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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
GI ON, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5754/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1
- P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4709/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5391 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6473 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, nr. 4709/30/2024 pronunciata il 04.04.2024 e depositata in segreteria il successivo 08.04.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda e condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso rubricato sub RGR nr. 6930/2023, proposto dalla Ricorrente_1
avverso gli avvisi di accertamento in rettifica n. 5391,
Imposta Unica Comunale (IUC) – TASI 2017, Prot. n. QB/2022/513923 del 24.10.2022, notificato il 18.11.2022
e n. 6473, Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU 2017 Prot. n. QB/2022/513698 del 24.10.2022, notificato il 16.11.2022 emessi dal COMUNE DI ROMA CAPITALE
Avverso detta pronuncia proponeva appello l'istituto contribuente il quale riproponeva i motivi già formulati in sede di ricors0 introduttivo ed eccepiva l'erroneità e nullità della sentenza de qua per travisamento dei fatti in relazione all'asserito tardivo deposito della sentenza n. 3650/24 con attestazione di passaggio in giudicato, violazione o mancata valutazione del giudicato esterno, travisamento dei fatti in relazione alla motivazione degli atti impugnati, travisamento dei fatti, illogicità manifesta della motivazione, violazione o errata applicazione della disciplina relativa ai presupposti per l'esenzione, erronea valutazione delle deduzioni e dei mezzi di prova allegati dalla ricorrente in merito alla sussistenza del requisito oggettivo per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta in relazione alla destinazione dell'immobile, motivazione illogica o comunque insufficiente, assenza di motivazione o motivazione apparente.
Previa sospensione dell'esecutività della pronuncia gravata, chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza opposta, dichiararsi la nullità della stessa nonché degli atti impositivi oggetto della presente controversia, con condanna alla refusione delle spese di lite.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92
Si costituiva ritualmente e tempestivamente l'ente impositore il quale contro deduceva sia avverso l'istanza di sospensione in quanto infondata sia nel merito del gravame su ogni singolo motivo e, in particolare, sull'assenza dei requisiti necessari per l'applicazione dell'esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del
D. Lgs. n. 504/1992 e sul corretto riparto dell'onere della prova ex art. 2967 c.c. con particolare riferimento alla circostanza che, trattandosi di norma agevolativa tale onere incombesse unicamente al contribuente.
Insisteva per la conferma della legittimità e correttezza della pronuncia e per la legittimità degli atti oppositi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
In data 09.05.2025 parte appellante depositava memorie illustrative ex art. 32 del D.lgs. nr. 546/92 riportandosi ai propri scritti difensivi già depositati. Instavano anch'essi per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92.
Del pari, in data 02.12.2025, depositava atto di definizione extragiudiziale della posizione fiscale IUC_IMU
E IUC_TASI, anni di imposta 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 sottoscritto da entrambe le parti in causa con prova di notifica via pec.
Nella seduta del 03 dicembre 2025, la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che nelle more di redazione del presente provvedimento parte appellata depositava rituale istanza di cessata materia del contendere ed estinzione del giudizio in uno all'atto di definizione extragiudiziale ai sensi dell'art. 48 comma 1 D. Lgs. n.546/92, la Corte, prendendone atto, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, come previsto dall'articolo
92 comma 3, c.p.c. e articolo 12, comma 2-octies, d. lgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Spese compensate.
Roma 3.12.2025
Il RE Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente
GI ON, RE
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5754/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1
- P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4709/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 08/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5391 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6473 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, nr. 4709/30/2024 pronunciata il 04.04.2024 e depositata in segreteria il successivo 08.04.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda e condannando alle spese di giudizio, rigettava il ricorso rubricato sub RGR nr. 6930/2023, proposto dalla Ricorrente_1
avverso gli avvisi di accertamento in rettifica n. 5391,
Imposta Unica Comunale (IUC) – TASI 2017, Prot. n. QB/2022/513923 del 24.10.2022, notificato il 18.11.2022
e n. 6473, Imposta Unica Comunale (IUC) – IMU 2017 Prot. n. QB/2022/513698 del 24.10.2022, notificato il 16.11.2022 emessi dal COMUNE DI ROMA CAPITALE
Avverso detta pronuncia proponeva appello l'istituto contribuente il quale riproponeva i motivi già formulati in sede di ricors0 introduttivo ed eccepiva l'erroneità e nullità della sentenza de qua per travisamento dei fatti in relazione all'asserito tardivo deposito della sentenza n. 3650/24 con attestazione di passaggio in giudicato, violazione o mancata valutazione del giudicato esterno, travisamento dei fatti in relazione alla motivazione degli atti impugnati, travisamento dei fatti, illogicità manifesta della motivazione, violazione o errata applicazione della disciplina relativa ai presupposti per l'esenzione, erronea valutazione delle deduzioni e dei mezzi di prova allegati dalla ricorrente in merito alla sussistenza del requisito oggettivo per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta in relazione alla destinazione dell'immobile, motivazione illogica o comunque insufficiente, assenza di motivazione o motivazione apparente.
Previa sospensione dell'esecutività della pronuncia gravata, chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza opposta, dichiararsi la nullità della stessa nonché degli atti impositivi oggetto della presente controversia, con condanna alla refusione delle spese di lite.
Instava per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92
Si costituiva ritualmente e tempestivamente l'ente impositore il quale contro deduceva sia avverso l'istanza di sospensione in quanto infondata sia nel merito del gravame su ogni singolo motivo e, in particolare, sull'assenza dei requisiti necessari per l'applicazione dell'esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del
D. Lgs. n. 504/1992 e sul corretto riparto dell'onere della prova ex art. 2967 c.c. con particolare riferimento alla circostanza che, trattandosi di norma agevolativa tale onere incombesse unicamente al contribuente.
Insisteva per la conferma della legittimità e correttezza della pronuncia e per la legittimità degli atti oppositi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
In data 09.05.2025 parte appellante depositava memorie illustrative ex art. 32 del D.lgs. nr. 546/92 riportandosi ai propri scritti difensivi già depositati. Instavano anch'essi per la trattazione della controversia in pubblica udienza ex artt. 33 e 34 D.lgs. nr. 546/92.
Del pari, in data 02.12.2025, depositava atto di definizione extragiudiziale della posizione fiscale IUC_IMU
E IUC_TASI, anni di imposta 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 sottoscritto da entrambe le parti in causa con prova di notifica via pec.
Nella seduta del 03 dicembre 2025, la Corte, esaurita la trattazione della controversia in pubblica udienza, sentito il relatore, riunita in camera di consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che nelle more di redazione del presente provvedimento parte appellata depositava rituale istanza di cessata materia del contendere ed estinzione del giudizio in uno all'atto di definizione extragiudiziale ai sensi dell'art. 48 comma 1 D. Lgs. n.546/92, la Corte, prendendone atto, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, come previsto dall'articolo
92 comma 3, c.p.c. e articolo 12, comma 2-octies, d. lgs n. 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Spese compensate.
Roma 3.12.2025
Il RE Il Presidente