Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2011, n. 45988
CASS
Sentenza 26 ottobre 2011

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In tema di estradizione processuale per l'estero, la richiesta di mantenimento della misura cautelare applicata all'estradando ai sensi dell'art. 716, comma quarto, cod. proc. pen., può essere delegata dal Ministro della giustizia ai funzionari dell'articolazione ministeriale competente ad occuparsi della materia estradizionale. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità ucraine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2011, n. 45988
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45988
    Data del deposito : 26 ottobre 2011

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