Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di estradizione processuale per l'estero, la richiesta di mantenimento della misura cautelare applicata all'estradando ai sensi dell'art. 716, comma quarto, cod. proc. pen., può essere delegata dal Ministro della giustizia ai funzionari dell'articolazione ministeriale competente ad occuparsi della materia estradizionale. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità ucraine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2011, n. 45988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45988 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano- Presidente - del 26/10/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1670
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 29239/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA TO Lyaska, nato il [...] in [...];
avverso la sentenza emessa il 16 giugno 2011 dalla Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione di PA LI Lyaska, richiesto dalla Repubblica di Ucraina perché indiziato del reato di rapina commesso ai danni di RU il 27.5.2004 nella città di Ternopil.
2. - Nell'interesse dell'estradando ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia deducendo, come unico motivo, la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. Assume il ricorrente che il decreto di fissazione dell'udienza tenutasi davanti alla Corte d'appello e avente ad oggetto la richiesta di estradizione è stato notificato al Lyaska in lingua italiana, senza alcuna traduzione, nonostante questi avesse rappresentato, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in cui venne assistito da un interprete, di non comprendere tale lingua. 3. - Con un distinto ricorso il difensore dell'estradando ha chiesto anche la revoca della misura cautelare della custodia in carcere ovvero la sostituzione con quella degli arresti domiciliari. 4. - Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto, in quanto risulta che nel corso dell'udienza di convalida il Presidente abbia constatato e fatto verbalizzare che l'estradando comprendeva abbastanza bene la lingua italiana (verbale del 21.2.2011), sicché la dedotta nullità riguardante la mancata traduzione del decreto di fissazione dell'udienza davanti alla Corte d'appello viene a perdere il suo stesso presupposto. 5. - Deve respingersi anche la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare.
Del tutto infondato è il motivo riguardante la violazione dell'art.716 c.p.p., comma 4, in quanto vi è stata la tempestiva richiesta di mantenimento della misura cautelare, dovendo escludersi che il Ministro non possa delegare questo tipo di atto a funzionali dell'articolazione ministeriale competente ad occuparsi della materia estradizionale.
Manifestamente infondato è anche l'altro motivo, avendo la Corte d'appello motivato il rigetto dell'istanza di scarcerazione ritenendo concreto il pericolo di fuga.
6. - In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2011