Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2010, n. 17222
CASS
Sentenza 22 gennaio 2010

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La facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista non può essere esercitata dalla parte che non abbia depositato la propria lista nel termine indicato, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma primo, cod. proc. pen., salva la possibilità del giudice di disporre "ex officio" l'assunzione di nuovi mezzi di prova nei limiti di cui all'art. 507 cod. proc. pen..

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2010, n. 17222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17222
Data del deposito : 22 gennaio 2010

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