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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8159/2024 V.G. promossa da:
(C.F. $) con il patrocinio degli avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Atzeri e Claudia Atzeri
e
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (C.F. ) con il CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
patrocinio dell'avv. Rita Pitzanti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Pag. 1 a 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“1) Con sentenza n. 2527/21 (doc. 2), il Tribunale di Cagliari pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cagliari il 04.12.1999, tra e Parte_1 [...]
, assegnava a quest'ultima la casa coniugale sita in Sestu, via Costantino Imperatore Pt_2
n. 58, per coabitarvi con i figli e poneva a carico del primo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro 250,00 “a titolo di mantenimento dei figli”, e Parte_4 Pt_3
, “maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti”, incrementato ad euro
[...]
350,00 dal gennaio 2022 da versarsi alla madre, . Parte_2
2) I figli dei ricorrenti, ormai da tempo maggiorenni, attualmente non risultano soggetti autonomi economicamente. Infatti è attualmente disoccupata e si trova a Malta per Pt_3
perfezionare la lingua inglese, in vista di una migliore chance lavorativa, mentre Pt_4
svolge solo lavori saltuari e di breve durata, ed è in cerca di occupazione stabile.
3) Le parti, tuttavia, hanno raggiunto un accordo per modificare le condizioni di cui alla sentenza sopra citata e consentire ai figli di avere immediata disponibilità economica in vista di una migliore scelta organizzativa per il loro futuro lavorativo.
Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza n. 2527/21:
a) il sig. verserà in favore della figlia a titolo di assegno di Parte_1 Parte_3
mantenimento l'importo di euro 7.000,00 in un'unica soluzione mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora , su consenso di poiché ella sprovvista di Parte_2 Pt_3
conto, identificato con le seguenti coordinate : codice iban [...]CC0010812539
Pag. 2 a 4 b) il sig. verserà in favore del figlio a titolo di assegno di Parte_1 Parte_4
mantenimento l'importo di euro 5.000,00 in un'unica soluzione mediante bonifico sulla CARTA
POSTEPAY EVOLUTION al medesimo intestata, identificata con il seguente codice iban:
[...]
c) Gli importi sopra indicati dovranno essere versati entro 15 giorni dall'omologazione del presente accordo.
d) Col ricevimento delle somme sopra indicate, e dichiarano di Parte_4 Parte_3
non avere più nulla da pretendere a titolo di mantenimento e rinunciano a proporre qualsiasi successiva domanda a contenuto economico, indipendentemente da qualsiasi eventuale futura modifica delle loro condizioni personali ed economiche e delle circostanze che hanno dato luogo al mantenimento”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e dei figli
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 2527/21 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile
pubblicata il 10.08.2021 nel procedimento RG. n. 852/2020,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Pag. 3 a 4 Cagliari 24.02.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 4 a 4