Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7973
CASS
Sentenza 1 giugno 2002

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Nell'interpretazione degli atti unilaterali, qual è il licenziamento, il canone ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ. primo comma impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio. È invece esclusa, provenendo l'atto da un solo soggetto, la possibilità di applicare il canone interpretativo previsto per i contratti dal secondo comma di detto articolo, che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il comportamento complessivo delle < parti > anche posteriore alla conclusione del contratto. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la lettera di licenziamento di un dirigente sulla base del tenore inequivoco dell'atto, avvalorato dai comportamenti successivi).

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  • 1Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitato
    Francesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7973
Data del deposito : 1 giugno 2002

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