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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/12/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1702/2019 R.G., avente ad oggetto: promessa di pagamento – ricognizione di debito;
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Endrio Lapuista ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo, sito in Belvedere Marittimo (CS), alla C/da Vetticello n. 72;
ATTORE
E
(P.IVA , C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 denominata , quale incorporante di , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, il tutto con effetto dal 6.1.2014, giusto Controparte_4 Controparte_5 atto di fusione dd. 31.12.13 a rogito notaio di Bologna (Rep. 53712, Racc. n. 34018) Per_1 in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con istanza per la chiamata di terzo, dagli avvocati Lucia Spinoglio e.
Jessica Mlac, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Patrizia Longo, sito in Paola, alla via G.Falcone e P. Borsellino n. 6;
CONVENUTA
NONCHE'
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Runco CP_6 C.F._2
Domenico ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo, sito in Montalto
Uffugo (CS), al Corso Italia n. 171, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
ER HI CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'08.07.25, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 07.11.2019, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, la in p.l.r.p.t., Controparte_1 deducendo che: in data 05.02.2014 stipulava con la società convenuta, presso l'Agenzia n. 4067 di
Montalto Uffugo (CS) Agente , la polizza vita n. 000097628.59, dell'importo di CP_6
€10.000,00, provvedendo a pagare il relativo premio mediante Assegno Bancario UBI Banca
Carime n. 5.031.572.054-02; in data 10.01.2017, il sig. richiedeva il riscatto della Parte_1 suddetta polizza e, non ricevendo il pagamento, in data 03.05.2017, inviava apposito reclamo a mezzo fax all'Ufficio Reclami della società convenuta;
a seguito di tale comunicazione, l'Ufficio
Legale della rispondeva con nota del 10.05.2017, riferendo non Controparte_1 sussistere da parte sua alcuna intenzione di far fronte al contratto stipulato in data 05.02.2014, adducendo quale giustificazione di tale comportamento del tutto scorretto e inadempiente, la circostanza per cui il contratto in oggetto risultasse essere stato annullato senza effetto e che l'importo di €15.000,00 non fosse mai stato corrisposto alla scrivente Società, la quale invitava il sig. a rivolgersi personalmente al sig. per la richiesta di pagamento;
in data Pt_1 CP_6
08.06.2017, l'attore ribadiva la propria intenzione di avvalersi del diritto di riscatto totale della suddetta polizza come previsto dall'art. 8 delle condizioni generali di contratto, provvedendo a diffidare e mettere in mora la ad effettuare il pagamento di quanto Controparte_1 dovuto;
in data 27.06.2017, la rispondeva di non aver mai ricevuto Controparte_1 il pagamento del premio;
in data 27.07.2017, veniva presentata istanza di mediazione, ma all'incontro del 26.09.2017 la non partecipava. Controparte_1
Parte attrice, pertanto, domandava: accertare e dichiarare la validità della polizza vita n.
000097628.59, stipulata in data 05.02.2014 per l'importo di €10.000,00 con la
[...]
e, per l'effetto, condannare la al pagamento Controparte_1 Controparte_1 della somma di €10.000,00, come da polizza vita, oltre interessi e rivalutazioni;
in via subordinata, condannare la al risarcimento dei danni subiti, pari all'importo di Controparte_1
€10.000,00 versato con Assegno Bancario UBI Banca Carime n. 5.031.572.054-02 in esecuzione del contratto relativo alla polizza vita n. 000097628.59, stipulata in data 05.02.2014 tra il sig.
[...]
e la con vittoria di spese e competenze, oltre Parte_1 Controparte_1 rimborso forfettario ed accessori come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta con istanza per la chiamata di terzo del 12.03.2021, si costituiva in giudizio la la quale, premettendo che i rapporti tra Controparte_1
l'attrice e la NI sono intercorsi per il tramite dell'agenzia di Montalto Uffugo, agente CP_6
, domandava, preliminarmente, fissare nuova udienza a norma dell'articolo 269 c.p.c. per
[...] consentire la chiamata del terzo, ; nel merito, respingere comunque la domanda attorea CP_6 in quanto infondata in fatto e in diritto, ritenendo unico debitore rispetto alla pretesa attorea, ove provata, ; in subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea nei confronti CP_6 della NI, condannare a manlevare e tenere indenne la NI di quanto CP_6 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio;
atteso il comportamento tenuto dall'attore, chiedeva in subordine che lo stesso fosse ritenuto corresponsabile del richiesto danno con conseguente riduzione dell'importo allo stesso dovuto ex art. 1227 c.c.; in ordine al quantum, contestava le voci di danno richieste in atti, con particolare riferimento alla richiesta di rivalutazione e agli ulteriori importi che dovessero essere maggiori di quanto portato nel titolo dimesso agli atti (assegno); con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.09.2021, si costituiva in giudizio il terzo chiamato in causa, sig. , il quale deduceva che i rapporti in dare ed avere CP_6 intercorrenti tra il terzo chiamato in garanzia e la compagnia chiamante fossero oggetto di controversia pendente innanzi all'intestato Tribunale, giudice del Lavoro dott.ssa Cozzolino
R.G.1124/2019, con udienza di discussione fissata al 17/12/2021 e che tale circostanza rendeva inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa del terzo chiamato, pendendo tra società chiamante in manleva e chiamato in garanzia giudizio avente ad oggetto l'accertamento del maggior credito vantato dal sig. nei confronti di nonché quello della compensazione CP_6 CP_3 impropria della polizza in questione e della sua appendice. In sostanza, la sussistenza dell'obbligo di manleva, per cui si procede alla chiamata, è oggetto di separato giudizio riferito alle partite di dare ed avere tra le parti, tra cui le polizze in oggetto e, pertanto, la non può proporre nuova CP_3 domanda su fatti riferiti al rapporto compagnia-agente, già oggetto di contestazione in altro giudizio pendente, rendendo ciò, di fatto, la chiamata in garanzia inammissibile e/o improcedibile. Il sig.
, senza entrare nel merito del giudizio pendente tra il sig. e la NI, precisava, CP_6 Pt_2 infine, che le polizze in questione fossero state sottoscritte nella subagenzia di Belvedere Marittimo, gestita, all'epoca, da e da , molto probabilmente con le utenze di Persona_2 Persona_3 agenzia del collaboratore/dipendente e che lo stesso , in fase di audit interna, Persona_4 CP_6 registrava le polizze nel conto di gestione e si accollava i relativi oneri, riconoscendo la compagnia le polizze e addebitandole sul conto del . CP_6 Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, parte attrice precisava le proprie conclusioni nei termini ivi indicati, tra cui, “condannare, in solido tra loro, la
[...]
e il sig. al pagamento dell'importo di euro 10.000,00, oltre Controparte_1 CP_6 interessi e rivalutazione, come da polizza vita n. 000097628.59; in via subordinata, condannarli in solido al risarcimento dei danni subiti pari all'importo di €10.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'invalidità della polizza vita n. 000097628.59, condannare in solido tra loro, la e il sig. Controparte_1 CP_6
alla restituzione dell'importo di euro 10.000,00 pagato dal sig. oltre
[...] Parte_1 interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell.08.07.2025 e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Analizzato compiutamente il materiale probatorio in atti, la domanda formulata da Pt_1
in via principale, come modificata, a seguito della chiamata di terzo, nella memoria ex art.
[...]
183 comma 6 n. 1 c.p.c., si appalesa fondata e, in quanto tale, suscettibile di accoglimento, per come si argomenterà nel prosieguo.
Dagli atti di causa, invero, risulta provato che il sig. in data 05.02.2014, Parte_1 concludeva con la presso l'Agenzia n. 4067 di Montalto Uffugo, la Controparte_1 polizza di assicurazione sulla vita n. 000097628.59, tariffa H1U-Sasa investo, con decorrenza dal
05.02.2014, avente durata vita intera, versando l'importo del premio unico, pari ad €10.000,00, tramite assegno bancario UBI Banca Carime n. 5.031.572.054-02, destinatario
[...]
consegnato nelle mani dell'Agente , in data 06.02.2014. CP_1 CP_6
Parte attrice allegava il contratto di assicurazione sulla vita, comprensivo delle condizioni della polizza, in cui all'art. 8, relativamente al Riscatto, si prevede che “Il contraente può chiedere alla
Società, mediante raccomanda A.R. o telefax, la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto. Il riscatto totale può essere chiesto in qualsiasi momento e determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Il suo valore è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta con delle percentuali di penalizzazione. Se la richiesta viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza, la rivalutazione del capitale assicurato viene calcolata al tasso annuo dell'1,0% pro-rata”.
In virtù di tale possibilità, in data 10.01.2017, il sig. richiedeva alla Parte_1 [...]
(Via Stalingrado n. 45, Bologna) il riscatto della polizza sottoscritta, allegando la CP_1 copia dell'assegno fronte retro consegnato presso l'agenzia 4067 Trotta Paolo di Montalto Uffugo per il perfezionamento della polizza vita n. 97628.59.
In data 03.05.2017, il sig. si rivolgeva all'Ufficio Reclami della Pt_1 Controparte_1 lamentando la mancata liquidazione, a seguito della richiesta di riscatto del 10.01.2017.
Tale comunicazione veniva riscontrata, a mezzo raccomandata A/R, dalla Controparte_1 in data 10.05.2017, la quale ne contestava integralmente il contenuto e confermava quanto già evidenziato con nota del 13.02.2017, ossia che il contratto di assicurazione sulla vita n. 97628.59 di
UnipolSai divisione Sasa risultava essere stato annullato senza effetto e che l'importo di €10.000,00 riportato sull'assegno allegato dall'attore non fosse mai stato corrisposto alla predetta società, non potendo così considerare tale pagamento quale riconducibile ad un contratto, assicurativo e non assicurativa, della scrivente NI e invitando il sig. a rivolgersi al sig. . Pt_1 CP_6
L'attore, pertanto, a mezzo del proprio legale, inviava una pec, in data 08.06.2017, alla
[...]
con la quale, dopo aver riepilogato la vicenda fino ad allora occorsa, invitava Controparte_1
e diffidava la predetta società a corrisponderle, entro e non oltre 15 giorni, gli importi alla stessa dovuti, restando indifferenti le circostanze per le quali il loro agente, sig. , non avesse CP_6 correttamente versato gli importi, pur regolarmente pagati dal sig. il quale ha stipulato Pt_1 regolare contratto con la Società e ha provveduto a pagare il relativo premio.
In data 27/06/2017 la rispondeva con una nota che l'importo di Controparte_1
€15.000,00, mai corrisposto alla società, non risultava relativo al pagamento del premio di un contratto assicurativo di CP_1
La società convenuta allegava modello FTL 100, inviato in data 21.02.2014 dall'agente , il CP_6 quale, allegando altresì 3 simpli di polizza in originale, richiedeva lo storno senza effetto della polizza n. 97628.59, per mancato perfezionamento da parte del contraente, sig. Parte_1
L'Agente , terzo chiamato in causa, in sede di costituzione, produceva “giornale cassa CP_6 manuale ex-agenzia cod. 4067, alla data del 12.01.2017, cessato il 22/09/2016 CP_3 CP_6
– Gestione del solo ramo vita”, nel quale veniva segnato, alla data 11.01.2017, il bonifico di
€10.000,00 effettuato da A margine di tale documento risulta indicato: “a fax Parte_1
051/5077800 alla sig.ra , da fax 02/91390930, Studio Prad: Come da accordi, vi CP_3 Tes_1 trasmetto il foglio cassa manuale per una vostra opportuna verifica”.
È altresì prodotto verbale di riconsegna dell'Agenzia di Montalto Uffugo cod. 63991, del
26.09.2016, successivo allo scioglimento consensuale del rapporto, con effetto 21.09.2016, dal quale si evince che in data 13,14 e 15 settembre 2016, due ispettori Audit della
[...]
sigg.ri e , si sono presentati presso i locali Controparte_1 Persona_5 Persona_6 agenziali nella sede di Via Don Gaetano Mauro n.23 di Montalto Uffugo, al fine di effettuare le operazioni di controllo previste dal contratto di agenzia e che, a tale richiesta degli ispettori, è stato opposto rifiuto da parte dell'agente sig. , che quindi non consentiva lo svolgimento dei CP_6 controlli ispettivi.
In data 26.09.2016, a seguito delle dimissioni presentate dall'Agente Sig. , alle ore CP_6
10:00, i suddetti ispettori si ripresentavano presso i locali agenziali per iniziare le operazioni di riconsegna alle quali il sig. non presenziava. Dal personale venivano consegnati agli ispettori CP_6 incaricati copia della lettera di dimissioni, copia di una mail inviata in Direzione avente ad oggetto
“Vs. visita Agenzia del 21.09.2016” e copia di una ricevuta di spedizione di un corriere. Gli ispettori, quindi, contattavano il consulente che comunicava, stante l'assenza degli incaricati dalla
NI, di aver già catalogato e spedito alla Direzione il materiale di proprietà della stessa.
Dunque, gli ispettori incaricati evidenziavano, nel verbale di esito negativo notificato il 28.09.2016, versato in atti, che la mail con la quale il sig. contestava “l'ingiustificata assenza della CP_6
NI” fosse stata inviata alle ore 11:20 del 21.09.2016, esattamente quattordici minuti dopo la comunicazione delle dimissioni, rendendo oggettivamente impossibile la presenza degli incaricati dalla NI e che la ricevuta della spedizione fosse delle ore 08:55 del 22.09.2016. Gli ispettori incaricati, constatata l'impossibilità di iniziare le operazioni di riconsegna, lasciavano i locali aziendali e redigevano verbale di consegna con esito negativo, notificato al sig. CP_6 il 28.09.2016 a mezzo raccomandata A.R. In data 26.09.2016 perveniva presso la sede di via
Stalingrado n.45 un pacco spedito dal sig. contenente una busta contenente il Verbale CP_6 di riconsegna redatto unilateralmente dall'agente medesimo, 34 quietanze di titoli insoluti e n. 70 cartelle contenenti contratti facenti parte dell'archivio polizze in vigore, ed il materiale pervenuto veniva inventariato e controllato con quanto risultava dall'archivio informatico di NI.
Successivamente alla data di scioglimento del rapporto di agenzia e, più precisamente, il 13.01.2017 pervenivano al fax della Direzione della NI due fogli cassa manuali redatti dal sig. CP_6
nei quali erano inserite sette registrazioni di titoli contabili rispetto ai quali l'agente
[...] dichiarava di aver percepito i relativi premi dai clienti, durante il periodo della propria gestione, ma di non averli né contabilizzati né trasmesso le relative somme alla Direzione della NI.
L'ispettore incaricato, nel verbale, dunque, ribadiva la mancanza di efficacia contrattuale delle scritture contabili riportate nei fogli cassa manuali in quanto il rapporto di agenzia non era più in essere. Nel dettaglio, dall'analisi effettuata sul sistema informatico della NI, con riferimento alle registrazioni contabili riportate nei fogli cassa manuali, risultava che quattro polizze fossero state emesse e successivamente stornate, su richiesta dell'agenzia, per mancato perfezionamento e che due polizze fossero ancora in vigore. Pertanto, l'ispettore incaricato contestava al sig. il mancato versamento delle somme percepite, costituendolo in mora. CP_6 In data 12.07.2017, presso i locali di Montalto Uffugo, venivano presentate controdeduzioni, osservazioni e note critiche al verbale di riconsegna dell'impresa Controparte_1 del 30.06.2017. Il sig. asseriva non essere vero che la sua gestione fosse iniziata il CP_6
01.01.2015 e che il codice riportato fosse quello attribuito. Invece, confermava che il ha CP_6 risolto il rapporto di agenzia in data 21.09.2016 con l'istituto del recesso dell'agente e che il sig.
ha iniziato il rapporto di collaborazione in data 01.10.2004 conferito dalla SASA e CP_6 CP_7
.
[...]
Si legge ancora che il rapporto intrattenuto dal con avrebbe maturato una indennità, CP_6 CP_3 conteggiata e richiamata nel mandato di scopo in data 06/2014 con l'impegno di una liquidazione, fino a quel momento, conteggiata dalla proponente di € 72.298,14 come da conteggi depositati all'Agente volturato. In merito ai fatti rappresentati nel verbale, l'Agente faceva presente che le operazioni di riconsegna dell'agenzia fossero state effettuate da lui, unilateralmente, per “rinuncia e latitanza degli incaricati, più volte invitati per iscritto, i quali, peraltro, avrebbero dovuto preventivamente contattarlo, invece di presentarsi negli uffici senza alcun preavviso. A tal proposito, precisava che le operazioni di riconsegna vengono operate dall'agente, o da chi per esso designato, dalle sue mani nelle mani degli incaricati muniti di regolare e idonea delega (ex art. 23
ANA) e/o in mancanza di questi ultimi di inviare tutte le proprietà inventariate all'impresa. In merito alle registrazioni sui fogli cassa manuali, il sig. rappresentava come l'Agenzia fosse CP_6 stata costretta a utilizzare i fogli cassa manuali, avendo subito l'oscuramento dei terminali, rinnovando la contestazione all'Impresa.
Dal sig. veniva infine prodotto verbale della causa R.G. 1124/2019, Tribunale di Paola- CP_6
Sezione Lavoro, del 27.11.20, per precisare che i Rapporti in dare ed avere intercorrenti tra il terzo chiamato in garanzia e la compagnia chiamante fossero oggetto di controversia pendente innanzi all'intestato Tribunale, giudice del Lavoro, R.G.1124/2019.
Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1, depositata il 28.10.2021, la Controparte_1 allegava nuovamente il verbale di riconsegna a smentita di quanto precedentemente assunto
[...] dall'Agente, sig. , il quale aveva dichiarato che la polizza e l'appendice oggetto di causa CP_6 fossero state regolarmente da lui annotate negli incassi tardivi del 12.01.2017. La NI assicuratrice contestava come il documento allegato da controparte non fosse certamente un giornale di cassa, ma solo un foglio Excel redatto manualmente dall'Agente dove quest'ultimo indicava di avere incassato gli importi contestualmente richiedendo sugli stessi il riconoscimento delle provvigioni alla NI, senza provare nulla per ciò che concerne l'avvenuto inoltro dell'importo in Direzione. Il documento, infatti, sarebbe stato trasmesso alla NI successivamente alla redazione da parte di quest'ultima dell'ufficiale verbale di consegna dell'agenzia, come da verbale allegato, e ciò risulterebbe essere in netto contrasto con quanto previsto proprio nel verbale di riconsegna nel quale, alla pagina 3, viene testualmente riportato che: “da un'analisi effettuata sul sistema informatico della NI con riferimento alle registrazioni contabili riportate nei fogli cassa manuali risulta che: “b) due polizze risultano ancora in vigore: la numero 7527588 riconsegnata e la numero 8444903 non riconsegnata. In entrambi i casi si tratta di versamenti aggiuntivi di euro
10.000 e di euro 12.000”.
L'ispettore incaricato contestava alla gestione cessata, ossia al sig. , il mancato versamento CP_6 delle somme dallo stesso percepite costituendolo in mora.
All'udienza del 28.05.2024 veniva escusso il teste di parte convenuta, sig. , ispettore Testimone_2 gestionale della il quale riferiva di sapere che l'agenzia di fu Controparte_1 CP_6 chiusa nel 2013 in quanto il teste, nella sua qualità, insieme al collega , venne Testimone_3 incaricato in prima istanza a procedere alla chiusura dell'agenzia stessa.
Il teste nulla poteva riferire in merito ai fatti oggetto dei capitoli di prova che gli venivano sottoposti in quanto, il primo giorno in cui si recò con il collega presso l'agenzia, il sig. si rese CP_6 irreperibile e il teste non si occupò più della pratica, avendo ricevuto un altro incarico.
Riepilogata, sulla scorta del materiale tempestivamente allegato dalle parti, la vicenda de qua, ciò che risulta incontestabile è il dato che l'attore abbia validamente sottoscritto polizza vita n.000097628.59, stipulata in data 05.02.2014 presso l'Agenzia n. 4067 di Montalto Uffugo (CS), mediante assegno bancario UBI Banca Carime n. 5.031.572.054-02, adempiendo, così, alla propria obbligazione contrattuale, consistente nella regolarità del pagamento effettuato nelle mani dell'Agente (“La presente polizza è stata perfezionata e l'importo unico, pari a EUR CP_6
10.000,00 è stato versato in mie mani il 06/02/2014”, cfr. polizza di assicurazione sulla vita, allegato n.1 di parte attrice, pag. 4 di 4).
Lo stesso agente dichiarava di aver incassato, per conto della tra gli altri, il credito facente CP_3 capo al sig. ponendolo in compensazione dei maggiori crediti vantati dallo stesso agente Pt_1 nei confronti della NI assicurativa medesima (“Polizza che veniva regolarmente annotata dall'agente negli incassi tardivi del 12/01/2017, di cui si allega prova contabile, il cui importo veniva imputato dell'agente ai maggiori crediti da esso vantati nei confronti della compagnia a titolo di Indennità di fine rapporto, giusta verbale di consegna successivo allo scioglimento consensuale del rapporto, che pure si allega”, cfr. comparsa di costituzione e risposta di CP_6
).
[...] La di contro, nel paventare la possibilità che il comportamento tenuto dall'attore possa CP_1 essere valutabile ex art. 1227 c.c. per avere concorso nella determinazione del fatto, sosteneva di avergli comunicato lo storno della polizza in oggetto per mancato versamento del premio con comunicazione datata 21.02.2014, allegando tale comunicazione, ma priva di avviso di ricevimento.
Anche nel modello FTL 100 (modello per storno senza effetto di polizza vita n. 97628.59) non risulta alcuna sottoscrizione né che tale lettera di comunicazione di storno sia stata resa a conoscenza del sig. Pt_1
In ogni caso, si ritiene assolutamente condivisibile l'ordinanza della Suprema Corte n. 12662 del
2018, già richiamata da questo Tribunale, chiamato a decidere su argomenti analoghi, secondo la quale alla data del versamento, da parte del contraente, del premio che si assume mai pervenuto all'assicuratore “era già in vigore l'art. 118 cod. ass. (d. lgs.
7.9.2005 n. 209), il quale stabilisce che
"il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione". E poiché non v'è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell'agente [art. 109, comma 2, lettera (e), cod. ass., il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore. La decisione del Tribunale fu dunque, su questo punto, conforme a diritto, sebbene debba esserne corretta la motivazione: nel caso di specie infatti era superfluo il richiamo all'art. 2049 c.c., e superfluo l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, giacché non si poneva un problema di responsabilità (dell'assicuratore per il fatto altrui), ma un problema di imputabilità del pagamento: problema, come s'è detto, direttamente risolto dalla legge con la previsione di cui all'art. 118 cod. ass. … vi fosse o non vi fosse, infatti, una situazione di apparenza del diritto, in ogni caso il premio pagato al collaboratore dell'intermediario si reputa ope legis versato all'assicuratore, per quanto già detto…in ogni caso l'agente risponde pacificamente del fatto del subagente (art. 119 cod. ass.), e l'assicurazione risponde del fatto dell'agente. Sicché nel nostro caso la indiscussa responsabilità dell'agente faceva sorgere ipso facto quella dell'assicuratore, a nulla rilevando che l'agente fosse responsabile per il fatto proprio o per il fatto del subagente di cui si era avvalso”
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12662 del 2018). Nel caso di specie, l'agente , ricevuto CP_6 il predetto pagamento, non ha provveduto a versarlo alla compagnia di assicurazione, come si evince dal verbale di riconsegna dell'Agenzia di Montalto Uffugo cod. 63991, del 26.09.2016 e, in particolare, dalla comparsa di costituzione e risposta depositata da , in cui lo stesso ha CP_6 espressamente ammesso di aver trattenuto l'importo de quo, in quanto imputato “ai maggiori crediti da esso vantati nei confronti della compagnia a titolo di Indennità di fine rapporto, giusta verbale di consegna successivo allo scioglimento consensuale del rapporto”. In senso analogo, la sent. n. 23973 della Cassazione civile del 26.09.2019, la quale ribadisce i seguenti principi di diritto: “–
l'onere del contraente è esclusivamente quello di comprovare di aver concluso il contratto con il sub-agente della compagnia di assicurazioni il quale, da tempo e pubblicamente, rivestiva tale qualifica, tanto costituendo il nesso di occasionalità necessaria per la sottoscrizione del contratto;
– non incombe sul contraente l'onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto tra la società ed il sub-agente; – non grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'assenza di propria colpa la quale, secondo l'assunto del giudice del gravame di merito, si sarebbe sostanziata nel colpevole affidamento del contraente non supportato dalla verifica, da parte di esso, della provenienza della proposta contrattuale da soggetto legittimato. La Corte ha affermato (Cass. n. 18928/2017) che, in tema di responsabilità indiretta per i danni arrecati a terzi dagli agenti nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l'accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, comporta l'insorgenza di responsabilità (anche) diretta a carico della società. Tale principio è stato affermato in materia d'intermediazione finanziaria, ma può trasfondersi altresì nell'ambito delle prestazioni assicurative in quanto il rapporto tra cliente, agente e compagnia di assicurazioni ha struttura analoga a quello tra cliente, intermediario e preponente (Cass. N 18860/2015).
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara la validità della polizza vita n.
000097628.59, del 05.02.2014, dell'importo di €10.000,00, versato con Assegno Bancario UBI
Banca Carime n. 5.031.572.054-02, stipulata tra il sig. ed il sig. in Parte_1 CP_6 qualità di Agente della Milano Assicurazioni Divisione Sasa, oggi Controparte_1 per l'effetto, si condannano, in solido tra loro, la in p.l.r.p.t., e il Controparte_1 sig. al pagamento dell'importo pari ad euro 10.000,00, come da polizza vita, oltre CP_6 interessi e rivalutazioni;
si condanna il sig. a manlevare e tenere indenne la NI CP_6 convenuta di quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della NI convenuta e di . CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1702/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara la validità della polizza vita n. 000097628.59, del 05.02.2014, dell'importo di €10.000,00, stipulata tra il sig. ed il sig. in Parte_1 CP_6 qualità di Agente della Milano Assicurazioni Divisione Sasa, oggi Controparte_1
;
[...]
2) condanna, in solido tra loro, la in p.l.r.p.t, e il sig. Controparte_1 CP_6
al pagamento dell'importo pari ad euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, come
[...] da polizza vita n. 000097628.59, del 05.02.2014;
3) condanna la in p.l.r.p.t, e il sig. , in solido tra Controparte_1 CP_6 loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e sulle voci attribuite per legge;
4) condanna a manlevare e tenere indenne la NI convenuta di quanto CP_6 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio.
Paola, lì 03.11.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1702/2019 R.G., avente ad oggetto: promessa di pagamento – ricognizione di debito;
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Endrio Lapuista ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo, sito in Belvedere Marittimo (CS), alla C/da Vetticello n. 72;
ATTORE
E
(P.IVA , C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 denominata , quale incorporante di , Controparte_2 Controparte_3 [...]
, il tutto con effetto dal 6.1.2014, giusto Controparte_4 Controparte_5 atto di fusione dd. 31.12.13 a rogito notaio di Bologna (Rep. 53712, Racc. n. 34018) Per_1 in persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con istanza per la chiamata di terzo, dagli avvocati Lucia Spinoglio e.
Jessica Mlac, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Patrizia Longo, sito in Paola, alla via G.Falcone e P. Borsellino n. 6;
CONVENUTA
NONCHE'
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Runco CP_6 C.F._2
Domenico ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo, sito in Montalto
Uffugo (CS), al Corso Italia n. 171, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
ER HI CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'08.07.25, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 07.11.2019, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, la in p.l.r.p.t., Controparte_1 deducendo che: in data 05.02.2014 stipulava con la società convenuta, presso l'Agenzia n. 4067 di
Montalto Uffugo (CS) Agente , la polizza vita n. 000097628.59, dell'importo di CP_6
€10.000,00, provvedendo a pagare il relativo premio mediante Assegno Bancario UBI Banca
Carime n. 5.031.572.054-02; in data 10.01.2017, il sig. richiedeva il riscatto della Parte_1 suddetta polizza e, non ricevendo il pagamento, in data 03.05.2017, inviava apposito reclamo a mezzo fax all'Ufficio Reclami della società convenuta;
a seguito di tale comunicazione, l'Ufficio
Legale della rispondeva con nota del 10.05.2017, riferendo non Controparte_1 sussistere da parte sua alcuna intenzione di far fronte al contratto stipulato in data 05.02.2014, adducendo quale giustificazione di tale comportamento del tutto scorretto e inadempiente, la circostanza per cui il contratto in oggetto risultasse essere stato annullato senza effetto e che l'importo di €15.000,00 non fosse mai stato corrisposto alla scrivente Società, la quale invitava il sig. a rivolgersi personalmente al sig. per la richiesta di pagamento;
in data Pt_1 CP_6
08.06.2017, l'attore ribadiva la propria intenzione di avvalersi del diritto di riscatto totale della suddetta polizza come previsto dall'art. 8 delle condizioni generali di contratto, provvedendo a diffidare e mettere in mora la ad effettuare il pagamento di quanto Controparte_1 dovuto;
in data 27.06.2017, la rispondeva di non aver mai ricevuto Controparte_1 il pagamento del premio;
in data 27.07.2017, veniva presentata istanza di mediazione, ma all'incontro del 26.09.2017 la non partecipava. Controparte_1
Parte attrice, pertanto, domandava: accertare e dichiarare la validità della polizza vita n.
000097628.59, stipulata in data 05.02.2014 per l'importo di €10.000,00 con la
[...]
e, per l'effetto, condannare la al pagamento Controparte_1 Controparte_1 della somma di €10.000,00, come da polizza vita, oltre interessi e rivalutazioni;
in via subordinata, condannare la al risarcimento dei danni subiti, pari all'importo di Controparte_1
€10.000,00 versato con Assegno Bancario UBI Banca Carime n. 5.031.572.054-02 in esecuzione del contratto relativo alla polizza vita n. 000097628.59, stipulata in data 05.02.2014 tra il sig.
[...]
e la con vittoria di spese e competenze, oltre Parte_1 Controparte_1 rimborso forfettario ed accessori come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta con istanza per la chiamata di terzo del 12.03.2021, si costituiva in giudizio la la quale, premettendo che i rapporti tra Controparte_1
l'attrice e la NI sono intercorsi per il tramite dell'agenzia di Montalto Uffugo, agente CP_6
, domandava, preliminarmente, fissare nuova udienza a norma dell'articolo 269 c.p.c. per
[...] consentire la chiamata del terzo, ; nel merito, respingere comunque la domanda attorea CP_6 in quanto infondata in fatto e in diritto, ritenendo unico debitore rispetto alla pretesa attorea, ove provata, ; in subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea nei confronti CP_6 della NI, condannare a manlevare e tenere indenne la NI di quanto CP_6 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio;
atteso il comportamento tenuto dall'attore, chiedeva in subordine che lo stesso fosse ritenuto corresponsabile del richiesto danno con conseguente riduzione dell'importo allo stesso dovuto ex art. 1227 c.c.; in ordine al quantum, contestava le voci di danno richieste in atti, con particolare riferimento alla richiesta di rivalutazione e agli ulteriori importi che dovessero essere maggiori di quanto portato nel titolo dimesso agli atti (assegno); con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.09.2021, si costituiva in giudizio il terzo chiamato in causa, sig. , il quale deduceva che i rapporti in dare ed avere CP_6 intercorrenti tra il terzo chiamato in garanzia e la compagnia chiamante fossero oggetto di controversia pendente innanzi all'intestato Tribunale, giudice del Lavoro dott.ssa Cozzolino
R.G.1124/2019, con udienza di discussione fissata al 17/12/2021 e che tale circostanza rendeva inammissibile e/o improcedibile la chiamata in causa del terzo chiamato, pendendo tra società chiamante in manleva e chiamato in garanzia giudizio avente ad oggetto l'accertamento del maggior credito vantato dal sig. nei confronti di nonché quello della compensazione CP_6 CP_3 impropria della polizza in questione e della sua appendice. In sostanza, la sussistenza dell'obbligo di manleva, per cui si procede alla chiamata, è oggetto di separato giudizio riferito alle partite di dare ed avere tra le parti, tra cui le polizze in oggetto e, pertanto, la non può proporre nuova CP_3 domanda su fatti riferiti al rapporto compagnia-agente, già oggetto di contestazione in altro giudizio pendente, rendendo ciò, di fatto, la chiamata in garanzia inammissibile e/o improcedibile. Il sig.
, senza entrare nel merito del giudizio pendente tra il sig. e la NI, precisava, CP_6 Pt_2 infine, che le polizze in questione fossero state sottoscritte nella subagenzia di Belvedere Marittimo, gestita, all'epoca, da e da , molto probabilmente con le utenze di Persona_2 Persona_3 agenzia del collaboratore/dipendente e che lo stesso , in fase di audit interna, Persona_4 CP_6 registrava le polizze nel conto di gestione e si accollava i relativi oneri, riconoscendo la compagnia le polizze e addebitandole sul conto del . CP_6 Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., tempestivamente depositata, parte attrice precisava le proprie conclusioni nei termini ivi indicati, tra cui, “condannare, in solido tra loro, la
[...]
e il sig. al pagamento dell'importo di euro 10.000,00, oltre Controparte_1 CP_6 interessi e rivalutazione, come da polizza vita n. 000097628.59; in via subordinata, condannarli in solido al risarcimento dei danni subiti pari all'importo di €10.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'invalidità della polizza vita n. 000097628.59, condannare in solido tra loro, la e il sig. Controparte_1 CP_6
alla restituzione dell'importo di euro 10.000,00 pagato dal sig. oltre
[...] Parte_1 interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, assunta prova orale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell.08.07.2025 e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Analizzato compiutamente il materiale probatorio in atti, la domanda formulata da Pt_1
in via principale, come modificata, a seguito della chiamata di terzo, nella memoria ex art.
[...]
183 comma 6 n. 1 c.p.c., si appalesa fondata e, in quanto tale, suscettibile di accoglimento, per come si argomenterà nel prosieguo.
Dagli atti di causa, invero, risulta provato che il sig. in data 05.02.2014, Parte_1 concludeva con la presso l'Agenzia n. 4067 di Montalto Uffugo, la Controparte_1 polizza di assicurazione sulla vita n. 000097628.59, tariffa H1U-Sasa investo, con decorrenza dal
05.02.2014, avente durata vita intera, versando l'importo del premio unico, pari ad €10.000,00, tramite assegno bancario UBI Banca Carime n. 5.031.572.054-02, destinatario
[...]
consegnato nelle mani dell'Agente , in data 06.02.2014. CP_1 CP_6
Parte attrice allegava il contratto di assicurazione sulla vita, comprensivo delle condizioni della polizza, in cui all'art. 8, relativamente al Riscatto, si prevede che “Il contraente può chiedere alla
Società, mediante raccomanda A.R. o telefax, la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto. Il riscatto totale può essere chiesto in qualsiasi momento e determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Il suo valore è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta con delle percentuali di penalizzazione. Se la richiesta viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza, la rivalutazione del capitale assicurato viene calcolata al tasso annuo dell'1,0% pro-rata”.
In virtù di tale possibilità, in data 10.01.2017, il sig. richiedeva alla Parte_1 [...]
(Via Stalingrado n. 45, Bologna) il riscatto della polizza sottoscritta, allegando la CP_1 copia dell'assegno fronte retro consegnato presso l'agenzia 4067 Trotta Paolo di Montalto Uffugo per il perfezionamento della polizza vita n. 97628.59.
In data 03.05.2017, il sig. si rivolgeva all'Ufficio Reclami della Pt_1 Controparte_1 lamentando la mancata liquidazione, a seguito della richiesta di riscatto del 10.01.2017.
Tale comunicazione veniva riscontrata, a mezzo raccomandata A/R, dalla Controparte_1 in data 10.05.2017, la quale ne contestava integralmente il contenuto e confermava quanto già evidenziato con nota del 13.02.2017, ossia che il contratto di assicurazione sulla vita n. 97628.59 di
UnipolSai divisione Sasa risultava essere stato annullato senza effetto e che l'importo di €10.000,00 riportato sull'assegno allegato dall'attore non fosse mai stato corrisposto alla predetta società, non potendo così considerare tale pagamento quale riconducibile ad un contratto, assicurativo e non assicurativa, della scrivente NI e invitando il sig. a rivolgersi al sig. . Pt_1 CP_6
L'attore, pertanto, a mezzo del proprio legale, inviava una pec, in data 08.06.2017, alla
[...]
con la quale, dopo aver riepilogato la vicenda fino ad allora occorsa, invitava Controparte_1
e diffidava la predetta società a corrisponderle, entro e non oltre 15 giorni, gli importi alla stessa dovuti, restando indifferenti le circostanze per le quali il loro agente, sig. , non avesse CP_6 correttamente versato gli importi, pur regolarmente pagati dal sig. il quale ha stipulato Pt_1 regolare contratto con la Società e ha provveduto a pagare il relativo premio.
In data 27/06/2017 la rispondeva con una nota che l'importo di Controparte_1
€15.000,00, mai corrisposto alla società, non risultava relativo al pagamento del premio di un contratto assicurativo di CP_1
La società convenuta allegava modello FTL 100, inviato in data 21.02.2014 dall'agente , il CP_6 quale, allegando altresì 3 simpli di polizza in originale, richiedeva lo storno senza effetto della polizza n. 97628.59, per mancato perfezionamento da parte del contraente, sig. Parte_1
L'Agente , terzo chiamato in causa, in sede di costituzione, produceva “giornale cassa CP_6 manuale ex-agenzia cod. 4067, alla data del 12.01.2017, cessato il 22/09/2016 CP_3 CP_6
– Gestione del solo ramo vita”, nel quale veniva segnato, alla data 11.01.2017, il bonifico di
€10.000,00 effettuato da A margine di tale documento risulta indicato: “a fax Parte_1
051/5077800 alla sig.ra , da fax 02/91390930, Studio Prad: Come da accordi, vi CP_3 Tes_1 trasmetto il foglio cassa manuale per una vostra opportuna verifica”.
È altresì prodotto verbale di riconsegna dell'Agenzia di Montalto Uffugo cod. 63991, del
26.09.2016, successivo allo scioglimento consensuale del rapporto, con effetto 21.09.2016, dal quale si evince che in data 13,14 e 15 settembre 2016, due ispettori Audit della
[...]
sigg.ri e , si sono presentati presso i locali Controparte_1 Persona_5 Persona_6 agenziali nella sede di Via Don Gaetano Mauro n.23 di Montalto Uffugo, al fine di effettuare le operazioni di controllo previste dal contratto di agenzia e che, a tale richiesta degli ispettori, è stato opposto rifiuto da parte dell'agente sig. , che quindi non consentiva lo svolgimento dei CP_6 controlli ispettivi.
In data 26.09.2016, a seguito delle dimissioni presentate dall'Agente Sig. , alle ore CP_6
10:00, i suddetti ispettori si ripresentavano presso i locali agenziali per iniziare le operazioni di riconsegna alle quali il sig. non presenziava. Dal personale venivano consegnati agli ispettori CP_6 incaricati copia della lettera di dimissioni, copia di una mail inviata in Direzione avente ad oggetto
“Vs. visita Agenzia del 21.09.2016” e copia di una ricevuta di spedizione di un corriere. Gli ispettori, quindi, contattavano il consulente che comunicava, stante l'assenza degli incaricati dalla
NI, di aver già catalogato e spedito alla Direzione il materiale di proprietà della stessa.
Dunque, gli ispettori incaricati evidenziavano, nel verbale di esito negativo notificato il 28.09.2016, versato in atti, che la mail con la quale il sig. contestava “l'ingiustificata assenza della CP_6
NI” fosse stata inviata alle ore 11:20 del 21.09.2016, esattamente quattordici minuti dopo la comunicazione delle dimissioni, rendendo oggettivamente impossibile la presenza degli incaricati dalla NI e che la ricevuta della spedizione fosse delle ore 08:55 del 22.09.2016. Gli ispettori incaricati, constatata l'impossibilità di iniziare le operazioni di riconsegna, lasciavano i locali aziendali e redigevano verbale di consegna con esito negativo, notificato al sig. CP_6 il 28.09.2016 a mezzo raccomandata A.R. In data 26.09.2016 perveniva presso la sede di via
Stalingrado n.45 un pacco spedito dal sig. contenente una busta contenente il Verbale CP_6 di riconsegna redatto unilateralmente dall'agente medesimo, 34 quietanze di titoli insoluti e n. 70 cartelle contenenti contratti facenti parte dell'archivio polizze in vigore, ed il materiale pervenuto veniva inventariato e controllato con quanto risultava dall'archivio informatico di NI.
Successivamente alla data di scioglimento del rapporto di agenzia e, più precisamente, il 13.01.2017 pervenivano al fax della Direzione della NI due fogli cassa manuali redatti dal sig. CP_6
nei quali erano inserite sette registrazioni di titoli contabili rispetto ai quali l'agente
[...] dichiarava di aver percepito i relativi premi dai clienti, durante il periodo della propria gestione, ma di non averli né contabilizzati né trasmesso le relative somme alla Direzione della NI.
L'ispettore incaricato, nel verbale, dunque, ribadiva la mancanza di efficacia contrattuale delle scritture contabili riportate nei fogli cassa manuali in quanto il rapporto di agenzia non era più in essere. Nel dettaglio, dall'analisi effettuata sul sistema informatico della NI, con riferimento alle registrazioni contabili riportate nei fogli cassa manuali, risultava che quattro polizze fossero state emesse e successivamente stornate, su richiesta dell'agenzia, per mancato perfezionamento e che due polizze fossero ancora in vigore. Pertanto, l'ispettore incaricato contestava al sig. il mancato versamento delle somme percepite, costituendolo in mora. CP_6 In data 12.07.2017, presso i locali di Montalto Uffugo, venivano presentate controdeduzioni, osservazioni e note critiche al verbale di riconsegna dell'impresa Controparte_1 del 30.06.2017. Il sig. asseriva non essere vero che la sua gestione fosse iniziata il CP_6
01.01.2015 e che il codice riportato fosse quello attribuito. Invece, confermava che il ha CP_6 risolto il rapporto di agenzia in data 21.09.2016 con l'istituto del recesso dell'agente e che il sig.
ha iniziato il rapporto di collaborazione in data 01.10.2004 conferito dalla SASA e CP_6 CP_7
.
[...]
Si legge ancora che il rapporto intrattenuto dal con avrebbe maturato una indennità, CP_6 CP_3 conteggiata e richiamata nel mandato di scopo in data 06/2014 con l'impegno di una liquidazione, fino a quel momento, conteggiata dalla proponente di € 72.298,14 come da conteggi depositati all'Agente volturato. In merito ai fatti rappresentati nel verbale, l'Agente faceva presente che le operazioni di riconsegna dell'agenzia fossero state effettuate da lui, unilateralmente, per “rinuncia e latitanza degli incaricati, più volte invitati per iscritto, i quali, peraltro, avrebbero dovuto preventivamente contattarlo, invece di presentarsi negli uffici senza alcun preavviso. A tal proposito, precisava che le operazioni di riconsegna vengono operate dall'agente, o da chi per esso designato, dalle sue mani nelle mani degli incaricati muniti di regolare e idonea delega (ex art. 23
ANA) e/o in mancanza di questi ultimi di inviare tutte le proprietà inventariate all'impresa. In merito alle registrazioni sui fogli cassa manuali, il sig. rappresentava come l'Agenzia fosse CP_6 stata costretta a utilizzare i fogli cassa manuali, avendo subito l'oscuramento dei terminali, rinnovando la contestazione all'Impresa.
Dal sig. veniva infine prodotto verbale della causa R.G. 1124/2019, Tribunale di Paola- CP_6
Sezione Lavoro, del 27.11.20, per precisare che i Rapporti in dare ed avere intercorrenti tra il terzo chiamato in garanzia e la compagnia chiamante fossero oggetto di controversia pendente innanzi all'intestato Tribunale, giudice del Lavoro, R.G.1124/2019.
Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1, depositata il 28.10.2021, la Controparte_1 allegava nuovamente il verbale di riconsegna a smentita di quanto precedentemente assunto
[...] dall'Agente, sig. , il quale aveva dichiarato che la polizza e l'appendice oggetto di causa CP_6 fossero state regolarmente da lui annotate negli incassi tardivi del 12.01.2017. La NI assicuratrice contestava come il documento allegato da controparte non fosse certamente un giornale di cassa, ma solo un foglio Excel redatto manualmente dall'Agente dove quest'ultimo indicava di avere incassato gli importi contestualmente richiedendo sugli stessi il riconoscimento delle provvigioni alla NI, senza provare nulla per ciò che concerne l'avvenuto inoltro dell'importo in Direzione. Il documento, infatti, sarebbe stato trasmesso alla NI successivamente alla redazione da parte di quest'ultima dell'ufficiale verbale di consegna dell'agenzia, come da verbale allegato, e ciò risulterebbe essere in netto contrasto con quanto previsto proprio nel verbale di riconsegna nel quale, alla pagina 3, viene testualmente riportato che: “da un'analisi effettuata sul sistema informatico della NI con riferimento alle registrazioni contabili riportate nei fogli cassa manuali risulta che: “b) due polizze risultano ancora in vigore: la numero 7527588 riconsegnata e la numero 8444903 non riconsegnata. In entrambi i casi si tratta di versamenti aggiuntivi di euro
10.000 e di euro 12.000”.
L'ispettore incaricato contestava alla gestione cessata, ossia al sig. , il mancato versamento CP_6 delle somme dallo stesso percepite costituendolo in mora.
All'udienza del 28.05.2024 veniva escusso il teste di parte convenuta, sig. , ispettore Testimone_2 gestionale della il quale riferiva di sapere che l'agenzia di fu Controparte_1 CP_6 chiusa nel 2013 in quanto il teste, nella sua qualità, insieme al collega , venne Testimone_3 incaricato in prima istanza a procedere alla chiusura dell'agenzia stessa.
Il teste nulla poteva riferire in merito ai fatti oggetto dei capitoli di prova che gli venivano sottoposti in quanto, il primo giorno in cui si recò con il collega presso l'agenzia, il sig. si rese CP_6 irreperibile e il teste non si occupò più della pratica, avendo ricevuto un altro incarico.
Riepilogata, sulla scorta del materiale tempestivamente allegato dalle parti, la vicenda de qua, ciò che risulta incontestabile è il dato che l'attore abbia validamente sottoscritto polizza vita n.000097628.59, stipulata in data 05.02.2014 presso l'Agenzia n. 4067 di Montalto Uffugo (CS), mediante assegno bancario UBI Banca Carime n. 5.031.572.054-02, adempiendo, così, alla propria obbligazione contrattuale, consistente nella regolarità del pagamento effettuato nelle mani dell'Agente (“La presente polizza è stata perfezionata e l'importo unico, pari a EUR CP_6
10.000,00 è stato versato in mie mani il 06/02/2014”, cfr. polizza di assicurazione sulla vita, allegato n.1 di parte attrice, pag. 4 di 4).
Lo stesso agente dichiarava di aver incassato, per conto della tra gli altri, il credito facente CP_3 capo al sig. ponendolo in compensazione dei maggiori crediti vantati dallo stesso agente Pt_1 nei confronti della NI assicurativa medesima (“Polizza che veniva regolarmente annotata dall'agente negli incassi tardivi del 12/01/2017, di cui si allega prova contabile, il cui importo veniva imputato dell'agente ai maggiori crediti da esso vantati nei confronti della compagnia a titolo di Indennità di fine rapporto, giusta verbale di consegna successivo allo scioglimento consensuale del rapporto, che pure si allega”, cfr. comparsa di costituzione e risposta di CP_6
).
[...] La di contro, nel paventare la possibilità che il comportamento tenuto dall'attore possa CP_1 essere valutabile ex art. 1227 c.c. per avere concorso nella determinazione del fatto, sosteneva di avergli comunicato lo storno della polizza in oggetto per mancato versamento del premio con comunicazione datata 21.02.2014, allegando tale comunicazione, ma priva di avviso di ricevimento.
Anche nel modello FTL 100 (modello per storno senza effetto di polizza vita n. 97628.59) non risulta alcuna sottoscrizione né che tale lettera di comunicazione di storno sia stata resa a conoscenza del sig. Pt_1
In ogni caso, si ritiene assolutamente condivisibile l'ordinanza della Suprema Corte n. 12662 del
2018, già richiamata da questo Tribunale, chiamato a decidere su argomenti analoghi, secondo la quale alla data del versamento, da parte del contraente, del premio che si assume mai pervenuto all'assicuratore “era già in vigore l'art. 118 cod. ass. (d. lgs.
7.9.2005 n. 209), il quale stabilisce che
"il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione". E poiché non v'è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell'agente [art. 109, comma 2, lettera (e), cod. ass., il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore. La decisione del Tribunale fu dunque, su questo punto, conforme a diritto, sebbene debba esserne corretta la motivazione: nel caso di specie infatti era superfluo il richiamo all'art. 2049 c.c., e superfluo l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, giacché non si poneva un problema di responsabilità (dell'assicuratore per il fatto altrui), ma un problema di imputabilità del pagamento: problema, come s'è detto, direttamente risolto dalla legge con la previsione di cui all'art. 118 cod. ass. … vi fosse o non vi fosse, infatti, una situazione di apparenza del diritto, in ogni caso il premio pagato al collaboratore dell'intermediario si reputa ope legis versato all'assicuratore, per quanto già detto…in ogni caso l'agente risponde pacificamente del fatto del subagente (art. 119 cod. ass.), e l'assicurazione risponde del fatto dell'agente. Sicché nel nostro caso la indiscussa responsabilità dell'agente faceva sorgere ipso facto quella dell'assicuratore, a nulla rilevando che l'agente fosse responsabile per il fatto proprio o per il fatto del subagente di cui si era avvalso”
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12662 del 2018). Nel caso di specie, l'agente , ricevuto CP_6 il predetto pagamento, non ha provveduto a versarlo alla compagnia di assicurazione, come si evince dal verbale di riconsegna dell'Agenzia di Montalto Uffugo cod. 63991, del 26.09.2016 e, in particolare, dalla comparsa di costituzione e risposta depositata da , in cui lo stesso ha CP_6 espressamente ammesso di aver trattenuto l'importo de quo, in quanto imputato “ai maggiori crediti da esso vantati nei confronti della compagnia a titolo di Indennità di fine rapporto, giusta verbale di consegna successivo allo scioglimento consensuale del rapporto”. In senso analogo, la sent. n. 23973 della Cassazione civile del 26.09.2019, la quale ribadisce i seguenti principi di diritto: “–
l'onere del contraente è esclusivamente quello di comprovare di aver concluso il contratto con il sub-agente della compagnia di assicurazioni il quale, da tempo e pubblicamente, rivestiva tale qualifica, tanto costituendo il nesso di occasionalità necessaria per la sottoscrizione del contratto;
– non incombe sul contraente l'onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto tra la società ed il sub-agente; – non grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'assenza di propria colpa la quale, secondo l'assunto del giudice del gravame di merito, si sarebbe sostanziata nel colpevole affidamento del contraente non supportato dalla verifica, da parte di esso, della provenienza della proposta contrattuale da soggetto legittimato. La Corte ha affermato (Cass. n. 18928/2017) che, in tema di responsabilità indiretta per i danni arrecati a terzi dagli agenti nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l'accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, comporta l'insorgenza di responsabilità (anche) diretta a carico della società. Tale principio è stato affermato in materia d'intermediazione finanziaria, ma può trasfondersi altresì nell'ambito delle prestazioni assicurative in quanto il rapporto tra cliente, agente e compagnia di assicurazioni ha struttura analoga a quello tra cliente, intermediario e preponente (Cass. N 18860/2015).
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara la validità della polizza vita n.
000097628.59, del 05.02.2014, dell'importo di €10.000,00, versato con Assegno Bancario UBI
Banca Carime n. 5.031.572.054-02, stipulata tra il sig. ed il sig. in Parte_1 CP_6 qualità di Agente della Milano Assicurazioni Divisione Sasa, oggi Controparte_1 per l'effetto, si condannano, in solido tra loro, la in p.l.r.p.t., e il Controparte_1 sig. al pagamento dell'importo pari ad euro 10.000,00, come da polizza vita, oltre CP_6 interessi e rivalutazioni;
si condanna il sig. a manlevare e tenere indenne la NI CP_6 convenuta di quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della NI convenuta e di . CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1702/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara la validità della polizza vita n. 000097628.59, del 05.02.2014, dell'importo di €10.000,00, stipulata tra il sig. ed il sig. in Parte_1 CP_6 qualità di Agente della Milano Assicurazioni Divisione Sasa, oggi Controparte_1
;
[...]
2) condanna, in solido tra loro, la in p.l.r.p.t, e il sig. Controparte_1 CP_6
al pagamento dell'importo pari ad euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione, come
[...] da polizza vita n. 000097628.59, del 05.02.2014;
3) condanna la in p.l.r.p.t, e il sig. , in solido tra Controparte_1 CP_6 loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e sulle voci attribuite per legge;
4) condanna a manlevare e tenere indenne la NI convenuta di quanto CP_6 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa a titolo di capitale, interessi e spese del giudizio.
Paola, lì 03.11.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli