Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
L'assunzione di una prova testimoniale disposta dal giudice "ex officio" in un momento diverso dal termine dell'acquisizione delle prove indicato dall'art. 507 cod. proc. pen. costituisce una mera irregolarità e non comporta alcuna sanzione di nullità o di inutilizzabilità, in difetto di un'espressa previsione normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2009, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/11/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1910
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 26664/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.F., n. a (OMISSIS);
nei confronti della sentenza in data 26 marzo 2009 della Corte d'appello di Firenze;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato Franco Boselli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava quella del locale Tribunale in data 25 giugno 2007, appellata da S.F., condannato in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 581 e 582 c.p., in danno della convivente Su.Yu., cittadina (OMISSIS), così riqualificata l'originaria imputazione, per due episodi di violenze in danno della moglie, rispettivamente dell'(OMISSIS). Il S. veniva condannato, altresì, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, avuto dalla relazione con la Su. (art. 570 c.p., comma 2, n. 2). La Corte di merito confermava infine la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della Su. costituitasi parte civile. La Corte d'appello riteneva la responsabilità del S. sulla scorta della deposizione testimoniale della Su., ritenuta pienamente attendibile, in ordine ai due episodi di violenza, il primo consistito - in occasione di un litigio - nell'afferrare la donna per la testa e sbatterla contro l'arredo di una cucina del camper sul quale si trovavano in viaggio;
il secondo, di analoga natura, mentre i due erano in automobile insieme con il figlioletto il quale, a causa di una brusca frenata, sospinto in avanti, si mordeva la lingua e sanguinava. Si era acceso un nuovo litigio tra i due in quanto la donna insisteva per portare il bambino in ospedale, mentre l'imputato era contrario. Nell'occasione, l'imputato aveva afferrato la donna per i capelli facendole ripetutamente sbattere la testa contro l'autovettura. La Su., approfittando di una distrazione del marito, prendeva un taxi e si recava in ospedale. Quivi veniva raggiunta dall'imputato che la picchiava fino a farla sanguinare, cagionandole le lesioni refertate.
Sul reato di cui all'art. 570 c.p. la Corte osservava che la donna aveva dovuto lasciare la comune abitazione prendendo in locazione un alloggio e portando il bambino con sè, il quale si era venuto trovare in stato di bisogno. L'imputato - cui era posto a carico un assegno di Euro 300 per il figlio dal Tribunale per i minorenni di Firenze - aveva provveduto a effettuare solo minimi versamenti occasionali, asserendo si essere senza lavoro e di essere mantenuto dalla madre e dalla sorella: circostanze le quali, secondo la Corte, non giustificavano il mancato reperimento di un lavoro che l'imputato avrebbe dovuto cercare e accettare, essendo in valide condizioni di salute, per provvedere alle necessità del figlio. Risultava comunque che il S. aveva fatto spese voluttuarie per viaggi nel (OMISSIS): denari che ben avrebbe potuto impiegare per adempiere al suo obbligo di sostentamento del figlio.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi.
1) Errata applicazione degli artt. 190, 191, 493, 496 e 507 c.p.p., anche in relazione alla ordinanza dibattimentale del 23 aprile 2007, con la quale il Collegio aveva disposto d'ufficio la deposizione della Su., ancor prima di iniziare l'istruzione dibattimentale e non dopo la sua conclusione: la donna non era stata indicata da alcuno come teste. Da ciò sarebbe derivata la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.
2) Violazione dell'art. 581 c.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e motivazione viziata da travisamento dei fatti e carenze logiche. Sull'episodio dell'(OMISSIS) la Su. aveva reso al dibattimento una versione sulle modalità del fatto del tutto differente da quanto sostenuto nella querela. Nessun altro teste aveva riferito sull'episodio. Lo stesso imputato, contrariamente a quanto scritto in sentenza, aveva negato il fatto. I giudici di merito non avevano fornito alcuna particolare, attenta e accurata motivazione in ordine alla attendibilità della teste. 3) Identica denuncia di vizi con riferimento al reato di cui all'art. 582 c.p. in ordine all'episodio di lesioni del (OMISSIS). Solo
la teste aveva riferito del fatto, mentre altri testimoni avevano riferito de relato dalla Su., esponendo, tra l'altro, le modalità dell'atto di violenza in modo diverso. L'episodio era stato negato dalla sorella dell'imputato in modo del tutto corretto, come riferitole dal fratello, nel senso che il bambino aveva urtato il viso contro la testa della madre che lo aveva preso in braccio nonostante il contrario parere del padre. Il S. aveva negato qualsiasi uso di violenza sia nei confronti della moglie che del bambino. La Su., inoltre, in modo contraddittorio, aveva tentato di far credere agli agenti di polizia dell'ospedale pediatrico che la ferita del bambino era dipesa da violenza da parte del padre.
4) Circa il reato di cui all'art. 570 c.p., muove censura analoga a quelle precedenti con riferimento a quest'ultima norma: deduce l'erronea indicazione nel capo d'imputazione secondo cui l'imputato avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie non legalmente separata. La sentenza avrebbe dovuto espressamente assolvere l'imputato da tale accusa perché il fatto non sussiste. 5) Lamenta quindi la violazione di legge e le stesse carenze di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p. in danno del figlio. Sostiene che: non aveva capacità reddituale dopo aver perso il lavoro;
che aveva pagato le mensilità non corrisposte dopo la pronuncia di un decreto ingiuntivo a suo carico e che i pagamenti erano stati regolarizzati;
che comunque i suoi parenti partecipavano attivamente al mantenimento del bambino;
che al minore non mancavano i mezzi di sussistenza e non si trovava in stato di bisogno, anche per le agiate condizioni economiche della madre;
che non era vera la affermazione che si legge in sentenza secondo cui avrebbe perseverato nel suo comportamento omissivo.
6) Con il sesto motivo censura la mancanza di una giustificazione della sua condanna al risarcimento del danno, posto che questo non sussiste e che comunque non gli è addebitabile sotto il profilo del nesso eziologico, anche perché aveva provveduto a pagare quanto dovuto a seguito del contenzioso civile instaurato dalla moglie. 7) Lamenta, infine, l'errata applicazione della legge penale e il più volte denunciato vizio di motivazione in ordine all'aumento inflitto per la continuazione in termini di pena detentiva, anziché pecuniaria;
alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
alla misura eccessiva della pena inflitta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso non è fondato. Le categorie processuali della nullità e della inutilizzabilità di un atto o di una prova sono improntate al rigoroso criterio della previsione legislativa, nel senso che la norma deve stabilire specificamente una delle sanzioni processuali menzionate come conseguenza di una determinata violazione. L'esercizio del potere del giudice di cui all'art. 507 c.p.p. in un momento diverso da quello del termine della acquisizione delle prove non può comportare nullità o inutilizzabilità, in difetto di una espressa previsione legislativa. Il richiamo operato dal ricorrente all'art. 191 c.p.p. è privo di consistenza, dato che non si verte in ipotesi di prove vietate dalla legge (in tale senso v. già Sez. 1^, Sentenza n. 9707 del 10/08/1995 Ud. (dep. 18/09/1995) Rv. 202304).
Possono essere esaminati congiuntamente i motivi secondo e terzo, relativi agli episodi di lesioni e di percosse in danno della Su., in quanto concernenti sostanzialmente la stessa questione di attendibilità di quest'ultima e l'apprezzamento del contributo arrecato ai fini del convincimento del giudice di merito dai testi escussi. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza impugnata contiene una motivazione sulla attendibilità della Su.. Si sostiene dalla difesa che erano state sottoposte alla attenzione del giudice di secondo grado alcune contraddizioni in cui era caduta la donna tra quanto dichiarato in dibattimento e le dichiarazioni rese precedentemente. Questa Corte di legittimità non può entrare nel merito della vicenda processuale, al fine di valutare eventuali contraddizioni imputabili alla persona offesa, ovvero di apprezzare l'attendibilità della stessa Su. e degli altri testi escussi (giudizi rimessi al giudice di merito), per i limiti istituzionale del suo sindacato. Sul punto, può solo osservarsi che la conferma dell'attendibilità della teste da parte della Corte d'appello, anche per la mancanza di contraddizioni, non può che avere il significato di una valutazione implicita di irrilevanza di quelle contraddizioni, anche perché la deduzione di contraddizioni da parte della Su. è stata riportata in sentenza nelle descrizione dei motivi di appello (pag. 2), ragione per la quale si deve ritenere che la questione sia stata valutata e ritenuta di rilievo non decisivo. Come di rilievo non decisivo è la affermazione delle ammissioni dell'imputato, inserita nella motivazione che è basata, in sostanza, sugli elementi probatori di cui si è detto sopra.
È, invece, fondato il quarto motivo di ricorso, in quanto il capo di imputazione si estende alla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza alla Su. (definita moglie nell'imputazione, anziché convivente). L'accoglimento del motivo comporta solo la formale correzione e la declaratoria dell'esclusione di responsabilità relativamente a tale comportamento. Tuttavia, dal testo delle sentenze di primo grado e di quella impugnata si ricava con totale certezza che tale errore nel capo di imputazione non ha avuto alcuna conseguenza sulla determinazione della pena - che non deve essere rideterminata -, in quanto le due decisioni affermano la responsabilità dell'imputato per il solo inadempimento dell'obbligazione di corresponsione dei mezzi di sussistenza per il solo figlio minore. Alla correzione dunque può provvedere questa stessa Corte di legittimità.
Il quinto motivo non è fondato. Esso contiene una serie di censure che si riferiscono alla motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi, nel caso concreto, del reato di cui all'art. 570 c.p. in danno del figlio minore. Tutti i profili denunciati riguardano la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove, aspetti del giudizio, come già detto, sono riservati al giudice di merito e sottratti al sindacato di legittimità ove sostenuti - come nella specie lo sono - da motivazione congrua e immune da censure di illogicità e contraddittorietà.
Non emergono dalle due sentenza di merito elementi che lascino intravedere la mancanza di capacità economica dell'imputato, come accertato in sede di merito. D'altra parte, la sentenza impugnata chiarisce che - anche a voler ammettere un temporaneo stato di disoccupazione involontaria (non provato secondo la Corte di merito, e anzi, in qualche modo, smentito dalla prova a carico sulla spendita di somme per costose vacanze personali) - il ricorrente aveva, comunque, attitudine lavorativa e bene avrebbe potuto e dovuto dedicarsi a una attività remunerata, sia pure temporaneamente, per soddisfare le esigenze minime del figlio, essendo egli, a tal fine, ineludibilmente obbligato a concorrere economicamente con l'altro genitore, (sulla insufficienza della prova dello stato di disoccupazione v. Sez. 6^, Sentenza n. 10085 del 15/02/2005 Ud. (dep. 15/03/2005) Rv. 231453; Sez. 6^, Sentenza n. 4152 del 25/10/1990 Ud. (dep. 12/04/1991) Rv. 187313).
Non risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente abbia pagato quanto dovuto per il titolo di cui è procedimento, neppure, come sostiene, a seguito di decreto ingiuntivo emesso a suo carico. E, pur ammesso che ciò sia avvenuto, va ribadito che l'obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza va adempiuto con cadenze temporali precise e fisse, in quanto l'esigenza che la norma vuole tutelare non ammette periodi di sospensione.
Quanto agli avvenuti pagamenti di tutto quanto spettante al figlio, si tratta di affermazione non suffragata da qualsiasi elemento che superi ciò che si legge in sentenza sulla esistenza in atti di "ricevute per minimi versamenti occasionali". L'imputato, del resto, non ha neppure dedotto e indicato specificamente, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) - secondo l'interpretazione della giurisprudenza sicuramente prevalente -, da quali atti si sarebbe potuto rilevare un travisamento della prova (che consiste nella affermazione da parte del giudice della esistenza di un dato probatorio insussistente o nella negazione di un dato probatorio evidentemente sussistente, con esclusione di qualsiasi profilo di valutazione degli elementi di prova), nonché la sua rilevanza essenziale ai fini della decisione assunta (Sez. 6^, Sentenza n. 10951 del 15/03/2006 Cc. (dep. 29/03/2006), Rv. 233711):
l'imputato si è semplicemente limitato a denunciare un generico "travisamento dei fatti" nella intestazione di buona parte delle rubriche dei motivi di ricorso, tra i quali quello in esame. Del resto lo stato di bisogno del minore, privo di capacità lavorativa, è in re ipsa nella minore età - salvo diverse emergenze processuali che nel caso non sussistono - (Sez. 6^, Sentenza n. 5525 del 21/03/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204875), senza che ai fini della configurazione del reato abbia alcun rilievo il fatto che altri provvedano alla sussistenza del minore, come affermato da una giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 6^, Sentenza n. 38125 del 24/09/2008 Ud. (dep. 06/10/2008) Rv. 241191). Neanche il sesto motivo è fondato. Va ribadito che dal testo della sentenza impugnata risulta che l'imputato si è limitato a fare versamenti saltuari e occasionali. In ogni caso, anche ammesso, come quest'ultimo sostiene, che abbia adempiuto solo a seguito di pronuncia di decreto di ingiunzione, è evidente che la corresponsione delle somme dovute non esaurisce il danno arrecato, ma si estende a ogni altra conseguenza dell'omesso pagamento e, comunque, anche al danno morale da reato. Alla condanna al risarcimento dei danni pronunciata dal Tribunale e confermata in sede di appello non è seguita la sua liquidazione, rimessa alla valutazione del giudice civile.
Per quel che riguarda il settimo motivo di ricorso, va osservato, quanto al primo profilo concernente la continuazione, che le sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 4901 del 27/03/1992 Ud. (dep. 30/04/1992), Rv. 191129), hanno stabilito, con giurisprudenza condivisibile, che, una volta ritenuta la continuazione, il trattamento sanzionatorio dei reati satelliti viene a perdere la sua autonomia: stabilito, cioè, quale sia il reato più grave, la pena prevista per i reati ulteriori non è più quella per essi originariamente prevista, proprio per la sostanziale unitarietà del reato continuato voluta dal legislatore;
come se ogni norma incriminatrice, per quanto riguarda l'aspetto punitivo, debba leggersi nel senso di contenere "un'eccezione derogativa della sanzione per il caso che la violazione contemplata vada a comporre un reato continuato". È dunque pienamente conforme al principio di legalità della pena l'aumento applicato dai giudici di merito della reclusione, nonostante i reati satelliti prevedano la sola sanzione pecuniaria in alternativa alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4 e D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, comma 2, lett. b) sulla competenza penale del giudice di pace, anche a volerle considerare, come prospetta il ricorrente, di natura non detentiva.
Neppure ha fondamento l'ulteriore profilo del motivo in esame secondo il quale la Corte d'appello non avrebbe fornito una motivazione sul diniego di attenuanti generiche, giustificato, invece, in sentenza, con la perseveranza dell'inadempimento ancora alla data della sentenza di appello, senza che risulti alcunché di diverso dalla motivazione delle due sentenza conformi.
Per quel che attiene, infine, alla motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale, se è vero che nella sentenza impugnata non v'è una specifica argomentazione sul diniego, è anche vero che già il giudice di primo grado aveva disatteso la richiesta rilevando che non era possibile effettuare una prognosi favorevole sul futuro adempimento dell'obbligazione di corrispondere al figlio quanto necessario per la sussistenza. Con l'atto di appello il S. aveva spiegato una richiesta del tutto generica, limitandosi ad affermare che tale beneficio era preferibile al concesso indulto. A fronte di richieste non specifiche, non sussiste un particolare obbligo di motivazione da parte del giudice dell'appello, dovendo ritenersi che egli si sia riportato alla motivazione fornita dal giudice di primo grado nella quale si è espressa una prognosi negativa, non potendosi presumere che l'imputato, provvedere, in futuro, all'adempimento dei suoi obblighi nei confronti del figlio.
Conclusivamente: la sentenza impugnata va annullata limitatamente al capo che attiene alla mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a favore della Su.. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel capo relativo all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2). limitatamente alla dichiarazione di responsabilità per la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza a Su.Yu.. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010