Sentenza 13 novembre 2007
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertà per il venir meno delle esigenze cautelari, è necessaria una specifica richiesta del Ministro della giustizia per giustificare l'adozione della misura cautelare ex art. 704 cod.proc.pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto inidonea a tal fine la richiesta ministeriale originariamente formulata con la trasmissione della domanda estradizionale).
In tema di estradizione per l'estero, la corte di appello, qualora pervenga ad una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, non assumendo più alcun rilievo le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., quando la richiesta è valutata prima della sentenza favorevole all'estradizione.
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- 1. Truffa: la mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'esteroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima La mancanza di querela non impedisce l'estradizione verso l'estero per il reato di truffa in base alla Convenzione europea di estradizione, che non prevede, tra le condizioni richieste perché vi si faccia luogo, il controllo sui presupposti per la procedibilità del reato secondo la legislazione delle Parti contraenti (Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2020, n. 7975 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2019 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione …
Leggi di più… - 2. Estradizione e custodia cautelare (Cass. 27802/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2007, n. 47527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47527 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 13/11/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1970
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 25226/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC OR;
avverso l'ordinanza 15 giugno 2007 della Corte di appello di Trento. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di appello di Trento, con ordinanza 15 giugno 2007, richiamata la richiesta 7 novembre 2006 del Ministro della Giustizia di applicazione nei confronti di OR RC "di idonea misura cautelare... nel caso di decisione favorevole alla domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Moldavia", applicava al RC, richiamando l'art. 704 c.p.p., comma 3, la misura cautelare della custodia in carcere, essendo stato lo stesso giorno pronunciata sentenza che ha accertato la presenza delle condizioni favorevoli per l'accoglimento della domanda di estradizione;
misura resasi necessaria per "sventare il pericolo di fuga e... garantire l'effettiva consegna, ormai imminente, della persona allo Stato richiedente".
2. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il RC deducendo violazione dell'art. 704 c.p.p.. Si denuncia, più in particolare, con un primo motivo:
a) che l'unica richiesta di custodia cautelare è quella formulata dal Ministro ai sensi dell'art. 714 c.p.p., norma espressamente evocata all'atto della trasmissione della domanda di estradizione;
b) che la Corte di appello aveva, appunto, emesso il provvedimento custodiale richiamando l'originaria richiesta, in un contesto in cui la misura deve precedere la decisione sulla domanda di estradizione derivando esclusivamente dal concreto accertamento di esigenze cautelari;
c) che, invece, quella prevista dall'art. 704 c.p.p., che il giudice a quo ha (erroneamente) indicato quale norma che trova applicazione nel caso di specie, segue necessariamente la pronuncia favorevole all'estradizione e prescinde dalle concrete esigenze cautelari;
d) che, dunque, non avendo fatto seguito, dopo la rimessione in libertà del RC, la richiesta di una nuova misura ai sensi dell'art. 704 c.p.p., l'ordinanza impugnata doveva essere annullata. Con un secondo, subordinato motivo, si denuncia difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di pericolo di fuga. Il ricorso è fondato.
2. La richiesta di misura cautelare contemplata dall'art. 714 c.p.p. delinea un vero e proprio presupposto processuale in mancanza del quale il potere cautelare del giudice dell'estradizione (se si eccettui il diverso esercizio del potere precautelare di cui all'art.716 c.p.p., peraltro, intimamente legato all'esercizio dei poteri coercitivi della polizia giudiziaria) non può neppure venire in essere. Una volta, però, che il Ministro abbia effettuato la richiesta e questa sia stata accolta dal giudice, non sembra necessaria l'attivazione di un'ulteriore richiesta a norma dell'art.704 c.p.p., a meno che il Ministro non abbia precedentemente revocato la richiesta di misura cautelare. Il tutto se e sempreché, come è chiaramente stabilito dall'art. 704 c.p.p., "la persona da estradare" non "si trovi in libertà".
Pure se l'utilizzazione della misura cautelare della custodia in carcere come "prosecuzione" della cautela a suo tempo richiesta dal Ministro della giustizia potrebbe apparire strumento eccedente il fine che con la cautela si intende perseguire, il regime così delineato deriva a corollario dal principio in base al quale la detenzione dell'estradando non consegue necessariamente (v., invece, l'art. 663 del codice abrogato) all'avvio del procedimento estradizionale.
Se lo stato di custodia cautelare sia proseguito ininterrottamente fino alla decisione favorevole sulla domanda di estradizione, sì verifica una sorta di "conversione" della custodia nei termini indicati dall'art. 704 c.p.p., comma 3, la cui attuazione è sottesa al disposto della norma adesso ricordata che richiede la duplice richiesta nel (solo) caso che la persona da estradare si trovi in libertà.
Nel caso in cui l'estradando si trovi in stato di libertà (o perché mai siano stati esercitati i poteri di cui all'art. 714 c.p.p. o perché, una volta esercitati i detti poteri, la persona sia stata rimessa in libertà dall'autorità giudiziaria per il venir meno delle esigenze cautelari) solo una richiesta ministeriale potrà giustificare la privazione dello status libertatis. Salvo il caso di rimessione in libertà per decorrenza dei termini stabiliti dall'art.714 c.p.p., comma 4, nel qual caso la misura - almeno secondo la prevalente giurisprudenza - non può essere ripristinata dovendosi applicare anche al procedimento di estradizione il principio stabilito dall'art. 13 Cost. che impone la previsione di limiti massimi alla carcerazione preventiva (Sez. 6, 25 ottobre 2001, Mbanaso).
All'osservanza dei principi sopra ricordati si è sottratta l'ordinanza qui oggetto di censura.
3. Nella missiva in data 7 novembre 2006, con la quale trasmetteva la domanda di estradizione del Governo della Moldavia, il Ministro della giustizia aveva richiesto l'"applicazione della misura cautelare più adeguata". Segnalando che il RC "lavora come carpentiere edile presso la ditta Costruzioni Internazionali s.r.l., con sede in Verona".
Ora, a parte la considerazione che, già di fronte ad una richiesta "non vincolata" di adozione della misura cautelare, pur in presenza di un provvedimento di base (quello emesso dal Giudice istruttore del Tribunale di Ialoveni) che applicava l'"arresto nel domicilio del sospettato RC OR LA, nato il [...] nel termine di 10 giorni fino al 1.12.2005 ora 16,55", il giudice a quo abbia disposto la custodia in carcere del RC con intuibili riverberi anche sulla misura adottata all'esito della procedura (vincolata nella richiesta, ma non escludente l'esercizio di poteri di scelta da parte dell'autorità giudiziaria;
arg. da Sez. un., 23 maggio 2003, Di Filippo), quel che appare decisivo è che, in conseguenza della cessazione della misura cautelare non è consentito ritenere, come pare desumersi dall'ordinanza impugnata, che una volta che il Ministro abbia effettuato la richiesta cautelare e questa sia stata accolta dal giudice, pur in presenza di una rimessione in libertà che comprova l'assenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari a base dell'art. 714 c.p.p., sia consentito alla Corte d'appello, disporre - di ufficio - l'emissione della misura cautelare finalizzata alla consegna.
Infatti, la corte di appello, qualora pervenga ad una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, non assumendo più alcun rilievo le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714 c.p.p., comma 2, quando la richiesta è valutata prima della sentenza favorevole all'estradizione (Sez., 6, 14 dicembre 2004, Nadir Abdulmaguid). Il che sta a significare che una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertà così venendo meno la custodia cautelare applicata in forza dell'art. 714 c.p.p. (sempre ferma restando la possibilità di ripristino della stessa o di una diversa cautela, ma ancora una volta a norma dell'art. 714 c.p.p.), solo una nuova domanda, questa volta ai sensi dell'art. 704 c.p.p., può giustificare l'adozione di una nuova misura che, in quanto preordinata alla consegna, non può che assumere un diverso titolo. Occorre ribadire, infatti, come l'emanazione della sentenza favorevole all'estradizione non determina il ripristino della custodia cautelare ne' alcuna altra automatica conseguenza sulla libertà personale, ma consente soltanto al Ministro della giustizia di richiedere la custodia in carcere ai sensi dell'art. 704 c.p.p., comma 3, (Sez. 6, 25 ottobre 2001, Mbanaso).
In assenza di una simile richiesta - e senza neppure considerare l'eccedenza della misura adottata rispetto al mandato di arresto domiciliare spedito nei confronti del RC, costituente il titolo a base della domanda di estradizione - l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Va, conseguentemente disposta l'immediata liberazione dell'estradando se non detenuto per altra causa.
La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione di OR RC se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007