Sentenza 6 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01763/2026REG.PROV.COLL.
N. 05858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5858 del 2025, proposto da Urus Storage s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Mario Pagliarulo e Giovanni Sicari, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 404 del 6 maggio 2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il consigliere OF RA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La URUS Storage s.r.l. ha agito dinanzi al T.a.r. per la Sardegna ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sulla sua istanza di autorizzazione unica per un impianto di accumulo elettrochimico “stand alone” collegato alla rete elettrica di trasmissione nazionale, avente potenza nominale di 482 MWp da realizzarsi in località Planemesu, nei Comuni di Assemini e di Uta.
2. Con la sentenza appellata Tar per la Sardegna ha respinto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, compensando tra le parti le spese di lite.
3. La originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a cinque motivi così rubricati:
I - errore in iudicando et in procedendo: violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. 7/02. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, d.lgs. 387/03. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, l. 241/90. eccesso di potere sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta;
II - errore in iudicando et in procedendo: violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. 7/02. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, d.lgs. 387/03. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, l. 241/90. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, c. 9-undecies, d.l. 181/23, conv. l. 11/24, mod. d.lgs 190/24. eccesso di potere sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta;
III - errore in iudicando et in procedendo: violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. 7/02. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, d.lgs. 387/03. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, l. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, c. 9-undecies, d.l. 181/23, conv. l. 11/24, mod. d.lgs 190/24. eccesso di potere sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta;
IV - errore in iudicando et in procedendo: violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. 7/02. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, d.lgs. 387/03. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, l. 241/90. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, c. 9-undecies, d.l. 181/23, conv. l. 11/24, mod. d.lgs 190/24. eccesso di potere sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta;
V - errore in iudicando et in procedendo: violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. 7/02. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, d.lgs. 387/03. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14-bis, l. 241/90. eccesso di potere sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, deducendo l’infondatezza dell’appello e di tutte le pretese della originaria ricorrente.
5. Con memorie e repliche del 4 novembre e del 7 novembre 2025 l’appellante ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate.
6. Con note del 18 novembre 2025 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto che la causa fosse decisa in base agli atti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Nella sentenza appellata il T.a.r. per la Sardegna ha respinto il ricorso avverso il silenzio, aderendo alla tesi esposta dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per cui il procedimento non avrebbe comunque potuto essere portato a compimento per mancanza del parere tecnico di rispondenza al codice di rete che il gestore NA era chiamato a rendere in riferimento agli impianti di rete per la connessione e tale mancata conclusione non avrebbe potuto essere ricondotta alla responsabilità dell’Amministrazione.
9. Avverso la suddetta pronuncia, considerata “palesemente erronea e massimamente lesiva dei propri diritti ed interessi”, la società appellante ha lamentato, in primo luogo, la insufficiente valutazione da parte del T.a.r. del fatto che, in base all’art. 1 comma 2-quater del d.l n. 7/2022 e all’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003 “il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a 60 giorni al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al Titolo III della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, se occorrenti”.
10. Pur riconoscendo, infatti, la validità del principio generale per cui tutti i procedimenti amministrativi sono soggetti ad un termine di conclusione, decorso il quale il privato può azionare i rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso l’inerzia della p.a., il giudice di primo grado avrebbe, poi, errato nell’accogliere la prospettazione dell’Amministrazione per cui l’omessa adozione dell’autorizzazione, nonostante l’esito favorevole di tutti gli avvisi acquisiti al procedimento e la consumazione del lasso di tempo assegnato per l’emissione del provvedimento conclusivo, sarebbe stata legittima per l’assenza del benestare del gestore della rete, NA.
11. Evidenziando come la circostanza relativa all’impossibilità di concludere il procedimento per la mancata acquisizione del parere di NA non fosse, in realtà, mai stata rappresentata dal Ministero, rimasto silente nel corso dell’intero procedimento, l’appellante ha contestato la validità della suddetta giustificazione, del tutto tardiva, accettando la quale il T.a.r. avrebbe finito a suo dire “per sostituirsi all’Amministrazione e per invadere il campo riservato all’Ufficio” preposto alla pratica.
12. Con il secondo motivo l’originaria ricorrente ha escluso anche l’applicabilità al caso che la riguardava dell’art. 9 comma 9-undecies del d.l. n. 181/2023, come modificato dal d.lgs. n. 190/2024 (per il quale il benestare del gestore avrebbe dovuto essere acquisito prima dell’adozione del provvedimento finale, condizionando la possibilità di concludere il procedimento), specificando come tale disposizione non potesse essere considerata una “norma di favore” per i richiedenti, costituendo un mero recepimento della disciplina già ordinariamente applicata.
13. Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto che anche nell’ipotesi di assoggettamento della fattispecie in questione all’art. 9 comma 9-undecies del d.l. n. 181/2023 come modificato, il procedimento non sarebbe potuto comunque permanere “in una perenne fase di stallo” in violazione delle regole basilari dell’ordinamento e della ratio stessa dell’intero sistema delle autorizzazioni degli impianti FER.
14. Con il quarto ed il quinto motivo la URUS Storage ha, infine, affermato, da un lato, che il benestare del gestore della rete avrebbe potuto intervenire anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, non essendo la sua mancanza una condizione realmente ostativa alla conclusione del procedimento autorizzatorio, e, dall’altro, che il suddetto parere, nell’ipotesi in esame, avrebbe anche potuto considerarsi reso nella conferenza di servizi cui il NA era stata ritualmente convocata, non sottraendosi alle modalità di funzionamento di tale modulo procedimentale e decisionale.
15. Le suddette doglianze sono fondate e devono essere accolte per le ragioni di seguito illustrate.
16. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, riproposta dall’Amministrazione anche dinanzi a questo Consiglio di Stato, essendo l’azione di URUS Storage sorretta da un interesse specifico, concreto ed attuale a non vedere la propria richiesta relegata in uno stato di “sospensione sine die” e ad ottenere su di essa un pronunciamento espresso dell’Autorità preposta a valutarla, da contestare eventualmente nel merito, ove sfavorevole.
17. Il ricorso avverso il silenzio, oltre che pienamente ammissibile, risulta altresì, come anticipato, meritevole di accoglimento, non ravvisandosi alcun ragionevole motivo per sottrarre la fattispecie in questione all’applicazione del principio generale per cui il procedimento amministrativo, allorché avviato, deve essere portato a conclusione in un tempo definito ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
18. In forza degli ingenti investimenti fatti, delle spese sostenute per l’inoltro della richiesta completa dell’intera documentazione necessaria, nonché dei pareri tutti positivi già conseguiti, tanto più in una materia caratterizzata dal favor legislativo per le energie da fonte rinnovabile, l’appellante risulta, dunque, titolare di una posizione qualificata e differenziata ad ottenere dall’Amministrazione, nei termini legislativamente fissati, una risposta espressa alla sua istanza, dovendo conseguentemente affermarsi in capo all’Ufficio procedente il dovere di attivarsi e curare l’efficiente svolgimento della pratica, acquisendo, anche attraverso i moduli procedimentali e decisionali previsti, tutti gli avvisi necessari, compreso il benestare del gestore della rete, ove mancante, non potendosi considerare ormai alcuna procedura “priva di termini”.
19. Ogni diversa lettura delle norme applicabili, che avesse l’effetto di rendere “indeterminata” la durata del procedimento, non è condivisibile, finendo per frustrare la ratio stessa della previsione da parte del legislatore del procedimento di autorizzazione unica e per porsi in insanabile contrasto con i canoni fondamentali di certezza del diritto e di buon andamento dell’azione amministrativa, nonché con gli obiettivi della politica dell’Unione Europea inerenti alla massima diffusione delle energie rinnovabili, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla lotta ai cambiamenti climatici (art. 191 TFUE).
20. La suddetta interpretazione è confermata anche dalle indicazioni contenute nella “Guida operativa 2024” per la presentazione di istanze di autorizzazione unica dei sistemi di accumulo elettrochimico in configurazione stand alone, presente sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella quale, a fronte della precisa individuazione degli atti che il privato richiedente è tenuto ad allegare alla sua domanda, viene espressamente previsto che il processo si sviluppi attraverso diverse fasi, partendo dalla trasmissione della documentazione alla Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici, fino all’acquisizione e alla verifica dei pareri necessari e che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica svolga un ruolo centrale in questo procedimento, assicurando che ogni fase sia completata in conformità con le norme e le leggi applicabili, soprattutto in considerazione dell’importanza, per l’ottimizzazione dell’uso delle risorse energetiche rinnovabili, dei sistemi di accumulo elettrochimico che: i) contribuiscono all’obiettivo di assicurare la sicurezza del sistema elettrico, garantendo la continuità del servizio anche nelle ore in cui la domanda di energia è più elevata; ii) favoriscono l’integrazione delle fonti rinnovabili nella rete elettrica, valorizzando l’energia prodotta in eccesso nei momenti in cui la domanda è bassa.
21. Per le argomentazioni che precedono, l’appello di URUS Storage s.r.l. deve essere, quindi, accolto con declaratoria, in riforma della sentenza impugnata, dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, previa acquisizione dal gestore della rete del previsto parere di compatibilità secondo le modalità di cui in motivazione.
22. Per la particolarità e novità delle questioni trattate sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, previa acquisizione dal gestore della rete del previsto parere di compatibilità secondo le modalità di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN AT, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
OF RA, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OF RA | EN AT |
IL SEGRETARIO