Sentenza 26 febbraio 2004
Massime • 1
Ai fini della liquidazione del danno morale da responsabilità extracontrattuale dell'assicurato per fatto illecito dallo stesso commesso, non rileva il comportamento assunto (prima e durante il processo) dall'assicuratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2004, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAFFARELLETTA 48, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CARBONE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIS ASSICURAZIONI S.P.A., con sede in Milano, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Ugo Di Donato, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. CARONCINI 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRONTICELLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
OG SA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 18921/00 del Tribunale di ROMA, Sezione 5^ Civile, emessa il 30/06/98 e depositata il 17/06/00 (R.G. 15177/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla domanda risarcitoria proposta da DI OM per danni a cose e lesioni personali, a seguito di sinistro stradale, che vedeva coinvolti l'auto dell'attore, tamponata dall'auto di GI SA, assicurata per la r.c.a con la SIS assicurazioni s.p.a., il giudice di pace di Fiumicino con sentenza del 10.3.1997, ritenuta l'esclusiva responsabilità della GI, la condannava in solido con l'Assicuratrice a corrispondere all'attore la complessiva somma di L. 5.040.000, oltre interessi e spese.
Proponeva appello l'DI.
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 17.6.2000, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava i convenuti in solido al pagamento dell'ulteriore somma di L. 500.000, a titolo di danno morale.
Riteneva il tribunale che il danno biologico, nella misura del 3%, era stato correttamente liquidato dal giudice di pace, sulla base dei precedenti giudiziari del distretto, tenendo anche conto delle peculiarità del caso concreto di minima entità e che, in ogni caso la somma era congrua con riferimento al caso concreto. Riteneva, poi, che all'appellante spettasse anche il danno morale, liquidato in complessive L. 500.000, liquidato equitativamente, in considerazione della minima rilevanza del fatto. Compensava le spese del giudizio di appello.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione OM DI.
Resiste con controricorso la SIS Assicurazioni s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la carenza di motivazione nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043 e 2056 c.c., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., per quanto inerente alla liquidazione del danno alla persona. Il ricorrente lamenta che il tribunale non ha ritenuto di riformare la sentenza del giudice di pace che, in relazione a tre punti di danno biologico, in un soggetto di anni 59, ha liquidato la sola somma di L. 2079.000 mentre il punto di invalidità ai fini del danno biologico in giurisprudenza, con riferimento all'anno 1996, veniva liquidato in L. 3 milioni, aumentabili fino a L. 4.500.000. 2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e va rigettato. Premesso che - essendosi l'incidente verificatosi nel 1997 - non può trovare applicazione nella fattispecie il disposto dell'art. 5, c. 2^, 1 5.3.2002, n. 57, in tema di valore del punto di invalidità in ipotesi di danno biologico micropermanente, in quanto la norma espressamente dispone che esso si applica solo ai sinistri avvenuti successivamente all'entrata in vigore della legge, osserva questa Corte che nell'evoluzione dei criteri relativi alla liquidazione del danno biologico si è affermato che detta liquidazione non può avvenire secondo i principi di cui all'art. 4 l. n. 37/1977, che si riferisce, nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, ed occorre far riferimento al criterio equitativo, di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c.. Nella necessità di rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico, il giudice di merito deve considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.
Può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. È un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità.
calcolato sulla media dei precedenti giudiziari;
onde la decisione che ricorre a tale criterio non è di per sè censurabile in sede di legittimità, purché sia sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso. Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione (Cass. 14.4.1995, n. 4255,; Cass. 13.5.1995, n. 5271; Cass. 11.11.1996, n. 9835; Cass. 30.5.1996, n. 5005, Cass. 14.5.1997,n. 4236).
2.2. Nella fattispecie il giudice di appello da atto che il giudice di pace nella liquidazione del danno biologico si è conformato ai criteri uniformemente seguiti nel distretto, verificando in concreto la peculiarità del caso, nella specie di lieve entità. In ogni caso lo stesso giudice di appello, provvedendo anche ad un'autonoma valutazione del danno, ha ritenuto che la somma liquidata dal giudice di pace era congrua ed adeguata all'entità del danno subito. Ne consegue che la sentenza impugnata, avendo effettuato corretta applicazione dei principi in tema di liquidazione del danno biologico, è immune dalle censure prospettate dal ricorrente.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la carenza di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043 e 2059 c.c., in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., per quanto attiene al danno morale.
Il ricorrente lamenta l'esiguità della liquidazione del danno morale tenuto conto anche del comportamento tenuto prima e durante il processo dall'assicuratrice.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, anche se effettuata necessariamente sulla base di criteri equitativi, deve tenersi conto della gravità dell'illecito penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso specifico. Il giudice non è tenuto ad adottare il sistema (della frazione) del valore di punto di cui alle tabelle elaborate per la liquidazione del danno alla salute, ben potendo basarsi su criteri correlati esclusivamente alle particolarità del caso concreto (Cass. 24 gennaio 2000, n. 748;
Cass. 11 agosto 2000, n. 10725).
4.2. Nella fattispecie il giudice di appello, ispirandosi a criteri di liquidazione equitativa e tenendo conto del caso concreto, ha ritenuto congruo liquidare la somma di L. 500.000 a titolo di danno morale.
Non risultano violati, pertanto, i principi in tema di liquidazione del danno morale, ne' questa Corte può sostituire una propria valutazione a quella effettuata dal giudice di merito.
4.3. Quanto alla censura, secondo cui il giudice di appello non avrebbe tenuto conto ai fini della liquidazione del danno morale del comportamento tenuto antecedentemente al processo e nel corso dello stesso dall'assicuratore, va osservato anzitutto che essa è inammissibile in quanto attiene a questione nuova e come tale inammissibile in questa sede di legittimità.
In ogni caso la stessa è anche infondata, poiché nella fattispecie si verte in tema di danno morale da responsabilità extracontrattuale dell'assicurato per fatto illecito dallo stesso commesso e quindi non è rilevante l'assunto comportamento dell'assicuratore, ai fini della liquidazione del danno morale, di cui si è chiesto il risarcimento.
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la carenza di motivazione nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 113 c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., per quanto attiene alla liquidazione delle spese giudiziarie. Il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver provveduto alla compensazione delle spese di appello, pur avendo accolto un motivo di appello (quello attinente al danno morale).
6. Ritiene questa corte che il motivo non possa essere accolto. Infatti in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 14.11.2002, n. 16012; Cass. 1.10.2002, n. 14095; Cass. 11.11. 1996, 9840). Il ricorso va pertanto rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004