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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente
AR TE, AT
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 74/2026 depositato il 18/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Via Santa Panagia N.141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259010685452000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni dell'istanza di sospensione.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_2, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna con richiesta di sospensiva della riscossione, la intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 32.696,13, relativa alla imposta IVA anno 2010, iscritta a ruolo a seguito intimazione di pagamento N° TY7IPPD002362021, notificata il 04/10/2021, emessa dall'Agenzia delle
Entrate di Siracusa, per la riscossione di un credito tributario già notificato al ricorrente.
All'Udienza della sospensiva il ricorrente evidenzia la violazione del “ne bis in idem” in quanto l'intimazione di pagamento anzidetta, N° TY7IPPD002362021, è stata oggetto di controversia e la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado sez. 5^ con sentenza N° 1120/2023 del 24/02/2023 depositata il 17/04/2023, aveva annullato l'intimazione di pagamento anzidetta.
In relazione a ciò, Il Collegio passa alla trattazione della istanza di sospensiva e, in detta data, decide di trattare la controversia con sentenza semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47/ter D. LGS 546/92, stante il difetto di titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva, essendo stato annullato l'atto presupposto.
E' stato provato con la anzidetta sentenza di primo grado che il credito tributario preteso dall'esattore è privo di titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva, per cui in difetto di tale titolo ( intimazione di pagamento N° TY7IPPD002362021), l'atto impugnato va annullato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in solido in euro 500, più oneri accessori, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
condanna le controparti in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Siracusa 10/2/2026.
Il AT Il Presidente
Dott. Teodoro AR Dott.ssa Concetta PAPPALARDO
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente
AR TE, AT
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 74/2026 depositato il 18/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N.4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Via Santa Panagia N.141 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259010685452000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni dell'istanza di sospensione.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente Ricorrente_2, assistito e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna con richiesta di sospensiva della riscossione, la intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe, del complessivo importo di euro 32.696,13, relativa alla imposta IVA anno 2010, iscritta a ruolo a seguito intimazione di pagamento N° TY7IPPD002362021, notificata il 04/10/2021, emessa dall'Agenzia delle
Entrate di Siracusa, per la riscossione di un credito tributario già notificato al ricorrente.
All'Udienza della sospensiva il ricorrente evidenzia la violazione del “ne bis in idem” in quanto l'intimazione di pagamento anzidetta, N° TY7IPPD002362021, è stata oggetto di controversia e la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado sez. 5^ con sentenza N° 1120/2023 del 24/02/2023 depositata il 17/04/2023, aveva annullato l'intimazione di pagamento anzidetta.
In relazione a ciò, Il Collegio passa alla trattazione della istanza di sospensiva e, in detta data, decide di trattare la controversia con sentenza semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47/ter D. LGS 546/92, stante il difetto di titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva, essendo stato annullato l'atto presupposto.
E' stato provato con la anzidetta sentenza di primo grado che il credito tributario preteso dall'esattore è privo di titolo valido per poter procedere alla riscossione coattiva, per cui in difetto di tale titolo ( intimazione di pagamento N° TY7IPPD002362021), l'atto impugnato va annullato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in solido in euro 500, più oneri accessori, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
condanna le controparti in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Siracusa 10/2/2026.
Il AT Il Presidente
Dott. Teodoro AR Dott.ssa Concetta PAPPALARDO