della l. 13 giugno 1912
n.555 prescrive che '(…) il cittadino italiano nato e residente in uno stato
estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la
cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può
rinunciarvi'.
Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_2
non contestando la fondatezza della domanda ma limitandosi a
[...]
chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
pagina 2 Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17
aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31
luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti.
Ed invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis da parte del consolato generale di New York, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
pagina 3 Ciò posto e venendo al merito, la domanda dei ricorrenti non è fondata e non può trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_1
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò premesso, rileva il Tribunale come l'avo italiano abbia perduto la cittadinanza per effetto della naturalizzazione intervenuta il 4 aprile 1925
(cfr. certificato di naturalizzazione, doc. 22 fascicolo di parte ricorrente) e,
dunque, quando il figlio nato negli Stati Uniti d'America il Persona_3
1 maggio 1921 era ancora minore di età.
pagina 4 Al riguardo, gli istanti ritengono che per le fattispecie come quella in oggetto trovi applicazione l'art. 7 della l. 13 giugno 1912 n. 555 - vigente ratione temporis - secondo cui '…il cittadino italiano nato e residente in uno
Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva
la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato può
rinunziarvi'. Dunque, secondo questo orientamento, la prefata disposizione normativa troverebbe applicazione sul presupposto che la legislazione statunitense prevede il riconoscimento della cittadinanza ai nati sul territorio (ius soli), con la conseguenza che i figli di italiani nati negli Stati
Uniti d'America si trovano ad acquistare automaticamente la cittadinanza dello Stato estero. In tale senso deporrebbe la circolare K.31.9 del 1991
del , la quale dispone che la prole nata sul territorio Controparte_1
dello Stato di emigrazione da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna)
quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età
minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero. L'indirizzo interpretativo in esame non ritiene per contro applicabile alle fattispecie come quella per cui è causa l'art.12 della prefata fonte normativa, secondo il quale, tra l'altro, '…i figli minori non emancipati di chi perde la
cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col
genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistano la
cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le
disposizioni degli articoli 3 e 9'.
pagina 5 Orbene, il Tribunale, in conformità ai suoi stessi precedenti da cui ritiene di non discostarsi, considera non condivisibile tale lettura interpretazione. Le
disposizioni di cui agli artt. 7 e 12 della legge 13 giugno 1912 n.555, pur essendo espressione del medesimo criterio guida, cioè quello di preservare, per quanto possibile, l'omogeneità della cittadinanza all'interno del medesimo nucleo familiare, appaiano regolare due situazioni del tutto distinte.
L'art. 7 era volto ad evitare, per un verso, che – in applicazione di una legislazione straniera – i figli di cittadini italiani perdessero involontariamente la cittadinanza italiana e, per altro verso, che in un medesimo nucleo familiare di origine italiana ascendenti e discendenti si trovassero, senza concorso di volontà, ad avere cittadinanze straniere. Il
legislatore, dunque, scelse di derogare al principio generale di unicità della cittadinanza consentendo ai nati su territori ove vigeva lo ius soli di essere bipolidi, in modo tale da mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della medesima cittadinanza.
L'art. 12 prevedeva, invece, che, di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo Stato, i figli minori seguissero la medesima sorte, pur lasciando loro, al compimento della maggiore età, la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria
(analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che alla maggiore età potevano invece rinunciare alla cittadinanza italiana,
mantenendo così solo quella acquistata iure soli).
Non essendovi alcun elemento letterale o sistematico che induca a ritenere che l'art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso in cui, durante la pagina 6 minore età dei figli, il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, o che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12,
ritiene il Tribunale che la norma applicabile alle fattispecie come quella in oggetto sia quella prevista dall'ultima disposizione normativa citata. La
soluzione di segno opposto, infatti, comporterebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i figli nati in Italia ed emigrati durante la minore età con i genitori ed i figli di emigrati nati all'estero, a fronte di un evento di identica valenza, quale la naturalizzazione dei genitori: i figli nati in Italia seguirebbero infatti la scelta degli ascendenti e perderebbero la cittadinanza di origine, mentre quelli nati all'estero, anche all'interno della medesima famiglia nucleare, potrebbero conservare la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione dei genitori durante la loro minore età.
In definitiva, in applicazione dell'art. 12, le domande proposte dalle odierne parti istanti devono ritenersi infondate.
Le domande devono dunque essere rigettate.
In mancanza di opposizione ed attesa l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione, le spese di lite possono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitamente pronunciando sulle domande di parte così dispone:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate
Roma, 20 novembre 2025. il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 45818/2023 del ruolo generale e proposto da
nata a [...], Pennsylvania, Stati Parte_1
Uniti d'America, in data 14 luglio 1974; nata Parte_2
a San Francisco, California, Stati Uniti d'America, in data 20 febbraio 2004
e , nato a [...], Pennsylvania, Stati Parte_3
Uniti d'America, in data 30 gennaio 1983, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Livio Pochetti;
- ricorrenti –
nei confronti di e in Controparte_1 Controparte_2
persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- resistenti –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '(…) accertare e dichiarare che i ricorrenti sono
cittadini italiani iure sanguinis;
per l'effetto, ordinare al CP_1
pagina 1 dell'Interno, e per esso all'ufficiale di stato civile competente di procedere
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile';
per parte resistente: '(…) chiede, in caso di riconoscimento della
cittadinanza, di compensare le spese di giudizio'
Fatto e diritto
Con la presente azione gli odierni ricorrenti instano affinché il Tribunale
accerti il loro status di cittadini italiani in forza della comune e diretta discendenza da , nato nel Comune di Carpineto Persona_1
Romano in provincia di Roma il giorno 12/07/1887, e successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America. Gli istanti riferiscono che il suddetto avo acquisiva la cittadinanza statunitense per naturalizzazione nel 1925,
perdendo contestualmente quella italiana ai sensi dell'art. 8 della l. 12
giugno 1912 n.555, quando il suo discendente diretto Persona_2
era ancora minorenne, in quanto nato nel 1920. Osservano i
[...]
ricorrenti che tale circostanza non osta alla trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, dal momento che l'art. 7 della l. 13 giugno 1912
n.555 prescrive che '(…) il cittadino italiano nato e residente in uno stato
estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la
cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può
rinunciarvi'.
Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_2
non contestando la fondatezza della domanda ma limitandosi a
[...]
chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
pagina 2 Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17
aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31
luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti.
Ed invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza
iure sanguinis da parte del consolato generale di New York, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
pagina 3 Ciò posto e venendo al merito, la domanda dei ricorrenti non è fondata e non può trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_1
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò premesso, rileva il Tribunale come l'avo italiano abbia perduto la cittadinanza per effetto della naturalizzazione intervenuta il 4 aprile 1925
(cfr. certificato di naturalizzazione, doc. 22 fascicolo di parte ricorrente) e,
dunque, quando il figlio nato negli Stati Uniti d'America il Persona_3
1 maggio 1921 era ancora minore di età.
pagina 4 Al riguardo, gli istanti ritengono che per le fattispecie come quella in oggetto trovi applicazione l'art. 7 della l. 13 giugno 1912 n. 555 - vigente ratione temporis - secondo cui '…il cittadino italiano nato e residente in uno
Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva
la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato può
rinunziarvi'. Dunque, secondo questo orientamento, la prefata disposizione normativa troverebbe applicazione sul presupposto che la legislazione statunitense prevede il riconoscimento della cittadinanza ai nati sul territorio (ius soli), con la conseguenza che i figli di italiani nati negli Stati
Uniti d'America si trovano ad acquistare automaticamente la cittadinanza dello Stato estero. In tale senso deporrebbe la circolare K.31.9 del 1991
del , la quale dispone che la prole nata sul territorio Controparte_1
dello Stato di emigrazione da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna)
quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età
minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero. L'indirizzo interpretativo in esame non ritiene per contro applicabile alle fattispecie come quella per cui è causa l'art.12 della prefata fonte normativa, secondo il quale, tra l'altro, '…i figli minori non emancipati di chi perde la
cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col
genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistano la
cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le
disposizioni degli articoli 3 e 9'.
pagina 5 Orbene, il Tribunale, in conformità ai suoi stessi precedenti da cui ritiene di non discostarsi, considera non condivisibile tale lettura interpretazione. Le
disposizioni di cui agli artt. 7 e 12 della legge 13 giugno 1912 n.555, pur essendo espressione del medesimo criterio guida, cioè quello di preservare, per quanto possibile, l'omogeneità della cittadinanza all'interno del medesimo nucleo familiare, appaiano regolare due situazioni del tutto distinte.
L'art. 7 era volto ad evitare, per un verso, che – in applicazione di una legislazione straniera – i figli di cittadini italiani perdessero involontariamente la cittadinanza italiana e, per altro verso, che in un medesimo nucleo familiare di origine italiana ascendenti e discendenti si trovassero, senza concorso di volontà, ad avere cittadinanze straniere. Il
legislatore, dunque, scelse di derogare al principio generale di unicità della cittadinanza consentendo ai nati su territori ove vigeva lo ius soli di essere bipolidi, in modo tale da mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della medesima cittadinanza.
L'art. 12 prevedeva, invece, che, di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo Stato, i figli minori seguissero la medesima sorte, pur lasciando loro, al compimento della maggiore età, la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria
(analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che alla maggiore età potevano invece rinunciare alla cittadinanza italiana,
mantenendo così solo quella acquistata iure soli).
Non essendovi alcun elemento letterale o sistematico che induca a ritenere che l'art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso in cui, durante la pagina 6 minore età dei figli, il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, o che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12,
ritiene il Tribunale che la norma applicabile alle fattispecie come quella in oggetto sia quella prevista dall'ultima disposizione normativa citata. La
soluzione di segno opposto, infatti, comporterebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i figli nati in Italia ed emigrati durante la minore età con i genitori ed i figli di emigrati nati all'estero, a fronte di un evento di identica valenza, quale la naturalizzazione dei genitori: i figli nati in Italia seguirebbero infatti la scelta degli ascendenti e perderebbero la cittadinanza di origine, mentre quelli nati all'estero, anche all'interno della medesima famiglia nucleare, potrebbero conservare la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione dei genitori durante la loro minore età.
In definitiva, in applicazione dell'art. 12, le domande proposte dalle odierne parti istanti devono ritenersi infondate.
Le domande devono dunque essere rigettate.
In mancanza di opposizione ed attesa l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione, le spese di lite possono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitamente pronunciando sulle domande di parte così dispone:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate
Roma, 20 novembre 2025. il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7