Articolo 1 della Legge 4 ottobre 1966, n. 860
Articolo 2
Versione
9 novembre 1966
Art. 1.
Viene accordata per gli anni 1964, 1965 e 1966, alla Repubblica somala e alla Repubblica del Ghana un'assistenza tecnico-militare per l'organizzazione e il potenziamento delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza.
A tali fini, per ciascuno degli esercizi 1963-1964, 1965 e 1966 sono autorizzate le seguenti spese a carico dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze:

Ministero dell'interno. . . . . . . . . . . . . . . L. 92.000.000 Ministero della difesa . . . . . . . . . . . . . . L. 126.000.000 Ministero delle finanze. . . . . . . . . . . . . . L. 182.000.000
Entrata in vigore il 9 novembre 1966