TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2025, n. 9668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9668 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa AS NA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4333 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 13.02.2025, all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, in persona Pt_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Todarello, Giuseppe Spennacchio, Claudia Sarrocco e Anna
Giaccone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Corbyons, sito in Roma, via
Cicerone, 44 giusta procura in atti
ATTORE
E
CP_1
rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. notaio in Roma, Persona_1
Rep. n.22013 del 04.08.2022, dall'avv. Alberto Armenante, nonché dall'Avv. Aurora Francesca Sitzia, giusta procurale generale notarile depositata in data 14.01.2025, unitamente alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore, e presso di loro domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in Roma, via del
Tempio di Giove, 21
CONVENUTO
pagina 1 di 6 OGGETTO: pagamento canone occupazione suolo pubblico
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in data in data 15.01.2025 e
11.02 2025 da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in via telematica il 20.01.2023, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA CP_1
PRELIMINARE
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'”avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2018 n. 37/2022” notificato ad in data 22 dicembre 2022, sospendendo di conseguenza la procedura di riscossione coattiva;
Parte_1
NEL MERITO
- per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare l'”avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2018 n. 37/2022” emesso dal accertando che nessuna somma è dovuta da al a titolo di CP_2 Parte_1 CP_2
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, eventualmente disapplicando in parte qua il
Regolamento adottato dal . CP_2
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge”
A tal fine deduceva, in sintesi, che: - le era stato notificato, in data 22 dicembre 2022, l'avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per l'anno 2018, emesso dal con la quale veniva chiesto l'importo complessivo di euro 257.352,18 Controparte_3
Part asseritamente dovuto da a titolo di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (“COSAP”) per l'anno 2018, comprensivo di interessi, penali e spese di notifica, ai sensi, tra gli altri, del Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 82 del 26 giugno 2018 (erroneamente indicato nell'avviso 2I giugno 2018), nonché ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 447/1996, richiamato dall'art.1, comma 3, lett. d) del Regolamento comunale COSAP;
- l'importo non Part era dovuto, in quanto svolgeva attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, anche situati nel territorio del Comune di Roma, attività libera sul mercato non costituente “erogazione dei pubblici servizi”; -
pagina 2 di 6 Part in base alla normativa di settore, l' svolgendo attività di vendita non poteva (come imposto dall'art. 1 del d.l. 73/2011 e dalla regolazione attuativa adottata dall'Autorità di Regolazione per l'Energia le Reti e Part l'Ambiente, ARERA), essere anche il soggetto svolgente il servizio della distribuzione;
- non essendo titolare di reti o condotte sotterranee di distribuzione, né tanto meno gestendo o potendo gestire l'attività di distribuzione, non era tenuta al pagamento del canone Cosap;
- tale circostanza era stata confermata dalla
Circolare del Dipartimento delle Finanze del 20 gennaio 2009, n. 1/DF che dopo aver richiamato la netta separazione, attuata in via legislativa, “tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse” nel settore elettrico, aveva chiarito come il canone COSAP introdotto dall'art. 63 del d.lgs. 446/1997 fosse dovuto esclusivamente Part
“dalla società titolare della rete di distribuzione”; - in ogni caso difettava la legittimazione passiva di in quanto in data 12 giugno 2017 quest'ultima aveva disposto il conferimento di ramo d'azienda “Retail Market
Gas & Power”, all'interno del quale si trovavano i contratti di fornitura di energia elettrica sulla base dei quali il aveva erroneamente fondato la richiesta di pagamento del COSAP (ramo d'azienda CP_2
Part organizzato da per l'esercizio delle attività commerciali del settore “Gas & Power” nella società Eni Gas
e Luce S.p.A.); - non sussistevano i presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 63 del d.lgs. 446/1997 e
Part pertanto on rientrava tra i soggetti obbligati al pagamento del canone Cosap.
Parte In data 02.07.2023 si costituiva eccependo che: - in quanto utilizzatrice anche mediata CP_1
delle infrastrutture installate nel suolo o sottosuolo, era tenuta al pagamento di COSAP, sussistendo i presupposti indicati dalla normativa primaria e secondaria di riferimento;
- ciò anche in ragione del fatto che la misura dell'imposizione si fondava sulla “utenza”; - il canone, essendo strettamente correlato all'uso eccezionale di un bene demaniale sottratto alla pubblica fruizione, esulava dalla presenza formale di un qualsivoglia titolo concessorio. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare le domande di controparte in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopraelencati. Con vittoria di spese”.
Con ordinanza del 09.07.2023 era sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e la causa, istruita documentalmente, era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
pagina 3 di 6 Nel merito, si tratta di accertare se, in relazione al canone Cosap per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche relativo all'anno 2018 (e tenuto conto delle disposizioni di legge ratione temporis applicabili),
a fronte di un'unica occupazione, a mezzo di una rete di distribuzione assistita da concessione per l'occupazione di suolo comunale, siano tenuti al pagamento del canone sia il titolare della concessione, quanto l'utilizzatore mediato della medesima rete di distribuzione.
E' noto che il d.Lgs n. 446/1997 e successive modificazioni, all'art. 63, in particolare, consente alle province ed ai comuni di prevedere, con regolamento adottato a norma del precedente articolo 52, “che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”. ha adottato, in conformità alla richiamata normativa, il Regolamento istitutivo del canone per CP_1
l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP), approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 339/98 e successive modifiche che all'art. 1 prevede l'applicabilità del regolamento
“alle occupazioni di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile del di Roma”. CP_2
Nel caso in oggetto, la questione controversa da esaminare è la seguente: se, a fronte di una pacifica occupazione del sottosuolo da parte del titolare della concessione, il COSAP debba essere versato non solo dal titolare della concessione, ma anche dai soggetti che utilizzano la rete di distribuzione in virtù di apposite convenzioni con quest'ultimo.
Ritiene il Tribunale di dovere dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità
(cfr. Tribunale di Roma sent. del 12.08.2024, n.r.g. 4332/2023; Tribunale di Roma sent. n.10444/2023; Cass.
Cass. Sez. Un. N.8628/2020), nella parte in cui hanno individuato il soggetto obbligato al pagamento del canone COSAP, dando rilevanza al soggetto titolare della concessione o autorizzazione rilasciata dall'ente locale e, solo in mancanza di questi atti, al soggetto occupante di fatto il suolo pubblico.
In questo senso è stato affermato, anche se in materia di Tosap, con considerazioni applicabili anche al
COSAP che “la previsione dell'art.39 cit. [d.lgs.n.507/93], laddove prevede quale soggetto passivo di imposta, o in mancanza (del titolare della concessione) l'occupante di fatto, anche abusivo, vada letta in
pagina 4 di 6 combinato disposto con quella contenuta nel precedente art.38 comma 1, (che sancisce che sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo..."), nel senso che la tassa è dovuta in ogni caso, vale a dire sia se l'occupante sia legittimato da titolo valido, quali per l'appunto
l'autorizzazione o la concessione, sia se l'occupante sia abusivo, ma non già in via alternativa, indifferentemente l'uno dall'altro, bensì secondo un ordine di graduazione prestabilito, per il quale la tassa grava innanzi tutto sul soggetto legittimato, e quindi, in linea subordinata, "in mancanza" del titolo di legittimazione espressamente previsto, sul soggetto che di fatto occupa gli spazi pubblici.
8.7. Tale indirizzo interpretativo, peraltro, è stato ulteriormente recepito e confermato dal legislatore il quale, nell'istituire, a partire dal gennaio 1999, il canone di occupazione del suolo pubblico (Cosap), che della Tosap mutua finalità sostanziale e in gran parte disciplina, ha previsto, con l'art.63, primo comma, del d.lgs.n.446/97, come sopra illustrato, un regime complessivo in forza del quale il canone è dovuto dal concessionario e, solo in ipotesi di occupazione abusiva (cioè in mancanza di concessione), dall'occupante di fatto.
8.9 Le considerazioni che precedono portano, conseguenzialmente, se non specularmente, a disattendere il contrapposto orientamento, portatore della soluzione della legittimazione dell'occupante di fatto, per la quale è soggetto passivo di imposta, anche a prescindere da un atto di concessione e di autorizzazione e, pur, in presenza di questo, il soggetto che occupi, di fatto, anche in via mediata, lo spazio pubblico e da questa occupazione tragga un beneficio economico” (cfr. Cass. S.U. n. 8628/2020).
Deve escludersi pertanto, alla luce delle condivisibili argomentazioni sopra riportate, che il soggetto passivo del Cosap possa essere individuato nella società venditrice dell'energia elettrica e del gas che (come nel caso di specie, in virtù di apposita convenzione) utilizzi le infrastrutture sotterranee di altro soggetto (distributore di gas ed energia elettrica), titolare delle reti di distribuzione e della relativa concessione e, quindi, già obbligato al pagamento del canone in favore del comune per l'occupazione del suolo pubblico.
Tale soluzione trova conferma nella circolare indicata da parte opponente n. 1/DF del 20.01.2009 che “ha chiarito come il carattere mediato e strumentale dell'utilizzo non interessa i settori, come quello dell'elettricità, in cui c'è separazione tra esercente la distribuzione e quello esercente la vendita. Il riferimento all'aspetto mediato dell'utilizzo delle infrastrutture è assente nella disciplina della COSAP in quanto è stato introdotto solo nel 2019, con riferimento alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale. La
pagina 5 di 6 precisazione esclude quindi, che il corrispettivo possa esser richiesto al mero venditore dell'energia, dovendo esser posto a carico del soggetto incaricato della distribuzione” (cfr. Tribunale di Roma sent. del
12.08.2024, n.r.g. 4332/2023).
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione deve essere accertata l'inesistenza del credito per Cosap preteso da nei confronti della società attrice nell'avviso di liquidazione per omesso parziale CP_1 pagamento del canone occupazione suolo pubblico (COSAP) per l'anno 2018, n. 37/2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui all'art. 4 dm 55/2014, e successivi aggiornamenti ex d.m. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività svolta (minima nella fase istruttoria) e del valore della causa (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, accerta l'inesistenza del credito preteso per Cosap da nei CP_1 confronti della società attrice nell'avviso di liquidazione per omesso parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico (COSAP) per l'anno 2018, n.37/2022, prot. QB/2022/634630 e dichiara privo di effetto l'atto opposto;
- condanna al pagamento, in favore di parte attrice-opponente, delle spese del giudizio CP_1
complessivamente liquidate in euro 7.052,00, oltre al rimborso delle spese esenti (euro 786,00) ed oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 27.06.2025
Il Giudice
AS NA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa AS NA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4333 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 13.02.2025, all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, in persona Pt_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Todarello, Giuseppe Spennacchio, Claudia Sarrocco e Anna
Giaccone, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Corbyons, sito in Roma, via
Cicerone, 44 giusta procura in atti
ATTORE
E
CP_1
rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. notaio in Roma, Persona_1
Rep. n.22013 del 04.08.2022, dall'avv. Alberto Armenante, nonché dall'Avv. Aurora Francesca Sitzia, giusta procurale generale notarile depositata in data 14.01.2025, unitamente alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore, e presso di loro domiciliati presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in Roma, via del
Tempio di Giove, 21
CONVENUTO
pagina 1 di 6 OGGETTO: pagamento canone occupazione suolo pubblico
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. in data in data 15.01.2025 e
11.02 2025 da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in via telematica il 20.01.2023, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA CP_1
PRELIMINARE
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'”avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2018 n. 37/2022” notificato ad in data 22 dicembre 2022, sospendendo di conseguenza la procedura di riscossione coattiva;
Parte_1
NEL MERITO
- per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare l'”avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico per l'anno 2018 n. 37/2022” emesso dal accertando che nessuna somma è dovuta da al a titolo di CP_2 Parte_1 CP_2
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, eventualmente disapplicando in parte qua il
Regolamento adottato dal . CP_2
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge”
A tal fine deduceva, in sintesi, che: - le era stato notificato, in data 22 dicembre 2022, l'avviso di liquidazione per omesso/parziale pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per l'anno 2018, emesso dal con la quale veniva chiesto l'importo complessivo di euro 257.352,18 Controparte_3
Part asseritamente dovuto da a titolo di Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (“COSAP”) per l'anno 2018, comprensivo di interessi, penali e spese di notifica, ai sensi, tra gli altri, del Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 82 del 26 giugno 2018 (erroneamente indicato nell'avviso 2I giugno 2018), nonché ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 447/1996, richiamato dall'art.1, comma 3, lett. d) del Regolamento comunale COSAP;
- l'importo non Part era dovuto, in quanto svolgeva attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali, anche situati nel territorio del Comune di Roma, attività libera sul mercato non costituente “erogazione dei pubblici servizi”; -
pagina 2 di 6 Part in base alla normativa di settore, l' svolgendo attività di vendita non poteva (come imposto dall'art. 1 del d.l. 73/2011 e dalla regolazione attuativa adottata dall'Autorità di Regolazione per l'Energia le Reti e Part l'Ambiente, ARERA), essere anche il soggetto svolgente il servizio della distribuzione;
- non essendo titolare di reti o condotte sotterranee di distribuzione, né tanto meno gestendo o potendo gestire l'attività di distribuzione, non era tenuta al pagamento del canone Cosap;
- tale circostanza era stata confermata dalla
Circolare del Dipartimento delle Finanze del 20 gennaio 2009, n. 1/DF che dopo aver richiamato la netta separazione, attuata in via legislativa, “tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse” nel settore elettrico, aveva chiarito come il canone COSAP introdotto dall'art. 63 del d.lgs. 446/1997 fosse dovuto esclusivamente Part
“dalla società titolare della rete di distribuzione”; - in ogni caso difettava la legittimazione passiva di in quanto in data 12 giugno 2017 quest'ultima aveva disposto il conferimento di ramo d'azienda “Retail Market
Gas & Power”, all'interno del quale si trovavano i contratti di fornitura di energia elettrica sulla base dei quali il aveva erroneamente fondato la richiesta di pagamento del COSAP (ramo d'azienda CP_2
Part organizzato da per l'esercizio delle attività commerciali del settore “Gas & Power” nella società Eni Gas
e Luce S.p.A.); - non sussistevano i presupposti di fatto e di diritto di cui all'art. 63 del d.lgs. 446/1997 e
Part pertanto on rientrava tra i soggetti obbligati al pagamento del canone Cosap.
Parte In data 02.07.2023 si costituiva eccependo che: - in quanto utilizzatrice anche mediata CP_1
delle infrastrutture installate nel suolo o sottosuolo, era tenuta al pagamento di COSAP, sussistendo i presupposti indicati dalla normativa primaria e secondaria di riferimento;
- ciò anche in ragione del fatto che la misura dell'imposizione si fondava sulla “utenza”; - il canone, essendo strettamente correlato all'uso eccezionale di un bene demaniale sottratto alla pubblica fruizione, esulava dalla presenza formale di un qualsivoglia titolo concessorio. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare le domande di controparte in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopraelencati. Con vittoria di spese”.
Con ordinanza del 09.07.2023 era sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e la causa, istruita documentalmente, era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
pagina 3 di 6 Nel merito, si tratta di accertare se, in relazione al canone Cosap per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche relativo all'anno 2018 (e tenuto conto delle disposizioni di legge ratione temporis applicabili),
a fronte di un'unica occupazione, a mezzo di una rete di distribuzione assistita da concessione per l'occupazione di suolo comunale, siano tenuti al pagamento del canone sia il titolare della concessione, quanto l'utilizzatore mediato della medesima rete di distribuzione.
E' noto che il d.Lgs n. 446/1997 e successive modificazioni, all'art. 63, in particolare, consente alle province ed ai comuni di prevedere, con regolamento adottato a norma del precedente articolo 52, “che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”. ha adottato, in conformità alla richiamata normativa, il Regolamento istitutivo del canone per CP_1
l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP), approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 339/98 e successive modifiche che all'art. 1 prevede l'applicabilità del regolamento
“alle occupazioni di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile del di Roma”. CP_2
Nel caso in oggetto, la questione controversa da esaminare è la seguente: se, a fronte di una pacifica occupazione del sottosuolo da parte del titolare della concessione, il COSAP debba essere versato non solo dal titolare della concessione, ma anche dai soggetti che utilizzano la rete di distribuzione in virtù di apposite convenzioni con quest'ultimo.
Ritiene il Tribunale di dovere dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità
(cfr. Tribunale di Roma sent. del 12.08.2024, n.r.g. 4332/2023; Tribunale di Roma sent. n.10444/2023; Cass.
Cass. Sez. Un. N.8628/2020), nella parte in cui hanno individuato il soggetto obbligato al pagamento del canone COSAP, dando rilevanza al soggetto titolare della concessione o autorizzazione rilasciata dall'ente locale e, solo in mancanza di questi atti, al soggetto occupante di fatto il suolo pubblico.
In questo senso è stato affermato, anche se in materia di Tosap, con considerazioni applicabili anche al
COSAP che “la previsione dell'art.39 cit. [d.lgs.n.507/93], laddove prevede quale soggetto passivo di imposta, o in mancanza (del titolare della concessione) l'occupante di fatto, anche abusivo, vada letta in
pagina 4 di 6 combinato disposto con quella contenuta nel precedente art.38 comma 1, (che sancisce che sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo..."), nel senso che la tassa è dovuta in ogni caso, vale a dire sia se l'occupante sia legittimato da titolo valido, quali per l'appunto
l'autorizzazione o la concessione, sia se l'occupante sia abusivo, ma non già in via alternativa, indifferentemente l'uno dall'altro, bensì secondo un ordine di graduazione prestabilito, per il quale la tassa grava innanzi tutto sul soggetto legittimato, e quindi, in linea subordinata, "in mancanza" del titolo di legittimazione espressamente previsto, sul soggetto che di fatto occupa gli spazi pubblici.
8.7. Tale indirizzo interpretativo, peraltro, è stato ulteriormente recepito e confermato dal legislatore il quale, nell'istituire, a partire dal gennaio 1999, il canone di occupazione del suolo pubblico (Cosap), che della Tosap mutua finalità sostanziale e in gran parte disciplina, ha previsto, con l'art.63, primo comma, del d.lgs.n.446/97, come sopra illustrato, un regime complessivo in forza del quale il canone è dovuto dal concessionario e, solo in ipotesi di occupazione abusiva (cioè in mancanza di concessione), dall'occupante di fatto.
8.9 Le considerazioni che precedono portano, conseguenzialmente, se non specularmente, a disattendere il contrapposto orientamento, portatore della soluzione della legittimazione dell'occupante di fatto, per la quale è soggetto passivo di imposta, anche a prescindere da un atto di concessione e di autorizzazione e, pur, in presenza di questo, il soggetto che occupi, di fatto, anche in via mediata, lo spazio pubblico e da questa occupazione tragga un beneficio economico” (cfr. Cass. S.U. n. 8628/2020).
Deve escludersi pertanto, alla luce delle condivisibili argomentazioni sopra riportate, che il soggetto passivo del Cosap possa essere individuato nella società venditrice dell'energia elettrica e del gas che (come nel caso di specie, in virtù di apposita convenzione) utilizzi le infrastrutture sotterranee di altro soggetto (distributore di gas ed energia elettrica), titolare delle reti di distribuzione e della relativa concessione e, quindi, già obbligato al pagamento del canone in favore del comune per l'occupazione del suolo pubblico.
Tale soluzione trova conferma nella circolare indicata da parte opponente n. 1/DF del 20.01.2009 che “ha chiarito come il carattere mediato e strumentale dell'utilizzo non interessa i settori, come quello dell'elettricità, in cui c'è separazione tra esercente la distribuzione e quello esercente la vendita. Il riferimento all'aspetto mediato dell'utilizzo delle infrastrutture è assente nella disciplina della COSAP in quanto è stato introdotto solo nel 2019, con riferimento alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale. La
pagina 5 di 6 precisazione esclude quindi, che il corrispettivo possa esser richiesto al mero venditore dell'energia, dovendo esser posto a carico del soggetto incaricato della distribuzione” (cfr. Tribunale di Roma sent. del
12.08.2024, n.r.g. 4332/2023).
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione deve essere accertata l'inesistenza del credito per Cosap preteso da nei confronti della società attrice nell'avviso di liquidazione per omesso parziale CP_1 pagamento del canone occupazione suolo pubblico (COSAP) per l'anno 2018, n. 37/2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui all'art. 4 dm 55/2014, e successivi aggiornamenti ex d.m. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività svolta (minima nella fase istruttoria) e del valore della causa (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, accerta l'inesistenza del credito preteso per Cosap da nei CP_1 confronti della società attrice nell'avviso di liquidazione per omesso parziale pagamento del canone occupazione suolo pubblico (COSAP) per l'anno 2018, n.37/2022, prot. QB/2022/634630 e dichiara privo di effetto l'atto opposto;
- condanna al pagamento, in favore di parte attrice-opponente, delle spese del giudizio CP_1
complessivamente liquidate in euro 7.052,00, oltre al rimborso delle spese esenti (euro 786,00) ed oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma 27.06.2025
Il Giudice
AS NA
pagina 6 di 6