Articolo 119 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 118Articolo 120
Versione
4 aprile 1972
Art. 119.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1972, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , ai termini dell' articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 .
Entrata in vigore il 4 aprile 1972