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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/08/2025, n. 3129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3129 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 11266/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 11266/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo Franzese (C.F.
), presso il cui studio in Crispano (NA), alla via Limitone n. 31, C.F._2
elettivamente domicilia (domicilio digitale indicato in atti);
- OPPONENTE –
E
(C.F. indicato: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, società con socio unico Banca appartenente al CP_1
Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS
S.p.A., e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito del notaio di Venezia – Mestre, rep. n. 42351/, racc. n. 15678, del 09/12/2020, la Persona_1
CP_ C.F. indicato: ), società con socio unico Controparte_2 P.IVA_2
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appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1
direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della procuratrice p.t.,
giusta procura rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito del notaio Per_1
di Mestre, rep. n.44416, racc. n.16819, rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio
[...]
Ghia (C.F. ), e dall'Avv. Enrica Maria Ghia (C.F. C.F._3
, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione C.F._4
e risposta, con domicilio digitale indicato in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 11 ottobre 2023, la società a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
ha richiesto al Tribunale di Napoli Nord l'emissione di ingiunzione di
[...]
pagamento nei confronti del sig. , per l'importo di € 14.769,16, Parte_1
oltre interessi e spese.
Il Tribunale ha accolto la richiesta con decreto ingiuntivo n. 3256/2023, pubblicato il 3
novembre 2023 e notificato l'1 dicembre 2023.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il
27.12.2023, il sig. , eccependo: 1) la carenza di legittimazione Parte_1
attiva della società opposta, per mancata prova della titolarità del credito, non essendo stato prodotto alcun documento idoneo a dimostrare la cessione del credito da parte dei precedenti titolari (Findomestic, LOCAM, Banca IFIS, ) fino alla CP_1
né l'inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito di Controparte_1
una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B; 2) la prescrizione del credito,
trattandosi di contratti risalenti agli anni 2006 e 2007, con estratti conto più recenti risalenti al 2008, e in assenza di atti interruttivi della prescrizione;
3) l'inidoneità della documentazione prodotta a fondare la pretesa creditoria, in particolare per la
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mancanza di estratti conto completi e analitici, privi di indicazioni sulle rate scadute,
capitale residuo e interessi;
4) l'omessa notifica o accettazione della cessione del credito, in violazione dell'art. 1264 c.c., non risultando che il debitore ceduto sia stato informato o abbia accettato la cessione;
5) l'erroneità del saldo debitore, per applicazione di interessi usurari, commissioni non pattuite, capitalizzazione trimestrale e valute fittizie, con richiesta di ricalcolo del saldo mediante consulenza tecnica d'ufficio; 6) la violazione dell'art. 119 T.U.B., per mancata comunicazione periodica degli estratti conto al cliente;
7) il disconoscimento della conformità della documentazione prodotta in copia, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Alla luce di quanto sopra, l'opponente ha chiesto la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita a mezzo della mandataria Controparte_1 [...]
chiedendo in via principale il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Il precedente giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 20.09.2024.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria ed è stata assegnata allo scrivente il 18.11.2024. Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale dell'8.11.2024).
3. L'opposizione va rigettata.
4. La legittimazione attiva di non può essere posta in Controparte_1
discussione.
Il credito ingiunto deriva da due contratti, uno di finanziamento e l'altro di apertura di conto corrente, stipulati dal sig. con Findomestic. Parte_1
Findomestic, in virtù del contratto di cessione stipulato in data 16 Aprile 2013, ha ceduto pro soluto il proprio credito a . CP_3
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ha ceduto pro soluto il proprio credito alla società veicolo CP_3 [...]
ed il relativo avviso è stato pubblicato nella GU Parte Seconda Controparte_4
n.52 del 4-5-2013.
ha ceduto pro soluto il proprio credito a BANCA IFIS con Controparte_4
atto del 31/07/2015.
Banca Ifis ha conferito in il ramo di azienda relativo all'attività di Controparte_1
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati con atto del 29 giugno 2018.
ha mutato la propria denominazione sociale in Controparte_1 Controparte_1
[...]
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Orbene, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è
un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché
spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte (cfr. Cass. 2915/2016;
Cass. 5478/2024).
Nel caso di specie, tra ed il signor è intercorso nel 2020 un CP_1 Parte_1
accordo transattivo, con espresso riconoscimento del debito derivante dai crediti ceduti ad da da parte del sig. . CP_1 CP_4 Parte_1
Da ciò deriva la ricognizione della legittimazione e della titolarità del diritto dell'opposta (cfr. Cass. 21821/2023).
5. L'opponente deduce, poi, che il credito derivante dai due contratti di finanziamento è prescritto.
Il dovere di restituzione posto a carico del soggetto finanziato è differito nel tempo e,
pertanto, il pagamento dei relativi ratei configura un'obbligazione unica, con la conseguenza che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza
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dell'ultima rata (cfr. Cass. 17798/2011). Ciò, peraltro, induce ad escludere che possa trovare applicazione la disposizione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (in tal senso, cfr., Cass. 1110/94).
La data di scadenza dell'ultima rata, dunque, segna in via generale il momento di decorrenza del termine di prescrizione;
sempre che, ovviamente, non sia già sorto in precedenza - in virtù di autonome e specifiche vicende negoziali (ad esempio,
decadenza dal beneficio del termine o risoluzione) - il diritto del soggetto finanziatore ad ottenere la restituzione del capitale residuo e degli interessi.
Nel caso di specie, il contratto n. 40039106 prevedeva il rimborso in 84 rate mensili a partire dal 5.04.2007.
Poiché l'ultima rata veniva a scadere il 5.03.2014 e non risultano risoluzioni o decadenze dal beneficio del termine prima di quella data (risulta notificata, infatti,
decadenza dal beneficio del termine solo in data 21.07.2022 a seguito dell'inadempimento dell'accordo transattivo), alla data di notifica del decreto ingiuntivo (1.12.2023) il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Il contratto n. 40039105, invece, è un contratto di apertura di conto corrente, per cui il termine di prescrizione decorre solo dalla chiusura del rapporto che, come detto, è
avvenuta solo il 21.07.2022.
Anche in questo caso, alla data di notifica del decreto ingiuntivo il termine di prescrizione non era ancora decorso.
6. L'opponente lamenta, poi, l'inidoneità della documentazione prodotta a fondare la pretesa creditoria, in particolare per la mancanza di estratti conto completi e analitici.
Quanto al contratto n. 40039106, è noto che "in tema di prova dell'inadempimento di
un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della
dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o
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dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Con riferimento ai contratti di finanziamento l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata (Cass. 180/2018); non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è
determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB.
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto il contratto ed allegato l'inadempimento;
l'erogazione della somma non è contestata ed è comunque confermata dall'adempimento di alcune rate.
In ogni caso, l'estratto conto allegato al ricorso monitorio è integrale e riporta tutti i movimenti relativi al rapporto.
Quanto al contratto n. 40039105, anche per esso risulta allegato al ricorso monitorio l'estratto conto integrale.
7. L'opponente lamenta, poi, l'erroneità del saldo debitore, per applicazione di interessi usurari, commissioni non pattuite, capitalizzazione trimestrale e valute fittizie, con richiesta di ricalcolo del saldo mediante consulenza tecnica d'ufficio.
La doglianza non può essere accolta in quanto generica ed un'eventuale consulenza tecnica d'ufficio rivestirebbe natura esplorativa.
8. Con altro motivo di censura parte opponente eccepisce il mancato invio degli estratti conto periodici.
La censura non merita accoglimento.
L'art. 119 T.U.B., comma 3° esclude il diritto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto nell'ipotesi di mancata comunicazione degli estratti conto periodici. Detta
disposizione evidenzia, invero, come l'effetto di un'eventuale mancata comunicazione degli estratti conto periodici, ben lungi dal determinare la mancata prova del credito ha il ben più limitato effetto di impedire che venga a maturarsi a
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carico del correntista, la decadenza per mancata contestazione degli estratti-conto stessi nel termine di 60 gg dalla intervenuta comunicazione, che verrebbe a determinarsi comunque con esclusivo riferimento ad errori di calcolo o scritturazione.
È pertanto da considerarsi errata la conclusione di parte opponente allorché pretende di far discendere dalla circostanza della mancata comunicazione degli estratti conto,
la conseguenza della mancata prova in parte qua del credito.
9. Parte opponente, infine, ha disconosciuto la documentazione depositata in copia dall'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 e segg. c.c.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché
mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, peraltro non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa ( cfr. Cass.
4.04.2018 n. 8289).
Pertanto, in presenza di una generica contestazione di conformità della copia all'originale, non può negarsi l'efficacia probatoria delle copie dei documenti, non esseno stato specificamente denunciato alcun profilo idoneo a contestarne l'autenticità.
10. Per i motivi sopra esposti l'opposizione deve essere rigettata.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 3256/2023 emesso dal Tribunale di Napoli
Nord il 3 novembre 2023 e lo dichiara esecutivo;
- condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1
come rappresentata, a titolo di rimborso delle spese processuali, la somma di euro 3.397,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge.
Così deciso in Aversa il 21.08.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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