Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
È legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione assunta all'esito di procedimento "de plano", in quanto quello in contraddittorio previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. non è esplicitamente previsto dall'art. 634 stesso codice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2007, n. 47016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47016 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/12/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 3938
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 016271/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO NC, N. IL 11/04/1957;
avverso ORDINANZA del 12/03/2007 CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. De Nunzio chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata da MB NZ in relazione ad una condanna definitiva per un duplice omicidio. Rilevava che la responsabilità dell'imputato era stata provata sulla base delle dichiarazioni e del riconoscimento fotografico operato da una delle vittime prima di morire, nonché sulla base di ulteriori riscontri costituiti dall'effettivo possesso dell'auto che era stata utilizzata il giorno del delitto e dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. In relazione al riconoscimento effettuato dalla vittima, osservava poi che la prova della capacità di parlare e di riconoscere il suo assassino era stata accertata con una perizia. I nuovi elementi addotti dalla difesa erano costituiti dalle dichiarazioni della moglie della vittima che aveva affermato che il marito non era in grado di parlare e quindi non poteva aver riferito ai verbalizzanti chi era il suo assassino;
da certificazioni del Comune che attestavano che nel luogo del delitto le luci si spegnevano alle 24 e quindi non vi era illuminazione pubblica;
da dichiarazioni di tre testi che avevano riferito che quella notte l'imputato si trovava a cena in altro luogo.
Su tali elementi la corte territoriale osservava che le dichiarazioni della moglie della vittima non erano del tenore indicato dalla difesa, in quanto non era mai stata presente quando vi erano i verbalizzanti e comunque contrastavano con i risultati della perizia in atti;
la mancanza di luce pubblica sul luogo dell'omicidio era del tutto irrilevante perché la vittima aveva visto il suo assassino per ben due volte da distanza molto ravvicinata;
le dichiarazioni di un teste erano irrilevanti perché indicavano la presenza dell'imputato in altro luogo alcune ore dopo l'agguato; le dichiarazioni di altri due testi sulla cena, a cui avrebbe partecipato l'imputato, dovevano essere esaminate con perplessità, visto che erano spuntate dal nulla dopo quindici anni dal fatto e certamente non erano idonee a scalfire il quadro granitico delle prove acquisite contro l'imputato, anche perché avevano dilatato troppo i tempi della riunione conviviale in contrasto con gli altri commensali che avevano riferito che la cena era finita alle 12,30.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva:
- violazione dell'art. 127 c.p.p. in quanto la decisione era stata assunta de plano, mentre invece doveva avvenire in forma partecipata e qualora si ritenesse che la norma lo consentiva, tale disposizione violava gli artt. 24 e 113 Cost.;
- violazione dell'art. 631 c.p.p. e segg. in quanto si era trasformata la fase delle valutazione dell'ammissibilità in una vera e propria fase di valutazione dei contenuto probatori;
di contro i nuovi elementi addotti erano idonei a travolgere il giudizio di responsabilità e pertanto doveva essere consentito un esame nel merito delle nuove fonti di prova, soprattutto in presenza di un condannato che aveva sempre sostenuto la propria innocenza;
il nuovo giudizio era necessario anche perché numerose erano le incongruenze riscontrate nella valutazione del giudizio di merito. Con memoria presentata il 6/12/2007 ribadiva le medesime questioni. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
In ordine al tipo di procedimento utilizzabile per la declaratoria di inammissibilità, la giurisprudenza assolutamente prevalente ritiene non necessaria la procedura di cui all'art. 127 c.p.p. in quanto non esplicitamente prevista dall'art. 634 c.p.p. (Sez. 1, 25 gennaio 2005 n. 15030, rv. 231432; Sez. 1, 30 marzo 2005 n. 26967, rv. 232150). La dedotta questione di illegittimità costituzionale è solo enunciata senza alcuna ulteriore specificazione e, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
In merito alla valutazione effettuata sulle nuove prove dedotte dalla difesa deve rilevarsi che la disciplina della revisione di cui all'art. 634 c.p.p. rende improprio distinguere una fase rescindente e una rescissoria non essendo più prevista una fase della procedura che si concluda con la revoca della precedente sentenza. Pertanto, essendo la manifesta infondatezza autonoma causa di inammissibilità la corte può nella fase preliminare valutare anche nel merito la potenzialità dei nuovi elementi addotti a dar luogo alla pronuncia di proscioglimento, con una delibazione prognostica, anche se non può tradursi in una anticipazione del giudizio di merito (Sez. 1, 17 giugno 2003 n. 29660, rv. 226140). Nel caso di specie la motivazione adottata rispetta pienamente tali principi ed effettua una doverosa comparazione tra i nuovi elementi addotti e la loro capacità di scalfire le fonti di prova acquisite nel dibattimento, giungendo ad escludere la loro potenzialità a dar luogo ad una sentenza di proscioglimento. Le uniche due deposizioni in grado di acquisire una qualche rilevanza, e cioè quelle relative alla partecipazione dell'imputato alla cena, risultavano smentite, sotto il profilo rilevante dell'orario, dagli altri commensali e, pertanto, al di là della loro evidente inattendibilità, non erano neppure idonee a fornire una prova decisiva. Gli ulteriori elementi di prova dedotti risultavano pacificamente smentiti da una perizia medica, per quanto atteneva alle dichiarazioni della moglie, e risultavano ininfluenti in relazione all'altro teste in quanto l'orario nel quale avrebbe visto l'imputato in altro luogo era del tutto compatibile con la sua partecipazione al delitto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007