Rigetto
Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 24/11/2025, n. 9153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9153 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09153/2025REG.PROV.COLL.
N. 07823/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7823 del 2025, proposto da NO SC, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Germani, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Frascati, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano e Massimiliano Graziani, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. 3898/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il consigliere BI FR;
Nessuno è comparso per le parti;
Ravvisata la sussistenza dei presupposti per adottare una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante era ingiunto, unitamente ad altri, di demolire le opere realizzate senza titolo edilizio accertate dal Comune di Frascati a mezzo di sopralluogo della polizia municipale del 27 dicembre 2018, in vicolo Colle Rieti 12, su un’area catastalmente censita al foglio 2, particelle 681, 679, 341, 342, 680 e 682, paesaggisticamente vincolata, così descritte nell’ordinanza comunale del 22 marzo 2019, prot. n. 15896: « posa in opera di una recinzione in paletti, rete metallica e telo ombreggiante collocata al di sopra del cordolatura in cls interrata già oggetto di verbalizzazione lungo tutto il confine prospiciente Vicolo Colle Reti, per una altezza di ml 2,00 circa. Perimetralmente all’abitazione si nota l’ampliamento del marciapiede in cls mediante la creazione di un basamento avente dimensioni di ml 4,40x18,00 e la realizzazione di un viale pedonale sempre in cls di collegamento tra il cancello posto su Vicolo Colle Reti e l’abitazione, avente dimensioni pari a ml 18,00x0,80. Inoltre è stato realizzato un basamento in cls dello spessore di circa cm 7,00 avente dimensioni pari a ml 21,60x6,50, sul quale è stata appoggiata una piscina prefabbricata fuori terra formata da una struttura metallica di sostegno e telo in PVC pesante, avente dimensioni pari a ml 4,00x4,40 ed un’altezza da terra pari a ml 1,10. Inoltre sempre all’interno della stessa proprietà, ma più a valle rispetto l’abitazione principale si riscontra la presenza di un container in metallo delle dimensioni di ml 6,00x2,30 con altezza di ml 2,50 ad uso di rimessa attrezzi. Sul terreno destinato ad uso vegetativo, si notano parcheggiati 18 automezzi di cui 9 intestati al sig. SC NO e nella considerazione che tale persona è titolare di ditta individuale "dcmmotors di SC NO" attività supportata da SCIA per attività di soccorso stradale e commercio elettronico di autovetture, presentata in data 25/02/2014 con prot. n. 8395/2014 con sede proprio in Vicolo Colle Reti n. 12, pertanto nella stessa proprietà ove sono collocati i veicoli accertati in stallo si ipotizza una attività comportante trasformazione del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività agricole previste dagli articoli 54 e seguenti della L.R. n. 38/99 e ss.mm.ii. in violazione dell’art. 10 del DPR 380/01 ».
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma l’interessato impugnava il provvedimento repressivo.
3. Ne deduceva l’illegittimità innanzitutto per pretesa impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per il restante manufatto sanato e perché carente delle necessarie specificazioni relative alle opere abusive da rimuovere; ed inoltre per carenza di legittimazione e di potere del funzionario autore, responsabile servizio comunale pianificazione e governo del territorio, per mancanza di delega del sindaco.
4. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione il ricorso così articolato veniva respinto.
5. Sotto il primo profilo, la sentenza rilevava che, da un lato, non erano state nemmeno indicate « ipotetiche parti di manufatto legittime o sanate che subirebbero pregiudizio dall’esecuzione dell’ordine di ripristino impartito dal Comune resistente »; e dall’altro lato che, invece, quest’ultimo « reca adeguata indicazione delle opere da demolire », attraverso la descrizione sopra riportata. Il secondo ordine di censure era respinto sul rilievo di ordine generale che « ai sensi dell’art. 107, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno », e, nello specifico, che « l’adozione dell’ordinanza di demolizione di opere sine titulo rientra nella competenza del dirigente comunale e, per i comuni sprovvisti della qualifica, in quella dei responsabili degli uffici e servizi ».
6. Contro la pronuncia di primo grado l’originario ricorrente ha proposto appello, al quale resiste il Comune di Frascati.
DIRITTO
1. L’appello ripropone le censure già respinte in primo grado.
2. Innanzitutto viene ribadito che l’ordinanza comunale impugnata non specificherebbe « “cosa e quali opere” » sono da rimuovere, ma si limiterebbe ad « elencare sommariamente cosa era stato evidenziato in un precedente verbale ». Sul punto si lamenta che la sentenza appellata non si sarebbe pronunciata sulle censure di carente istruttoria e motivazione su questa base formulate. Ne deriverebbe l’impossibilità di ottemperare e a questo riguardo viene sottolineato che nella descrizione degli abusi sembrerebbe che sia contestato « un esercizio abusivo della professione », per cui non sarebbe chiaro in cosa l’attività di ripristino dovrebbe sostanziarsi.
3. Con il secondo motivo d’appello sono riproposte le censure di carenza di legittimazione e di potere del funzionario comunale autore del provvedimento impugnato, in mancanza della delega da parte del sindaco.
4. I motivi sono infondati.
5. Il primo adombra un’incertezza sull’oggetto del provvedimento e sui conseguenti obblighi di ottemperanza ad esso in capo ai destinatari che è tuttavia esclusa dal tenore motivazionale del primo. In esso sono infatti indicate in modo analitico e altrettanto specificamente descritte le opere abusive e la loro fisica collocazione, attraverso il rinvio al verbale di accertamento svolto in loco , riprodotto con le modalità sopra richiamate. Non è quindi chiaro quale ulteriore specificazione sarebbe stata necessaria per fugare ogni incertezza sull’oggetto del potere repressivo esercitato.
6. Sul punto viene addotto un elemento di incertezza, dato dal riferimento all’attività economica svolta dal ricorrente sul luogo interessato dagli abusi: « si notano parcheggiati 18 automezzi di cui 9 intestati al sig. SC NO », il quale « è titolare di ditta individuale "dcmmotors di SC NO" attività supportata da SCIA…con sede proprio in Vicolo Colle Reti n. 12 », con conseguente addebito di avvenuta realizzazione di « una attività comportante trasformazione del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività agricole ». Sennonché, attraverso quest’ultimo riferimento risulta evidente che la rimozione conseguentemente ordinata non afferisce all’attività economica, ma alla violazione urbanistico-edilizia e paesaggistica accertata.
7. Palesemente infondato è il secondo ordine di censure, in cui si suppone la necessità che i dirigenti degli enti locali ricevano dal vertice politico (sindaco nel caso di specie) una delega di funzioni amministrative, in presenza di un’attribuzione di queste risalente direttamente alla legge, ed in particolare, come statuito dalla sentenza di primo grado, dall’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. L’appello deve pertanto essere respinto.
9. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellante a rifondere all’amministrazione resistente le spese di causa, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA ES, Presidente
BI FR, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI FR | LA ES |
IL SEGRETARIO