Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2171 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. URZI' BRANCATI
FRANCESCO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 27/06/2024 i coniugi
[...]
[...]
nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di REGHIN (Romania) il
16/01/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 132, parte 2, serie C;
- che dall'unione era nato, in data 03/03/2014, il figlio Persona_1
[...]
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. 678/2023 del 10/01/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“a) Ciascuno dei coniugi è libero di fissare la propria residenza ovunque anche in territorio estero;
b) verserà un assegno di CP_1
€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a favore dei del figlio minore. La somma dovrà essere consegnata della SI.ra , entro i Parte_1
primi cinque giorni di ogni mese e potrà essere pagata in contanti, con vaglia postale o cambiario o mediante bonifico. Inoltre, il SI. CP_1
pagherà il 70% delle spese straordinarie che verranno affrontate per il figlio minore. c) L'affidamento del figlio e la potestà sono assegnati ad entrambi i genitori. d) potrà vedere il figlio minore ogni volta che vorrà, CP_1
previo accordo con la madre e i genitori saranno liberi di organizzare la vita
2 con il figlio secondo le necessità del momento e nella maniera che di comune accordo riterranno più opportuna. e) La casa coniugale, viene attribuita a
.”. Parte_1
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 22/07/2024.
All'udienza del 09/04/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n.
678/2023 del 10/01/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
3 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 27/06/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di REGHIN (Romania) il 16/01/2015, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Messina al n. 132, parte 2, serie C, tra
[...]
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni
[...]
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 10/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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