Sentenza 1 giugno 2002
Massime • 1
Nell'interpretazione degli atti unilaterali, qual è il licenziamento, il canone ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ. primo comma impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio. È invece esclusa, provenendo l'atto da un solo soggetto, la possibilità di applicare il canone interpretativo previsto per i contratti dal secondo comma di detto articolo, che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il comportamento complessivo delle < parti > anche posteriore alla conclusione del contratto. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la lettera di licenziamento di un dirigente sulla base del tenore inequivoco dell'atto, avvalorato dai comportamenti successivi).
Commentario • 1
- 1. Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7973 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BN SPA - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente in Roma via Degli Scipioni 288 presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE MANCA, CORRADO FRANZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI OB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NELLO MARIO VENANZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1700/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 17/04199 - R.G.N. 3345/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega PERSIANI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano del 4 agosto 1998 la spa BA Nazionale del Lavoro appellava la sentenza emessa dal locale Pretore del lavoro il 26 maggio precedente, con cui era stata condannata a pagare la somma di lire 321.111.112 a titolo di indennità, aggiuntiva al proprio ex direttore centrale TO NI, mentre quest'ultimo - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in via subordinata dalla BA - era stato condannato a restituire il maggiore importo percepito a titolo di assegno integrativo periodico. Il NI resisteva al gravame e proponeva a sua volta appello incidentale.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17 aprile 1999 rigettava l'appello principale della BA ed accoglieva quello incidentale. Ad avviso del Primo giudice il diritto alla cd. indennità aggiuntiva derivava dalla pattuizione individuale che la ricollegava al recesso avvenuto su iniziativa della BA prima del compimento del 65^ anno, ovvero prima del conseguimento del trattamento massimo di quiescenza da parte del dirigente, avendo la BA versato l'indennità sostitutiva del preavviso, accettata dal lavoratore, prima del conseguimento di tale trattamento massimo, poi corrispostogli, quanto al cd. assegno periodico integrativo, dall'anno successivo. Con il primo motivo dell'appello principale la BA deduceva che erroneamente il Pretore aveva individuato il momento di cessazione del rapporto alla data dell'11 luglio 1994 e non un già anno dopo, ossia alla scadenza del termine del preavviso, ponendo in rilievo il comportamento di esso datore che aveva sì erogato l'indennità sostitutiva del preavviso, ma aveva poi conteggiato l'assegno periodico integrativo sulla base dell'anno da trascorrere, ossia alla scadenza del preavviso, coincidente con il conseguimento del trattamento pensionistico massimo, di talché l'indennità. aggiuntiva non era dovuta.
Il Tribunale, rigettava detto motivo di gravame, affermando che secondo la pattuizione del contratto individuale, nel caso di intimazione di recesso la BA era esonerata dal pagamento l'indennità aggiuntiva solo nel caso in cui all'atto stesso della cessazione del rapporto, e non già in un momento successivo, il dirigente avesse conseguito il sessantacinquesimo anno, ovvero il trattamento massimo di pensione. Nella specie, all'atto del recesso, tale trattamento non veniva raggiunto ed era infondata la tesi della BA che prospettava la avvenuta cessazione alla scadenza del termine di preavviso, perché, rilevava il Tribunale, era stato inequivocabilmente stabilito che il rapporto si sarebbe risolto alla data di ricezione della lettera di licenziamento, con pagamento, nello stesso momento, della indennità sostitutiva del preavviso. Il che era confermato dal fatto che quest'ultima era stata calcolata sulla base della retribuzione del luglio 1994, e quindi senza i successivi aumenti maturabili;
in tale senso, secondo il Tribunale, dovevano essere letti i conteggi di cui ai documenti prodotti dal dirigente;
non valeva invece come smentita il fatto che fosse stato computato il medesimo periodo di preavviso nella determinazione del servizio utile ai fini dell'assegno integrativo periodico, potendosi eventualmente trattare di errore contabile. I Giudici di merito ammettevano che in tal modo il dirigente aveva cumulato vantaggi economici che la BA avrebbe potuto evitare con una condotta più accorta, ma rilevavano che dall'immediata cessazione del rapporto l'Istituto aveva tratto il vantaggio di disporre subito di una posizione lavorativa di importanza strategica, che non poteva essere occupata da un dipendente ormai demotivato, essendo prossimo al pensionamento. Il Tribunale negava altresì fondatezza alla prospettazione subordinata della BA, intesa a compensare quanto dovuto per indennità aggiuntiva con quanto già erogato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, non ravvisando alcun aggancio, nel contratto individuale, tra l'una e l'altra prestazione. Il Tribunale accoglieva poi l'appello incidentale proposto dal dirigente, che si doleva dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla BA;
il Tribunale affermava infatti che il NI nulla doveva restituire per assegno integrativo periodico, esattamente corrispostogli nella misura dell'80%, perché ravvisava, nei documenti 2 e 3 allegati dal ricorrente, un accordo tra le parti per addivenire al pagamento della misura massima dell'assegno, in cambio della decurtazione dell'indennità aggiuntiva nella misura di 18.888.888 corrispondente a venti giorni di retribuzione.
Avverso detta sentenza la BA Nazionale del Lavoro spa propone ricorso affidato a cinque motivi.
Resiste il NI con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 primo e secondo comma cod. civ., dell'art. 2118 dello stesso codice, nonché dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione alla data di estinzione del rapporto, ed ancora insufficienza e contraddittorietà di motivazione.
La sentenza impugnata, nell'affermare che il rapporto si era risolto alla data del recesso e non già alla data di scadenza del termine di preavviso, avrebbe male interpretato la lettera di recesso ed i conteggi predisposti da essa BA, violando la regola che impone di non limitarsi al significato letterale delle parole e di indagare sull'intenzione delle parti valutando a tal fine il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi prendere in considerazione circostanze che dimostravano la volontà di essa BA di porre fine al rapporto non già in coincidenza con il recesso, ma alla scadenza del preavviso, come il versamento in questo periodo dei contributi all'Inps ed al Fondo Pensioni per il personale BN, la predisposizione di due conteggi alternativi (all. 3 e 4) della cessazione del rapporto all'11 luglio 1994, ovvero all'11 luglio 1995, e soprattutto della corresponsione al NI dell'assegno periodico integrativo previsto - ai fini pensionistici - dal contratto di lavoro del 1993 nella misura dell'80%, riferito cioè ad un'anzianità di servizio comprensiva del periodo di preavviso, anziché del 74% che sarebbe invece spettato con riferimento alla cessazione in data 11 luglio 1994. La motivazione su quest'ultimo elemento sarebbe contraddittoria, in quanto ascritta in una parte della sentenza ad errore contabile, ed in altra parte ad un preteso patto di scambio.
Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1362 primo comma e 1363 cod. civ. in relazione al preteso riconoscimento di debito dell'11 luglio 1994. Il documento, redatto su due pagine reca nella prima pagina l'indicazione dei conteggi relativi all'assegno pensionistico integrativo nella duplice, alternativa misura del 74% calcolato alla data dell'11 luglio 1994 (senza il periodo di preavviso) e dell'80% calcolato alla data dell'11 luglio 1995, ossia computando il preavviso;
nella seconda pagina del documento figura il computo dell'indennità aggiuntiva preceduto dalla dizione "Al sig. NI spetta - secondo la lettera contratto - una annualità ridotta in rapporto al periodo mancante al raggiungimento del trattamento pensionistico massimo conseguibile (11 mesi e 10 gg.)";
il documento, se unitariamente considerato, starebbe a dimostrare che non vi era stato un riconoscimento di debito, ma la prospettazione di due soluzioni alternative, l'una riferita all'ipotesi di cessazione anticipata, comprensiva dell'assegno pensionistico al 74% e dell'indennità aggiuntiva ridotta, l'altra riferita all'ipotesi di cessazione "differita" contemplante il solo assegno integrativo nella misura dell'80%.
Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1363 e 1371 cod. civ. in ordine al contemperamento degli interessi desumibile dal comportamento complessivo delle parti, nonché contraddittorietà di motivazione, per avere ritenuto di potere realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti affermando che a fronte del cumulo dei vantaggi conseguiti dal dirigente (indennità aggiuntiva e assegno nella misura dell'80%) la BA avrebbe tratto vantaggio dalla immediata disponibilità del posto di direttore centrale;
la motivazione, oltre che apodittica, non realizzerebbe l'equo contemperamento, ponendo oneri solo in capo alla BA. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell'art 1362 primo comma e 1363 cod. civ. con riferimento all'interpretazione del contratto del 10 maggio 1993 in relazione all'indennità sostitutiva del preavviso, nonché insufficienza ed illogicità di motivazione, per avere respinto l'istanza subordinata di restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso, con una modalità del tutto criptica, ed erroneamente ricollegando allo stesso fatto, ossia alla cessazione anticipata del rapporto, di entrambe le indennità, ossia la indennità sostitutiva del preavviso e la indennità aggiuntiva. Con il quinto ed ultimo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 primo comma cod. civ., in relazione all'accordo di scambio di cui alla lettera contratto ed al preteso accordo di cui ai doc. 3 e 4, nonché contraddittorietà di motivazione, per avere il Tribunale, nell'accogliere l'appello incidentale, condiviso la tesi del NI per cui la BN aveva computato l'indennità aggiuntiva in misura ridotta, 11 mesi e 10 giorni, offrendo in cambio di tale riduzione l'erogazione, dall'11 agosto 1995, dell'assegno pensionistico integrativo nella misura dell'80% anziché del 74%, giacché in difetto di tale accordo la medesima BN avrebbe dovuto pagare l'indennità aggiuntiva nella misura intera di due anni e l'assegno pensionistico integrativo nella misura del 74% dal primo agosto 1994. Questa statuizione, oltre ad essere affetta dai vizi denunziati con il secondo motivo di ricorso, interpreterebbe erroneamente la clausola di cui alla lettera b) del contratto del 10 maggio 1993, in cui si prevedeva espressamente che l'indennità aggiuntiva pari, nella misura intera a due annualità, sarebbe stata "proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo eventualmente mancante al raggiungimento degli anzidetti limiti di età o di trattamento pensionistico massimo conseguibile"; poiché il NI avrebbe raggiunto il trattamento pensionistico massimo in data 11 luglio 1995, non avrebbe in nessun caso potuto conseguire l'indennità nella misura intera delle due annualità, così sottraendo ogni fondamento all'esistenza del ravvisato patto di scambio. La lamentata riduzione di venti giorni della indennità aggiuntiva andrebbe invece spiegata con il fatto che tra la data del recesso (11 luglio 1994) e la data del conseguimento del trattamento pensionistico massimo (primo luglio 1995) intercorrono appunto 11 mesi e 10 giorni).
Il primo motivo non merita accoglimento.
Non sussiste infatti la dedotta violazione del canone ermeneutico indicato, che negli atti unilaterali qual è il licenziamento, impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio (cfr. Cass. 17 novembre 1998 n. 11712), giacché la volontà di cessazione alla data della lettera di licenziamento 1994 è stata logicamente desunta in sentenza dal tenore inequivoco dell'atto ("il rapporto di lavoro si risolverà alla data di ricezione della presente"), avvalorato dai comportamenti successivi, ossia dalla immediata cessazione di fatto del rapporto, dal rilievo che nel medesimo atto si dichiarava che l'indennità sostitutiva del preavviso sarebbe stata erogata alla cessazione del servizio e che in punto di fatto la medesima indennità venne corrisposta immediatamente e non alla scadenza del preavviso. Le altre circostanze indicate non sono tali da inficiare le conclusioni del Tribunale per cui la volontà della BA era quella di risolvere il rapporto di lavoro alla data della lettera di licenziamento e non alla scadenza del preavviso.
Per quanto riguarda poi la lamentata contraddittorietà ed insufficienza di motivazione - per non avere il Tribunale spiegato sufficientemente le ragioni dell'erogazione da parte di essa BA dell'assegno periodico integrativo nella misura dell'80% e non del 74% - si osserva che non può applicarsi all'atto unilaterale il canone ermeneutico dettato per i contratti dall'art. 1362 secondo comma cod. civ., che impone di fare riferimento al comportamento complessivo delle "parti" anche posteriore alla conclusione del contratto. In ogni caso, anche in relazione al contratto, il ricorso a detto canone è consentito solo quando l'interpretazione dell'atto nel suo significato letterale non fornisca elementi idonei e sufficienti per l'individuazione della volontà delle parti (cfr. Cass. 19 maggio 2000 n. 6482), mentre nella specie il Tribunale ha affermato, e con il presente ricorso non lo si contesta, che il testo della comunicazione di licenziamento aveva un significato inequivoco. Il primo motivo va dunque rigettato.
È vero invece che il Tribunale non ha logicamente ed esaurientemente spiegato le ragioni che lo hanno indotto, modificando la sentenza di primo grado, a rigettare la domanda riconvenzionale che era stata avanzata dalla BA in via subordinata, e a ritenere quindi dovuto l'assegno periodico integrativo nella misura dell'80% e non del 74%, nonostante il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva;
vanno pertanto accolte le censure proposte con il secondo, terzo e quinto motivo.
Ed infatti (secondo motivo di ricorso) il diritto a detto assegno nella misura dell'80% (il cui pagamento peraltro era stato ascritto in altra parte della sentenza come dovuto a possibile errore contabile) viene rinvenuto nei conteggi di cui ai doc. 2 e 3 sulla base di una argomentazione del tutto ermetica che non dà assolutamente conto del percorso logico seguito dal Tribunale ("In questa logica vanno letti i conteggi prodotti ai doc. 2 e 3 della produzione citata... ").
Del tutto apodittica (terzo motivo) è poi l'affermazione per cui a fronte del cumulo dei vantaggi conseguiti dal dirigente (indennità aggiuntiva e assegno nella misura dell'80%) la BA avrebbe conseguito il vantaggio di disporre immediatamente del posto di direttore centrale non più adeguatamente ricoperto da un dipendente demotivato per essere prossimo alla cessazione;
non si spiegano infatti le ragioni che comproverebbero detto interesse della BA. Altrettanto inidonee ad evidenziare il percorso logico seguito sono anche le argomentazioni (quinto motivo) con cui il Tribunale ravvisa un patto di scambio tra la decurtazione, operata nei conteggi predisposti dalla BA, di 18.888.888 sull'indennità aggiuntiva e la maggiore percentuale (80%) dell'assegno periodico. Infatti il Tribunale non spiega neppure quale fosse, a norma di contratto, l'esatta misura dell'indennità aggiuntiva dovuta a fronte della risoluzione del rapporto alla data della lettera di licenziamento e quindi non consente la verifica della correttezza della decisione adottata. Va invece rigettato il quarto motivo. È infatti sufficiente a supportare la decisione sul punto l'argomentazione del Tribunale per cui non vi è alcun aggancio, nel contratto stipulato tra le parti, tra l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità aggiuntiva, ricollegandosi la prima al licenziamento con effetto immediato e l'altra al mancato raggiungimento del trattamento pensionistico massimo. Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Brescia, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2002