Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 06/05/2026, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2026, proposto da
IA SA ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Tito Assennato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza n 986/2025 del Tribunale di Siracusa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 la dott.ssa AG NA Barone e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Con sentenza n. 986/2025 il Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un valore complessivo di € 2000,00.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione intimata non ha dato esecuzione alla sopra citata sentenza, seppure ritualmente notificata e passata in giudicato, come da attestazione in atti; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore. Ha, inoltre, chiesto la fissazione di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4° lett. e) c.p.a.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, sebbene regolarmente evocata.
All’udienza camerale del 5 maggio 2026, il difensore della ricorrente ha rappresentato che successivamente all’introduzione del ricorso, l’amministrazione intimata ha accreditato il bonus carta del docente e, per tale motivo, ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale; ha, inoltre, precisato che l’amministrazione non ha provveduto al pagamento delle spese processuali già liquidate al difensore distrattario con il titolo posto in esecuzione.
Alla luce della dichiarazione resa dal difensore all’odierna udienza camerale in ordine all’accreditamento del bonus carta docente nelle more del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con la precisazione che stante la fondatezza dell’azione di ottemperanza proposta, le spese di lite seguono la soccombenza (virtuale) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Quanto, invece, alle spese processuali del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Siracusa va osservato che le stesse esulano dal giudizio in esame che è stato proposto unicamente dalla ricorrente al fine di ottenere l’accredito della carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NA Barone, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Paola NA Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AG NA Barone |
IL SEGRETARIO