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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 369/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 369 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Benevento, alla via Parte_1 C.F._1
Torre della Catena n. 12, presso lo studio dell'avv. Vinicio Mignone, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. , elett.te dom.to in Avellino, alla via S. Controparte_1 C.F._2
Pescatori n. 18, presso lo studio dell'avv. Attilio Giordano, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
- Pagina 1 - CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo: di avere avuto una relazione con quest'ultimo dalla quale, l'8.12.2016, è
[...]
nato il piccolo di non aver mai convissuto con il resistente;
che, fin dal momento Per_1 della sua nascita ed a tutt'oggi, ha sempre abitato con la mamma nella casa dei Per_1 genitori di quest'ultima; che il resistente attualmente vive in provincia di Bologna dove lavora in una ditta come operaio;
che dalla nascita del bambino e fino ad oggi non vi è stata alcuna partecipazione, sia economica che morale, alla vita del minore da parte del padre, il quale ha evitato qualsiasi rapporto con il figlio, non curandosi della sua educazione, della sua istruzione e della assistenza morale e materiale;
che il resistente non ha mai corrisposto alcun importo per il mantenimento del figlio e che la ricorrente, stante l'esiguità del suo reddito personale, è stata sostenuta nel corso degli anni dai suoi genitori.
Per questi motivi
ha chiesto disporsi: l'affidamento super-esclusivo di con Per_1
collocazione presso il domicilio materno e senza calendarizzazione di visite con il padre;
un assegno per il mantenimento del figlio, a carico dell' , in misura non inferiore ad € CP_1
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale si è opposto alla richiesta di affidamento super-esclusivo, pur essendo d'accordo per un affidamento esclusivo a carico della madre , Parte_1
instando, al contempo, per una riduzione del chiesto mantenimento ad € 200,00.
Assunti con ordinanza del 2.5.2024 i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione al 9.1.2025, ove essa è stata riservata alla decisione collegiale.
Sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione paterna del minore
[...]
(n. l'8.12.2016). Per_2
Va confermata l'ordinanza del giudice delegato del 2.5.2024, con cui è stato stabilito l'affido super-esclusivo del minore alla madre, nonché la collocazione esclusiva dello stesso Per_1
presso il domicilio materno, con frequentazione in favore del padre presso lo spazio neutro dei Servizi sociali di San Leucio del Sannio (Bn).
Va rammentato come, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. nn. 1777/2012, 6535/2019, 19323/2020), l'affidamento condiviso - che comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione,
- Pagina 2 - appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore - costituisce, in omaggio al disposto dell'art. 337 ter, co. 2, c.c., il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia e, pertanto, può essere derogato dal giudice di merito, con provvedimento motivato, solamente ove esso risulti contrario all'interesse del minore (art. 337 quater, co. 1, c.c.) (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1777).
In particolare, non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento, con riferimento alla peculiarità della fattispecie, sorretto da motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario -da determinare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass., 27 giugno 2006, n. 14840) - ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 16593/2008).
Posto, pertanto, che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337 ter cod. civ., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. n.
21425/2022), ritiene il Collegio che non vi sia alcun dubbio circa il fatto che la ricorrente sia un genitore più che idoneo alla gestione e alla cura del figlio minore Per_1
Invero, le deduzioni contenuto nel ricorso introduttivo circa il fatto che è stata l'istante ad occuparsi in via esclusiva del figlio dalla nascita ad oggi, crescendolo, educandolo, accudendolo e mantenendolo da sola, non è stata contestata dal resistente e ha trovato conferma anche in sede di interrogatorio delle parti (cfr. verbale di udienza del 2.5.2024).
Inoltre, la relazione dei Servizi Sociali di San Leucio del Sannio ha evidenziato come il piccolo - che frequenta la III elementare presso l'Istituto comprensivo “L. Per_1
Settembrini” di San Leucio del Sannio, presso il quale è ben inserito nel gruppo di classe, non manifestando difficoltà, e segue anche un corso di canto presso una scuola di Benevento - viva, presso il domicilio della mamma, in un contesto familiare idoneo a soddisfare i suoi
- Pagina 3 - bisogni e che gli consente una crescita psico-fisica sana ed equilibrata, specie in considerazione della presenza anche dei nonni materni, i quali costituiscono un valido supporto per la genitrice e un punto di riferimento per il minore.
Per converso, il resistente non è apparso persona adeguata a garantire il migliore interesse del figlio.
Lo stesso resistente - che ha affermato di essere diventato padre allorquando la relazione con la ricorrente era ormai cessata, senza, quindi, un reale desiderio di paternità - riconosce nei suoi scritti difensivi che un affido esclusivo del figlio alla madre sia più idoneo alle Per_1
esigenze di vita immediate del minore, atteso che egli vive e lavora in Emilia Romagna e viene a Benevento ogni tre/quattro mesi e, soprattutto, non ha più alcun tipo di rapporto con la ricorrente.
Inoltre, benché in comparsa si sia dichiarato “non totalmente inidoneo (questo anche in un'ottica futura)” a svolgere il suo ruolo genitoriale, nei fatti ha manifestato un atteggiamento tutt'altro che in linea con quanto sostenuto. Difatti, nel corso dell'istruttoria è emerso, oltre al fatto che questi non ha mai avuto rapporti con il figlio (né con la madre) né ha mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento in favore dello stesso (cfr. verbale del 2.5.2024), la difficoltà dell' a ricoprire il ruolo che un padre dovrebbe avere nella vita del figlio, CP_1 tant'è che lo stesso ha dichiarato in sede di audizione “di non sentirsi pronto a fare il padre”.
Peraltro, la relazione dei servizi sociali ha evidenziato che resistente, sebbene più volte contattato dagli stessi allo scopo di attivare una frequentazione con il figlio che manifesta, a detta della madre, questa necessità di volere approfondire una conoscenza con lo stesso (di fatto mai avvenuta), non ha mai risposto alle chiamate, né ai messaggi lasciati in segreteria.
Posto, pertanto, che la tutela del miglior interesse del minore prevale sul diritto alla bigenitorialità, dovendo verificarsi le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. n. 21425/2022) e che, all'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023; cfr. in tal senso anche la recente Cass. 8 giugno 2023 n.
16205), ritiene il Collegio di dovere disporre l'affido super-esclusivo del minore alla madre
- Pagina 4 - (art. 337 quater, co. 3, secondo alinea), con estensione, quindi, della responsabilità anche alle decisioni su istruzione, educazione e salute.
Invero, il totale disinteresse dimostrato dal padre dalla nascita, a tutt'oggi permanente, unitamente al reiterato non mantenimento (Cass. n. 27591/2021) e alla discontinuità, per non dire assenza, nell'esercizio del diritto di visita (Cass. nn. 26587/2009, 977/2017), e senza tralasciare la persistente incomunicabilità con l'altro genitore (Cass. n. 27348/2022) e la lontananza dal figlio - che se, di per sé, non costituisce motivo di affido esclusivo, nei fatti si
è quei rivelata una totale assenza - inducono il Collegio a confermare che anche per le questioni di maggiore importanza sia la sola madre a dovere decidere, onde evitare uno stallo nel discernimento delle questioni fondamentali della vita del minore.
Conseguentemente, va collocato in via esclusiva presso il domicilio materno sito in CP_3
San Leucio del Sannio, alla via Merici 84.
Naturalmente, per quanto l' sia stato contattato invano dai Servizi Sociali di San CP_1
Leucio del Sannio per ben sei volte senza che questi abbia mai risposto o richiamato, questo
Collegio ritiene di dovere confermare la possibilità di incontri tra il padre e il figlio presso lo spazio neutro costituito dai S.s. medesimi (alle condizioni di cui all'ordinanza del 2.5.2024, ovvero previa comunicazione una settimana prima di scendere a Benevento ai Servizi stessi e alla ricorrente), dal momento che le ragioni che hanno portato all'affido super-esclusivo non sono, comunque, ostative ad una futura frequentazione tra figlio e padre.
Sul mantenimento del minore (n. l'8.12.2016) Persona_2
Per quanto attiene al mantenimento del minore, contestato tra le parti è solo l'ammontare dell'assegno, offerto in € 200,00 dal resistente e richiesto in € 400,00 dalla ricorrente.
Quest'ultima ha dedotto di lavorare alle dipendenze della presso Parte_2
l'Archivio Notarile di Benevento per tre giorni alla settimana, dove svolge attività di movimentazione e fotoriproduzione e percepisce un compenso di circa € 400,00 mensili. Ha, inoltre, dichiarato redditi (cfr. in atti denuncia dei redditi) per gli anni d'imposta 2020, 2021 e
2022, rispettivamente, per € 16.403,67, € 21.578,00 ed € 9.007,25 ed è beneficiaria per intero CP_ dell'assegno unico universale erogato dall' pari ad € 189,20.
Il resistente è, invece, impiegato come operaio presso una azienda in provincia di Bologna e percepisce € 1.600,00 di stipendio (cfr. in atti busta paga). Ha, poi, dichiarato per l'anno 2021 redditi complessivi per € 21.578,00 (cfr. in atti denuncia dei redditi). Paga, inoltre, un canone
- Pagina 5 - di affitto mensile di circa € 600,00 (cfr. in atti contratto), cui vanno aggiunte le utenze domestiche.
Questi essendo le risorse economiche delle parti e senza tralasciare le esigenze della prole, allo stato inalterate, il tenore di vita abbastanza modesto della famiglia e i tempi di permanenza del minore pressoché totalitari con la mamma, appare corretto confermare quanto disposto con ordinanza del 2.5.2024, ossia che l'obbligo a carico dell' di contribuire CP_1
al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, da corrispondere alla , Pt_1
con modalità tracciabili, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo ed alla rivalutazione annuale Istat.
La ricorrente, inoltre, in quanto affidataria esclusiva del figlio, percepirà per intero, come già del resto avviene, l'assegno unico universale (art. 6, co. 4, d. lg. 230/2021)
Tenuto conto della non opposizione del resistente alla domanda principale, nonché della parziale reciproca soccombenza sulla domanda di mantenimento, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone l'affido super-esclusivo del minore alla madre Persona_2 Pt_1
, con estensione della responsabilità alle decisioni su istruzione, educazione, salute e
[...]
residenza abituale del minore e con collocazione presso il domicilio materno sito in San
Leucio del Sannio (Bn) alla via Merici n. 84;
- dispone che il resistente possa incontrare il figlio presso i S.s. di San Leucio del
Sannio (Bn) ogniqualvolta ritorni a Benevento e previa comunicazione almeno una settimana prima ai Servizi medesimi e alla ricorrente;
- dispone, a carico del resistente, un assegno, a titolo di mantenimento del figlio minore di € 300,00, da versare alla ricorrente con modalità tracciabili entro il 5 di ogni mese, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Benevento e oltre rivalutazione annuale Istat;
- dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico universale versatole CP_ dall'
- compensa integralmente le spese di lite.
- Pagina 6 - Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 369 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Benevento, alla via Parte_1 C.F._1
Torre della Catena n. 12, presso lo studio dell'avv. Vinicio Mignone, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. , elett.te dom.to in Avellino, alla via S. Controparte_1 C.F._2
Pescatori n. 18, presso lo studio dell'avv. Attilio Giordano, dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
- Pagina 1 - CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo: di avere avuto una relazione con quest'ultimo dalla quale, l'8.12.2016, è
[...]
nato il piccolo di non aver mai convissuto con il resistente;
che, fin dal momento Per_1 della sua nascita ed a tutt'oggi, ha sempre abitato con la mamma nella casa dei Per_1 genitori di quest'ultima; che il resistente attualmente vive in provincia di Bologna dove lavora in una ditta come operaio;
che dalla nascita del bambino e fino ad oggi non vi è stata alcuna partecipazione, sia economica che morale, alla vita del minore da parte del padre, il quale ha evitato qualsiasi rapporto con il figlio, non curandosi della sua educazione, della sua istruzione e della assistenza morale e materiale;
che il resistente non ha mai corrisposto alcun importo per il mantenimento del figlio e che la ricorrente, stante l'esiguità del suo reddito personale, è stata sostenuta nel corso degli anni dai suoi genitori.
Per questi motivi
ha chiesto disporsi: l'affidamento super-esclusivo di con Per_1
collocazione presso il domicilio materno e senza calendarizzazione di visite con il padre;
un assegno per il mantenimento del figlio, a carico dell' , in misura non inferiore ad € CP_1
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il resistente, il quale si è opposto alla richiesta di affidamento super-esclusivo, pur essendo d'accordo per un affidamento esclusivo a carico della madre , Parte_1
instando, al contempo, per una riduzione del chiesto mantenimento ad € 200,00.
Assunti con ordinanza del 2.5.2024 i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione al 9.1.2025, ove essa è stata riservata alla decisione collegiale.
Sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione paterna del minore
[...]
(n. l'8.12.2016). Per_2
Va confermata l'ordinanza del giudice delegato del 2.5.2024, con cui è stato stabilito l'affido super-esclusivo del minore alla madre, nonché la collocazione esclusiva dello stesso Per_1
presso il domicilio materno, con frequentazione in favore del padre presso lo spazio neutro dei Servizi sociali di San Leucio del Sannio (Bn).
Va rammentato come, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. nn. 1777/2012, 6535/2019, 19323/2020), l'affidamento condiviso - che comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione,
- Pagina 2 - appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore - costituisce, in omaggio al disposto dell'art. 337 ter, co. 2, c.c., il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia e, pertanto, può essere derogato dal giudice di merito, con provvedimento motivato, solamente ove esso risulti contrario all'interesse del minore (art. 337 quater, co. 1, c.c.) (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1777).
In particolare, non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento, con riferimento alla peculiarità della fattispecie, sorretto da motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario -da determinare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass., 27 giugno 2006, n. 14840) - ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 16593/2008).
Posto, pertanto, che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337 ter cod. civ., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole (Cass. n.
21425/2022), ritiene il Collegio che non vi sia alcun dubbio circa il fatto che la ricorrente sia un genitore più che idoneo alla gestione e alla cura del figlio minore Per_1
Invero, le deduzioni contenuto nel ricorso introduttivo circa il fatto che è stata l'istante ad occuparsi in via esclusiva del figlio dalla nascita ad oggi, crescendolo, educandolo, accudendolo e mantenendolo da sola, non è stata contestata dal resistente e ha trovato conferma anche in sede di interrogatorio delle parti (cfr. verbale di udienza del 2.5.2024).
Inoltre, la relazione dei Servizi Sociali di San Leucio del Sannio ha evidenziato come il piccolo - che frequenta la III elementare presso l'Istituto comprensivo “L. Per_1
Settembrini” di San Leucio del Sannio, presso il quale è ben inserito nel gruppo di classe, non manifestando difficoltà, e segue anche un corso di canto presso una scuola di Benevento - viva, presso il domicilio della mamma, in un contesto familiare idoneo a soddisfare i suoi
- Pagina 3 - bisogni e che gli consente una crescita psico-fisica sana ed equilibrata, specie in considerazione della presenza anche dei nonni materni, i quali costituiscono un valido supporto per la genitrice e un punto di riferimento per il minore.
Per converso, il resistente non è apparso persona adeguata a garantire il migliore interesse del figlio.
Lo stesso resistente - che ha affermato di essere diventato padre allorquando la relazione con la ricorrente era ormai cessata, senza, quindi, un reale desiderio di paternità - riconosce nei suoi scritti difensivi che un affido esclusivo del figlio alla madre sia più idoneo alle Per_1
esigenze di vita immediate del minore, atteso che egli vive e lavora in Emilia Romagna e viene a Benevento ogni tre/quattro mesi e, soprattutto, non ha più alcun tipo di rapporto con la ricorrente.
Inoltre, benché in comparsa si sia dichiarato “non totalmente inidoneo (questo anche in un'ottica futura)” a svolgere il suo ruolo genitoriale, nei fatti ha manifestato un atteggiamento tutt'altro che in linea con quanto sostenuto. Difatti, nel corso dell'istruttoria è emerso, oltre al fatto che questi non ha mai avuto rapporti con il figlio (né con la madre) né ha mai corrisposto alcunché a titolo di mantenimento in favore dello stesso (cfr. verbale del 2.5.2024), la difficoltà dell' a ricoprire il ruolo che un padre dovrebbe avere nella vita del figlio, CP_1 tant'è che lo stesso ha dichiarato in sede di audizione “di non sentirsi pronto a fare il padre”.
Peraltro, la relazione dei servizi sociali ha evidenziato che resistente, sebbene più volte contattato dagli stessi allo scopo di attivare una frequentazione con il figlio che manifesta, a detta della madre, questa necessità di volere approfondire una conoscenza con lo stesso (di fatto mai avvenuta), non ha mai risposto alle chiamate, né ai messaggi lasciati in segreteria.
Posto, pertanto, che la tutela del miglior interesse del minore prevale sul diritto alla bigenitorialità, dovendo verificarsi le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. n. 21425/2022) e che, all'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023; cfr. in tal senso anche la recente Cass. 8 giugno 2023 n.
16205), ritiene il Collegio di dovere disporre l'affido super-esclusivo del minore alla madre
- Pagina 4 - (art. 337 quater, co. 3, secondo alinea), con estensione, quindi, della responsabilità anche alle decisioni su istruzione, educazione e salute.
Invero, il totale disinteresse dimostrato dal padre dalla nascita, a tutt'oggi permanente, unitamente al reiterato non mantenimento (Cass. n. 27591/2021) e alla discontinuità, per non dire assenza, nell'esercizio del diritto di visita (Cass. nn. 26587/2009, 977/2017), e senza tralasciare la persistente incomunicabilità con l'altro genitore (Cass. n. 27348/2022) e la lontananza dal figlio - che se, di per sé, non costituisce motivo di affido esclusivo, nei fatti si
è quei rivelata una totale assenza - inducono il Collegio a confermare che anche per le questioni di maggiore importanza sia la sola madre a dovere decidere, onde evitare uno stallo nel discernimento delle questioni fondamentali della vita del minore.
Conseguentemente, va collocato in via esclusiva presso il domicilio materno sito in CP_3
San Leucio del Sannio, alla via Merici 84.
Naturalmente, per quanto l' sia stato contattato invano dai Servizi Sociali di San CP_1
Leucio del Sannio per ben sei volte senza che questi abbia mai risposto o richiamato, questo
Collegio ritiene di dovere confermare la possibilità di incontri tra il padre e il figlio presso lo spazio neutro costituito dai S.s. medesimi (alle condizioni di cui all'ordinanza del 2.5.2024, ovvero previa comunicazione una settimana prima di scendere a Benevento ai Servizi stessi e alla ricorrente), dal momento che le ragioni che hanno portato all'affido super-esclusivo non sono, comunque, ostative ad una futura frequentazione tra figlio e padre.
Sul mantenimento del minore (n. l'8.12.2016) Persona_2
Per quanto attiene al mantenimento del minore, contestato tra le parti è solo l'ammontare dell'assegno, offerto in € 200,00 dal resistente e richiesto in € 400,00 dalla ricorrente.
Quest'ultima ha dedotto di lavorare alle dipendenze della presso Parte_2
l'Archivio Notarile di Benevento per tre giorni alla settimana, dove svolge attività di movimentazione e fotoriproduzione e percepisce un compenso di circa € 400,00 mensili. Ha, inoltre, dichiarato redditi (cfr. in atti denuncia dei redditi) per gli anni d'imposta 2020, 2021 e
2022, rispettivamente, per € 16.403,67, € 21.578,00 ed € 9.007,25 ed è beneficiaria per intero CP_ dell'assegno unico universale erogato dall' pari ad € 189,20.
Il resistente è, invece, impiegato come operaio presso una azienda in provincia di Bologna e percepisce € 1.600,00 di stipendio (cfr. in atti busta paga). Ha, poi, dichiarato per l'anno 2021 redditi complessivi per € 21.578,00 (cfr. in atti denuncia dei redditi). Paga, inoltre, un canone
- Pagina 5 - di affitto mensile di circa € 600,00 (cfr. in atti contratto), cui vanno aggiunte le utenze domestiche.
Questi essendo le risorse economiche delle parti e senza tralasciare le esigenze della prole, allo stato inalterate, il tenore di vita abbastanza modesto della famiglia e i tempi di permanenza del minore pressoché totalitari con la mamma, appare corretto confermare quanto disposto con ordinanza del 2.5.2024, ossia che l'obbligo a carico dell' di contribuire CP_1
al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, da corrispondere alla , Pt_1
con modalità tracciabili, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo ed alla rivalutazione annuale Istat.
La ricorrente, inoltre, in quanto affidataria esclusiva del figlio, percepirà per intero, come già del resto avviene, l'assegno unico universale (art. 6, co. 4, d. lg. 230/2021)
Tenuto conto della non opposizione del resistente alla domanda principale, nonché della parziale reciproca soccombenza sulla domanda di mantenimento, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone l'affido super-esclusivo del minore alla madre Persona_2 Pt_1
, con estensione della responsabilità alle decisioni su istruzione, educazione, salute e
[...]
residenza abituale del minore e con collocazione presso il domicilio materno sito in San
Leucio del Sannio (Bn) alla via Merici n. 84;
- dispone che il resistente possa incontrare il figlio presso i S.s. di San Leucio del
Sannio (Bn) ogniqualvolta ritorni a Benevento e previa comunicazione almeno una settimana prima ai Servizi medesimi e alla ricorrente;
- dispone, a carico del resistente, un assegno, a titolo di mantenimento del figlio minore di € 300,00, da versare alla ricorrente con modalità tracciabili entro il 5 di ogni mese, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Benevento e oltre rivalutazione annuale Istat;
- dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico universale versatole CP_ dall'
- compensa integralmente le spese di lite.
- Pagina 6 - Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Il Giudice est.
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 7 -