Sentenza 7 maggio 2014
Massime • 1
In tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute anche "de plano", essendo rimessa alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2014, n. 37474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37474 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/05/2014
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1226
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 38257/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.G. , nato ad (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza del 10/05/2013 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata nell'interesse di B.G. avverso la sentenza del 10 marzo 2011 emessa dalla Corte di appello di Genova, irrevocabile a seguito della sentenza 8 marzo 2012, n. 9207 della 3^ Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale, a conferma della decisione resa dal Tribunale di Savona in data 21 dicembre 2009, il ricorrente era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di violenza sessuale aggravata commesso in (OMISSIS) nel giugno del 2002 in danno di V.A. , minore degli anni dieci all'epoca del fatto.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, ricorre per cassazione B.G. per mezzo dei propri difensori affidando il gravame a cinque motivi con i quali deduce:
1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al giudizio di inidoneità della testimonianza resa da Vi.Ni. a ribaltare l'impianto probatorio posto a fondamento della condanna a carico di B.G. ;
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al giudizio di difetto del requisito della novità nella testimonianza resa da C.G. ;
3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al giudizio di difetto del requisito della novità nella testimonianza dell'avv. Ba.Lu. ;
4) nullità dell'ordinanza impugnata per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. e), circa il concetto di "nuova prova" in riferimento alla deposizione di Ba.Lu. nonché circa il concetto di "astratta idoneità" di tale prova a ribaltare I giudizio di cui alla sentenza passata in giudicato;
5) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento al giudizio di difetto del requisito della novità nella consulenza tecnica della prof.ssa M.G. e con riferimento al giudizio di inidoneità della stessa a ribaltare l'impianto probatorio posto a fondamento della condanna a carico di B.G. .
3. Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano sul duplice presupposto della approfondita valutazione operata tuttavia de plano dalla Corte territoriale e delle condivisibili argomentazioni contenute nel ricorso.
4. Le persone offese hanno fatto pervenire memoria con la quale, contestando punto per punto i motivi di gravame, concludono per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È preliminare la soluzione della questione, rilevabile d'ufficio, sollevata dalla Procura Generale circa la legittimità della procedura seguita per il vaglio sulla manifesta infondatezza dell'istanza di revisione scrutinata dalla Corte di appello torinese.
2. L'art. 634 c.p.p., dispone che, quando la richiesta di revisione è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen., o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen., ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità.
Sulla procedura da seguire per giungere alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione si sono registrati tre indirizzi nella giurisprudenza di questa Corte.
2.1. Secondo un primo orientamento, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., può essere adottata, in assenza di espresso richiamo alla disciplina di cui all'art. 127 stesso codice, con procedura "de plano"(Sez. 1, n. 15030 del 25/01/2005, D.P. ed altro, Rv. 231432; Sez. 1, Sentenza n. 5673 del 20/01/2006, Nuzzo, Rv. 233849; Sez. 1, Sentenza n. 47016 del 11/12/2007, Combierati, Rv. 238318).
Ciò in quanto la procedura "in camera di consiglio", disciplinata dall'art. 127 cod. proc. pen., e che prevede il contraddittorio delle parti, non deve essere adottata ai fini della decisione su qualsiasi richiesta, ma soltanto allorché è prevista dalla legge processuale, come è reso evidente dalla locuzione "quando si deve procedere in camera di consiglio" che esclude, appunto che si tratti di una procedura generale ed indefettibile.
Si sottolinea che lo stesso art. 127 c.p.p., comma 9, espressamente prevede, analogamente alla regola di cui all'art. 666 c.p.p., comma 2, per il procedimento di esecuzione, che "l'inammissibilità
dell'atto introduttivo del giudizio è dichiarata dal giudice senza formalità di procedura salvo che sia altrimenti stabilito" con la conseguenza che, nel silenzio del codice, deve, dunque, ritenersi che la decisione "de plano" debba essere adottata in tutti i casi di inammissibilità dell'atto introduttivo che può derivare, o dall'applicazione delle regole di cui all'art. 591 cod. proc. pen., nel caso si tratti di impugnazione, ovvero dalla violazione delle regole particolari dettate per lo specifico procedimento oggetto della decisione.
La sentenza D.P. aggiunge che, in ogni caso e proprio in quanto va dichiarata "de plano", la inammissibilità deve essere evidente, come espressamente richiede l'art. 666 c.p.p., comma 2, che precisa che la istanza deve essere "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge".
2.2. Secondo un opposto indirizzo, in tema di revisione, ai fini della valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., la corte di appello deve operare nel contraddittorio tra le parti, mediante il procedimento in camera di consiglio regolato dall'art. 127 dello stesso codice, con la conseguenza che va dichiarata nulla l'ordinanza di inammissibilità eventualmente deliberata "de plano" (Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003, Piro, Rv. 227198) e tanto sul rilievo che la procedura ex art. 127 cod. proc. pen., è prevista in via generale per i procedimenti in camera di consiglio ed anche se l'art. 634 c.p.p., non fa espresso riferimento all'art. 127 cod. proc. pen., non vi sarebbe ragione per derogarvi in piena violazione del diritto di difesa. Nel dare conto dell'opposto orientamento, si sottolinea che, con riguardo all'attuale disciplina della revisione è improprio distinguere una fase rescindente ed una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza. Con la conseguenza che risulta attribuito alla Corte di Appello, nella fase preliminare, un potere - dovere di valutazione - anche nel merito - degli elementi addotti dal richiedente con una pronuncia che può anche definire la questione sottoposta al suo esame.
2.3. Una terza posizione della giurisprudenza di legittimità, intermedia rispetto ai precedenti ed opposti orientamenti, si esprime nel senso che, in tema di revisione, la formula dell'art. 634 cod. proc. pen., secondo cui "la Corte di appello anche di ufficio dichiara (...) l'inammissibilità", significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (Sez. 1, n. 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv. 232150; Sez. 2, n. 5609 del 27/01/2009, Scopece, Rv. 243286; Sez. 5, n. 21296 del 08/04/2010, Scuderi, Rv. 247297).
3. Quest'ultimo orientamento è, ad avviso di Collegio, maggiormente aderente alla disciplina del procedimento di revisione delle condanne.
Va precisato che il ricorso al procedimento camerale tipico, disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., non costituisce una regola di carattere generale con gli attributi dell'inderogabilità, tanto da dover essere applicata in ogni caso.
Le Sezioni Unite De Filippo, sebbene impegnate nella soluzione di altra fattispecie, hanno comunque chiarito che, oltre il modello tipico di procedimento camerale delineato dall'art. 127 cod. proc. pen., si hanno schemi procedimentali atipici in relazione al differente grado di garanzia del contraddittorio in essi assicurato, e che, escluse le fattispecie procedimentali de plano e quelle a contraddittorio attenuato o rafforzato, il modello generale dell'art. 127 cod. proc. pen., è applicabile in tutti i casi in cui il legislatore, pur omettendo di fare espresso riferimento all'art. 127 prescriva l'adozione del procedimento "in camera di consiglio" e, qualora manchi tale indicazione o la legge preveda che il giudice deliberi "senza formalità" o faccia uso di altre analoghe formule, devono ritenersi, invece, radicalmente escluse le forme camerali di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ( Sez. U., n. 26156 del 28/05/ 2003, Di Filippo, Rv. 224612).
Quando poi è previsto, come nel caso del procedimento di revisione, che il giudice proceda, "anche d'ufficio", ed escluso che l'intervento officioso possa prescindere dal principio della domanda che costituisce la precondizione affinché si instauri il procedimento di revisione, ciò vuoi dire che il procedimento è a duplice schema, nel senso che vi possono essere casi in cui il giudice decide ex officio e casi in cui il giudizio deve essere emesso all'esito di una procedura partecipata, garantendosi il contraddittorio tra le parti.
Ed infatti alcuni dei casi di inammissibilità, descritti dall'art. 634 c.p.p., comma 1, sono di evidente e immediato accertamento, ossia rilevabili ictu oculi, sicché l'adozione del rito camerale in quest'ambito si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale.
Altre volte, invece, la valutazione di ammissibilità richiede un esame, anche solo superficiale e sommario, degli atti ed allora è necessario il rispetto del principio del contraddittorio. Spetta dunque alla Corte di appello valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata, contemperando l'esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali.
4. Nel caso di specie, come ha opportunamente osservato il Procuratore Generale, la Corte territoriale ha proceduto ad una approfondita valutazione di merito riflettente l'inattendibilità dei testi (e riflettente l'inconsistenza della consulenza tecnica) e ciò non può ritenersi consentito in sede di delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione e, a maggior ragione, se a tale epilogo si pervenga senza assicurare il contraddittorio tra le parti nelle forme del rito camerale. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., comma 2, ultima parte, alla Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2014